Agevolazioni fiscali per i contratti di rete: la comunicazione deve essere fatta entro la data del 23 maggio 2011 (dal 2 al 23 maggio), ma valgono anche i contratti stipulati entro il termine del 30 settembre 2011.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 14 aprile 2011, n.
15 ha fornito chiarimenti circa i presupposti ai fini dell’accesso al beneficio e degli aspetti procedurali, integrando gli spunti operativi che erano già stati forniti con la
circolare 4/2011.
Con tale circolare le Entrate hanno, quindi, completato i documenti necessari al fine di rendere concreta e operativa la fruizione dell’agevolazione fiscale connessa alla partecipazione ad un contratto di rete (cfr. art. 42,
D.L. 78/2010 e Agenzia Entrate
Provvedimento – prot. n. 2011/31139; Provvedimento – prot. n. 2011/34839; Provvedimento – prot. n. 2011/54949).
Anzitutto occorre dare una definizione di contratto di rete, ossia quando più imprenditori si obbligano, in base ad un comune programma di rete, alla collaborazione nell’esercizio delle proprie attività, con lo scambio di informazioni o prestazioni, o anche ad esercitare, sempre in modo comune, le attività oggetto della propria impresa.
L’efficacia del contratto (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata) è subordinata alla iscrizione nel registro delle imprese.
In base alla disciplina prevista per i contratti di rete, vengono agevolati gli investimenti realizzati a tale scopo specifico; fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, le imprese che aderiscono ad un contratto di rete, per poter accedere alle agevolazioni dovranno in particolare:
accantonare ad idonea riserva una quota degli utili di esercizio, destinando gli stessi ad un fondo patrimoniale comune oppure al patrimonio destinato all’affare per il realizzo degli investimenti previsti dal programma comune di rete;
aver, altresì, ottenuto, la preventiva asseverazione del programma sopra menzionato da parte degli organismi abilitati.
Ai fini dell’accesso dell’agevolazione, il citato programma di rete deve preventivamente essere asseverato dagli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale che siano rappresentative a livello nazionali presenti nel CNEL.
Con la circolare in commento l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in presenza dei presupposti ai fini dell’agevolazione, la fruizione è consentita prima della realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
I presupposti devono sussistere al momento della fruizione, ossia nel momento in cui c’è il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili.
Pertanto, la realizzazione degli investimenti potrà anche avvenire dopo la fruizione dell’agevolazione, purchè entro l’esercizio successivo a quello nel quale sia stata deliberata la destinazione dell’utile.
In parole “povere” le imprese che destinano parte degli utili realizzati al fondo patrimoniale comune, potranno ottenere una riduzione del reddito di impresa sottoposto a tassazione di pari ammontare.
All’agevolazione fiscale sono ammesse tutte quelle imprese, ivi comprese quelle in contabilità semplificata, anche nel caso in cui sia loro richiesto qualche adempimento aggiuntivo.
La sospensione d’imposta perdura fino a quando gli utili restano vincolati in una riserva indisponibile e a patto che gli investimenti connessi alla realizzazione del contratto di rete siano realizzati entro l’esercizio successivo.