Tv a pagamento – condanna all’esatto ed integrale adempimento del gestore – 30.06.2006
REPUBBLICA ITALIANA
RG. N. 780/C/05
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI IMPERIA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 780/C/05 avente ad oggetto:
“Risarcimento danni”
promossa da
xxxxxx,
nato a xxxxxx, residente in Imperia, xxxxxx, elettivamente domiciliato
in Imperia, Via Belgrano n. 15, presso e nello studio dell’Avvocato
Marina Vassallo, dal quale è rappresentato e difeso giusta delega resa
a margine dell’atto di citazione
ATTORE
CONTRO
SKY ITALIA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Salaria 1021.CONVENUTA CONTUMACECONCLUSIONI
NELL’INTERESSE DELL’ATTORE: “Piaccia al Giudice di Pace Ill.mo,
contrariis reiectis, accertata e dichiarata la validità ed efficacia
del contratto avente ad oggetto abbonamento residenziale satellitare
“Solo Smart Card”, meglio specificato nelle premesse dell’atto di
citazione, concluso tra la società Sky Italia s.r.l. ed il Sig. xxxxxx
(con eccezione della clausola vessatoria di cui all’art. 6 che dovrà
essere dichiarata inefficace);
condannare la società Sky Italia
s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a dare esatto
ed integrale adempimento al contratto di abbonamento residenziale
satellitare “Solo Smart Card” meglio specificato nelle premesse
dell’atto di citazione;
accertato e dichiarato che la società Sky
Italia s.r.l. ha indebitamente prelevato al Sig. xxxxxx la complessiva
somma di euro 86,00 (euro ottantasei/00);
accertato e dichiarato che
la società Sky Italia s.r.l. in corso di causa ha restituito al Sig.
xxxxxx la somma di euro 62,00 (euro sessantadue/00);
condannare la
società Sky Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, a restituire al Sig.xxxxxx, la complessiva somma di euro
24,00 (euro ventiquattro/00), oltre interessi legali su detta somma a
far data dall’ultimo prelievo (24/6/05) fino al saldo, oltre euro 0,97
a titolo di interessi già maturati a dar data dai singoli prelievi sino
al 12/01/2006 (data di emissione dell’assegno di euro 62,00 – doc. 21);
condannare
la società Sky Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, a risarcire tutti i danni patiti e patiendi (tra cui danno
esistenziale e danno morale) del Sig. xxxxxx a causa dell’inadempimento
contrattuale posto in essere da detta società, di cui alle premesse
dell’atto di citazione, danni da quantificarsi in via equitativa in
misura non inferiore ad euro 4,00 al giorno e ciò dalla data di
sospensione del servizio (3/01/2005) alla data dell’effettivo
adempimento, o comunque nella misura meglio vista, il tutto nei limiti
della competenza per valore del Giudice adito;
vinte spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione ritualmente notificato in data 26 luglio 2005,
xxxxxx, premesso che in data 28/7/03 sottoscriveva richiesta di
abbonamento con la società Sky Italia s.r.l. per la fruizione di un
abbonamento residenziale satellitare; che detto abbonamento era del
tipo “SOLO SMART CARD” e comprendeva i servizi relativi ai pacchetti
“PRIMO SKY + CINEMA SKY + SPORT SKY”, che l’esponente richiedeva di
regolare i pagamenti tramite carta di credito; che, all’art. 1 delle
condizioni generali di abbonamento, era specificato che “per la
richiesta di abbonamento” doveva intendersi la “proposta, sottoscritta
dall’abbonato, con cui egli richiede: l’erogazione del Servizio e (se
richiesto) il noleggio del Ricevitore”; che l’esponente richiedeva un
abbonamento di tipo “SOLO SMART CARD”, e, quindi, senza noleggio del
ricevitore, in quanto già proprietario di un ricevitore satellitare del
tipo Interfaccia Comune (CI: “common interface”); che detto ricevitore
satellitare, con apposito modulo di accesso condizionato (CAM:
“conditioned access module”), consentiva l’accesso al servizio reso
(prima da TELE+ e in seguito alla successione nella posizione
contrattuale di erogatore del servizio) da SKY; che a partire dal mese
di Settembre 2004 e sino a Gennaio 2005, l’esponente riceveva da SKY un
depliant prestampato e numerose telefonate con le quali gli veniva
comunicato che, a seguito della programmata utilizzazione da parte di
SKY di una sola delle tecnologie di codifica fino a quel momento
utilizzate (NDS-Videoguard), e del conseguente abbandono dell’altra
tecnologia di codifica (SECA-Mediaguard) e del c.d. “simulcrypt”,
sarebbe stato necessario per l’utente, al fine di continuare ad
usufruire dei servizi di cui al sottoscritto abbonamento, accettare “in
comodato gratuito” un ricevitore fornito dalla stessa SKY; che SKY
comunicava altresì che sarebbe stata conseguentemente sostituita
all’utente anche la smart card (fino a quel momento fornita con
tecnologia SECA-Mediaguard) con altra smart card con tecnologia
CDS-Videoguard; che detta smart card con tecnologia NDS-Videoguard non
era però in alcun modo compatibile con il ricevitore di proprietà
dell’esponente, ma esclusivamente con quello fornito dalla società; che
l’esponente lamentava la grave violazione delle pattuizioni
contrattuali e della normativa nazionale e comunitaria e rifiutava di
sottostare alle imposizioni della società fornitrice del servizio; che
a seguito della mancata accettazione da parte dell’esponente del
ricevitore imposto da SKY, quest’ultima non forniva al Sig. xxxxxx
neppure la smart card NDS-Videoguard; che in data 3/01/2005 SKY,
unilateralmente e del tutto illecitamente, interrompeva la trasmissione
dei canali del pacchetto “SPORT SKY” (sky sport 1,2,3, Diretta Gol per
quanto riguarda la visione della “Champions League”, Eurosport) con il
sistema “simulcrypt”, codificando i canali solo in tecnologia
NDS-Videoguard e rendendo così impossibile per l’abbonato la visione
degli stessi; che, nonostante l’interruzione del servizio, SKY
emetteva, nei confronti dell’esponente, fattura n. 356299839 del
31/12/2004 relativa al periodo 01/01/05 – 31/01/05 e fattura n.
300089412 del 31/01/05 relativa al periodo 01/02/05 – 28/02/05,
ciascuna per la somma di euro 38,00, corrispondente al canone di
abbonamento integrale, comprensivo pertanto anche dei canali del
pacchetto “SPORT SKY”, non più disponibili per il cliente; che le somme
di cui alle predette fatture venivano effettivamente addebitate sul
conto corrente in capo all’esponente; che quest’ultimo, tramite, il
proprio legale diffidava SKY dal proseguire tale condotta illegittima,
invitando detta società a restituire le somme indebitamente prelevate e
a rispettare gli impegni contrattuali assunti; che a seguito di detta
diffida, SKY contattava telefonicamente l’esponente proponendo allo
stesso la restituzione delle somme indebitamente prelevate per i mesi
di Gennaio e Febbraio, e la risoluzione anticipata e consensuale del
contratto; che in detta occasione veniva anche comunicato all’esponente
che nel breve periodo sarebbero stati trasmessi solo con tecnologia di
codifica NDS_Videoguard anche i canali relativi ai pacchetti “CINEMA
SKY” e “MONDO SKY” (ex “PRIMO SKY”), con conseguente impossibilità da
parte dell’esponente di usufruire dei relativi servizi, non essendo
“allo stato” disponibile una CAM in grado di leggere le smart card
NDS-Videoguard; che l’esponente ritenendo suo pieno diritto pretendere
il rispetto delle pattuizioni contrattuali, non acconsentiva a
risolvere anticipatamente il contratto ed esigeva la restituzione
immediata delle somme indebitamente prelevate; che in data 28/02/2005
SKY emetteva nota di credito n. 300760507 con la quale si riconosceva
all’esponente un credito di euro 16,00, pari all’importo di due
mensilità del pacchetto “SPORT SKY”; che contestualmente SKY emetteva
fattura n. 300760663 relativa al periodo 01/03/05 – 31/03/05 per
l’importo di euro 38,00 (somma corrispondente all’importo integrale
mensile dell’abbonamento, comprensivo quindi anche del pacchetto “SPORT
SKY” illecitamente disattivato); anche detta somma veniva
effettivamente prelevata dal conto corrente in capo all’esponente; che
in data 06/04/2005 SKY interrompeva anche la trasmissione dei canali
del pacchetto “CINEMA SKY” con il sistema “simulcrypt”, codificando
tali canali solo in tecnologia NDS_Videoguard, rendendone così
impossibile per l’esponente la visione; che, nonostante la palese e
continua violazione degli impegni contrattuali, SKY emetteva fattura n.
301445122 in data 01/03/2005 per il periodo 01/04/05 – 30/04/05 ancora
per l’intera somma di euro 38,00 mensili; conseguentemente la società
effettuava ulteriore prelievo non autorizzato di detta somma; che la
situazione si ripeteva con modalità del tutto identiche, sia quanto a
fatturazione che quanto a indebito prelievo, anche per il mese di
maggio; che l’esponente, tramite il proprio legale, diffidava
nuovamente SKY dal proseguire tale condotta illecita, come da racc. A/R
ricevuta dalla società il 18/95/2005; che in tale missiva veniva
altresì segnalata la recente presenza sul mercato di moduli di accesso
condizionato (CAM) tali da consentire l’accesso al servizio fornito da
SKY anche con Ricevitori Common Interface (ovviamente inserendo nella
CAM la smart card fornita da SKY con il sistema NDS-Videoguard); si
invitava quindi SKY a fornire detta smart card; che SKY non solo
ometteva di fornire alcun tipo di riscontro a detta missiva, ma, in
data 27/07/2005, azzerava completamente i diritti della smart card già
posseduta dall’esponente e rendeva così impossibile la fruizione di
ogni tipo di servizi e la visione di ogni tipo di canale, sia quelli
codificati solo in NDS che quelli codificati anche in SECA-Mediaguard
(sistema che peraltro SKY risulterebbe avere definitivamente
abbandonato intorno alla data del 10/06/2005); che, a seguito di
contatti telefonici gli operatori SKY dapprima rassicuravano
l’esponente sull’invio della smart card NDS e successivamente, a
seguito di richiesta di spiegazioni sul mancato invio di detta card,
omettevano di fornire qualsiasi tipo di informazione (in occasione
dell’ultima chiamata, l’esponente veniva lasciato in vana attesa di
parlare con “l’addetto alla specifica pratica” per circa 11 minuti);
che in data 31/05/2005 SKY emetteva nuova fattura n. 302827696 per il
periodo 01/06/05 – 30/06/05, sempre per l’intero importo di euro 38,00
, utilizzando illecitamente per l’ennesima volta la carta di credito
dell’esponente e prelevando, conseguentemente, nel mese di giugno 2005,
la somma di euro 38,00 (mese in cui SKY non forniva alcun tipo di
servizio); che SKY non ha mai inviato all’esponente alcuna smart card
NDS, né in alcun modo garantisce allo stesso la possibilità di
usufruire dei servizi di cui all’abbonamento, a tutt’oggi valido ed
efficace, sottoscritto dall’esponente in data 28/07/2003; che tutto
quanto sopra esposto è stato, ed è tuttora, fonte di notevoli danni e
disagi per l’esponente, il quale, del tutto illegittimamente, si è
visto privare della possibilità di seguire gli avvenimenti sportivi e
gli eventi cinematografici, per la cui fruizione si era deciso a
sottoscrivere l’abbonamento de quo; che, a fronte della totale
interruzione dei servizi SKY continua ad effettuare indebiti prelievi
della carta di credito dell’esponente e ad incassare in questo modo
l’intero corrispettivo mensile pattuito, e ciò del tutto illecitamente,
anche sotto il profilo penale; che nessuna comunicazione di disdetta
del contratto è intervenuta né ad opera di SKY né ad opera
dell’esponente e che pertanto detto contratto deve ritenersi tuttora
vigente; tutto ciò premesso, conveniva in giudizio SKY Italia s.r.l.,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentir condannare
ques’ultima all’esatto ed integrale adempimento al contratto di
abbonamento residenziale satellitare “SOLO SMART CARD” sottoscritto in
data 28/7/2003 ed al risarcimento dei danni patiti.
All’udienza di scadenza del 24/10/2005 parte attrice insisteva come in atto di citazione,
Per
la Sky Italia s.r.l. nessuno compariva e si costituiva, nonostante la
regolarità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio.
Il
Giudice dichiarava la contumacia della predetta convenuta e autorizzava
parte attrice all’integrazione delle istanze istruttorie con termine
fino all’udienza del 18/01/2006, cui il procedimento veniva rinviato.
In
tale occasione parte attrice produceva ulteriori documenti e chiedeva
volersi fissare udienza di precisazione delle conclusioni.
Il
procedimento veniva, quindi, rinviato all’udienza del 23/03/2006, in
occasione della quale il Giudice, ritenendo la causa matura per la
decisione, tratteneva la stessa a sentenza sulle conclusioni formulate
da parte attrice, con contestuale concessione a quest’ultima di giorni
sessanta per il deposito di comparsa conclusionale ed ulteriore termine
di giorni venti per il deposito di memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con
il presente procedimento parte attrice formula domanda per l’esatto ed
integrale adempimento del contratto di abbonamento residenziale
satellitare “SOLO SMART CARD” sottoscritto con Sky Italia s.r.l. in
data 28/07/2003.
Sostiene l’attore di aver in tale data stipulato
tale abbonamento senza noleggio del ricevitore, in quanto già
proprietario di un ricevitore satellitare del tipo Interfaccia Comune,
che con apposito modulo di accesso condizionato consente l’accesso al
servizio reso da Sky.
Precisa come a partire dal mese di Settembre
2004, lo stesso abbia ricevuto da Sky un depliant prestampato e
numerose comunicazioni per le vie brevi con le quali veniva comunicato
come, a seguito della programmata utilizzazione da parte di Sky di una
sola delle tecnologie di codifica fino a quel momento utilizzata
(NDS-Videogurad) e del conseguente abbandono dell’altra tecnologia di
codifica (SECA-Mediaguard) e del c.d. “simulcrypt”, sarebbe stato
necessario per l’utente, al fine di continuare ad usufruire dei servizi
di cui al sottoscritto abbonamento, accettare in comodato gratuito un
ricevitore fornito dalla stessa Sky. Quest’ultima ha, inoltre,
comunicato che sarebbe stata conseguentemente sostituita all’utente
anche la smart card con altra dotata di tecnologia NDS-Videoguard.
Nell’evidenziare
come lo stesso attore, lamentando la grave violazione delle pattuizioni
contrattuali e della normativa nazionale e comunitaria e sottolineando
a controparte come il decoder di Sky avrebbe comportato l’impossibilità
di ricevere i canali non trasmessi da Sky, abbia rifiutato di
sottostare alle imposizioni della società fornitrice del servizio,
sottolinea come a seguito della mancata accettazione da parte
dell’esponente del ricevitore imposto da Sky, quest’ultima non abbia
più fornito allo stesso neppure la smart card NDS-Videoguard.
Nel
dichiarare come in data 3/01/2005, Sky, unilateralmente e del tutto
illecitamente, abbia interrotto la trasmissione di alcuni canali del
pacchetto “SPORT SKY” con il sistema “simulcrypt”, codificando i canali
solo in tecnologia NDS-Videogurad e rendendo così impossibile per
l’abbonato la visione degli stessi, precisa come in data 6/04/2005 Sky
abbia interrotto anche la trasmissione dei canali del pacchetto “CINEMA
SKY” e come in data 27/05/2005 Sky abbia completamente azzerato
idiritti della smart card già posseduta dall’attore, rendendo così
impossibile a quest’ultimo la fruizione di ogni tipo di servizio e la
visione di ogni canale.
Evidenzia, infine, come nonostante
l’oscuramento di tutti i programmi televisivi relativi all’abbonamento
dell’attore, Sky Italia abbia continuato ad emettere fatture portanti
l’intero canone di abbonamento, addebitando le relative somme sul conto
corrente dell’attore.
Occorre preliminarmente rilevare come il
contratto di abbonamento sottoscritto dall’odierno attore non preveda
in alcun punto l’obbligo per il cliente di accettare in comodato e/o
noleggio e/o in proprietà il ricevitore fornito da Sky Italia. Al
contrario è previsto, in modo esplicito, che il servizio sia fornito in
modo del tutto indipendente dalla fornitura del ricevitore, essendo
quest’ultima una mera formalità rimessa alla discrezionalità del
cliente.
Nell’art. 1 del contratto sottoscritto, si definisce
“ricevitore” l’apparecchio di proprietà dell’abbonato o noleggiato da
Sky; nello stesso articolo nella sezione “Richiesta di abbonamento” il
noleggio del ricevitore è previsto come del tutto opzionale; nell’art.
11/1, ultimo cpv è previsto come la disdetta possa avere ad oggetto
anche il solo noleggio del ricevitore.
Nel caso di specie Sky,
contravvenendo alle pattuizioni contrattuali, ha unilateralmente
interrotto il servizio in ragione del rifiuto del cliente di utilizzare
il ricevitore fornito dalla società.
La violazione della disciplina
contrattuale risulta ancor più grave se si considera di aver Sky
interrotto unilateralmente la trasmissione dei canali relativi al
pacchetto “Sport Sky” dal mese di Gennaio 2005, continuando, nonostante
ciò, a prelevare l’intero canone di abbonamento; di aver la stessa
interrotto la trasmissione dei canali relativi al pacchetto “Cinema
Sky” nel mese di Aprile 2005, continuando, anche in questo caso, a
prelevare l’intero canone di abbonamento; di aver la predetta società
interrotto ogni servizio nel mese di Maggio 2005, continuando a
prelevare l’intero canone di abbonamento dal conto corrente
dell’odierno attore; di non aver mai inviato a quest’ultimo, nonostante
gli inviti inoltrati dallo stesso, la smart card NDS esplicitamente
richiesta; di non aver mai fornito alcuna spiegazione sui motivi
dell’interruzione unilaterale del servizio, non avendo mai dato
riscontro alle missive inoltrate dal difensore dell’attore.
Occorre
sottolineare come relativamente alle interruzioni del servizio “Sport
Sky” e “Cinema Sky” a nulla rilevi l’art. 6 delle condizioni generali
del contratto, trattandosi di clausola vessatoria ai sensi dell’art.
1469 bis cod. civ.
Tale norma stabilisce come si presumano
vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o
per effetto, di consentire al professionista di modificare
unilateralmente le caratteristiche del prodotto o del servizio da
fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso. Ai
sensi dell’art. 1469 quinquies le clausole considerate vessatorie ai
sensi degli articoli 1469 bis e ter sono inefficaci mentre il contratto
rimane efficace per il resto. L’inefficacia opera soltanto a vantaggio
del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Occorre
inoltre rilevare come il ricevitore che Sky impone ai propri clienti
sia un ricevitore che consente la ricezione e la visione solo ed
esclusivamente dei canali a pagamento trasmessi dalla stessa Sky. Lo
stesso incorpora il solo sistema di codifica NDS-Videoguard e non è
dotato di interfacce comuni in grado di ospitare CAM e pertanto non
risulta essere compatibile con servizi a pagamento forniti da altri
operatori.
Trattasi di ricevitore che essendo imposto alla clientela
e non liberamente scelto da quest’ultima, risulta in palese contrasto
con la normativa di cui al D.Lgs. n. 259/2003 il quale all’art. 43
prevede come all’accesso condizionato ai servizi televisivi e
radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si
applichino, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di
cui all’allegato n. 2 parte 1° che prevede, alla lettera b), come tutti
gli operatori dei servizi di accesso condizionato, che prestano servizi
di accesso ai servizi televisivi digitali e radio e dai cui servizi di
accesso dipendono i telediffusori per raggiungere qualsiasi gruppo di
telespettatori o ascoltatori potenziali debbano proporre a tutti i
telediffusori, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie
compatibili con il diritto comunitario della concorrenza, servizi
tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi
televisivi digitali da parte dei telespettatori o ascoltatori
autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei
servizi, conformandosi al diritto comunitario della concorrenza; alla
lettera c) come la concessione delle licenze non possa essere
subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino,
dissuadano o scoraggino l’inclusione nel medesimo prodotto di
un’interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di
accesso diversi.
La violazione della condizione imposta dalla lett. c) è rilevante nel caso di specie.
Risulta
come Sky abbia concesso ad alcuni fabbricanti di apparecchi di consumo
le licenze relative alla produzione di apparecchi con tecnologia di
codifica integrata NDS-Videoguard alla condizione che gli apparecchi
prodotti non includessero una o più interfacce comuni né altri sistemi
di accesso diversi da quello di proprietà News Corp-Sky, con la
conseguenza che i ricevitori di Sky risultano essere inutilizzabili con
qualsiasi altro sistema di accesso condizionato.
Devesi rilevare
come la legge n. 78/99, richiamata dalla decisione della Commissione
Europea n. 2876 del2/4/2003, all’art. 2 preveda come i decodificatori
debbano consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi
digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi
radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l’utilizzo di un unico
apparato e come la commercializzazione e la distribuzione di apparati
non conformi alle predette caratteristiche siano vietate. Tale
disposizione viene ribadita nell’art. 3 della delibera dell’Autorità
per le garanzie nelle Telecomunicazioni n. 216/2000/Cons del 07/04/2000
il quale stabilisce come gli operatori di accesso condizionato anche in
possesso di un titolo abilitativo alla trasmissione televisiva digitale
a pagamento, indipendentemente dai mezzi di trasmissione, siano tenuti
a garantire agli utenti la fruibilità, con lo stesso decodificatore, a
qualunque titolo detenuto o posseduto, di tutte le offerte di programmi
digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi
radiotelevisivi in chiaro e come a tale scopo essi utilizzino il
sistema simulcrypt secondo le norme del DVB o, in alternativa, il
sistema multicrypt secondo le norme definite dal DVB.
Sky non
fornisce più il servizio con il sistema simulcrypt né fornisce
ricevitori con sistema multicrypt, dotati di interfacce comuni.
Il
ricevitore fornito da Sky consente la fruibilità dei soli programmi
digitali con accesso condizionato forniti dalla stessa Sky, con la
conseguenza che con detto ricevitore non si può usufruire dei programmi
offerti dagli altri operatori a pagamento.
La disposizione di cui
all’art. 6 comma 2 della Delibera n. 216/2000/CONS del 7/04/2000
prevede come i decodificatori e le apparecchiature di cui al comma 1,
debbano consentire all’utente la possibilità del completo riordino dei
canali in maniera semplice, secondo un sistema di numerazione
personalizzato. Il ricevitore fornito da Sky Italia s.r.l. non consente
alcun riodino dei canali, né di quelli compresi nell’offerta a
pagamento , né di quelli in chiaro.
Da evidenziare, inoltre, come,
relativamente alla concessione di licenze per la fabbricazione di
apparecchiature che utilizzino il sistema di accesso condizionato di
proprietà (NDS-Videoguard) Sky abbia concesso le licenze solo ad alcune
società produttrici, negando il rilascio delle licenze ad altri
operatori che hanno richiesto l’autorizzazione a fabbricare moduli di
accesso condizionato (CAM) con sistema NDS-Videoguard.
La mancata
concessione di licenza ad operatori terzi per la produzione di moduli
di accesso condizionato (CAM) e non di ricevitori con tecnologia di
accesso condizionato NDS-Videoguard parte integrante e fissa del
ricevitore stesso ha impedito all’odierno attore, così come a tutti i
proprietari di ricevitori con interfacce comuni di usufruire dei
servizi offerti da Sky se non accettando i ricevitori imposti dallo
stesso fornitore del servizio.
Occorre rilevare come l’odierna
convenuta, abbia progressivamente interrotto la trasmissione dei
programmi relativi all’abbonamento dell’attore.
In data 30/01/2005
Sky ha, infatti, interrotto la trasmissione dei canali SPORT SKY; in
data 6/04/2005 ha interrotto anche la trasmissione dei canali del
pacchetto CINEMA SKY; in data 27/05/2005 ha, invece, azzerato
completamente I diritti della smart card in possesso dell’attore.
A
fronte delle predetto interruzioni Sky Italia ha continuato a fatturare
nei confronti dell’attore stesso ed a prelevare dal conto corrente di
quest’ultimo l’intero canone mensile di abbonamento.
Devesi, però, evidenziare come a fronte delle maggiori somme prelevate, Sky abbia provveduto a rimborsarne una parte.
In
particolare, con riferimento al mese di Gennaio 2005 Sky ha emesso
fattura n. 356299939 portante la somma di euro 38,00, addebitando detta
somma sul conto corrente dell’attore, I lqiuale avrebe dovuto pagare
euro 30,00, essendo stato sospeso il canale SPORT; la maggior somma di
euro 8,00 è stata rimborsata con nota di credito 300760507; con
riferimento al mese di Marzo 2005 Sky ha emesso fattura n. 3001445122
portante la somma di euro 38, 00, addebitando tale importo sul conto
corrente del xxxxxx, il quale avrebbe dovuto pagare euro 18,00, essendo
stati sospesi I canali SPORT e CINEMA; l’attore è, pertanto, rimasto
creditore per la somma di euro 20,00; con riferimento al mese di Maggio
2005 Sky ha emesso fattura n. 302134325 portante la somma di euro
38,00, addebitando tale importo sul conto corrente dell’attore, il
quale avrebbe dovuto pagare euro 18,00, essendo stati sospesi i canali
SPORT e CINEMA; l’attore è rimasto, pertanto, creditore per la somma di
euro 20,00; con riferimento al mese di Giugno 2005 Sky ha emesso
fattura n. 30287696 portante la somma di euro 38,00, addebitando tale
importo sul conto corrente dell’attore, il quale non avrebbe dovuto
pagare alcunché, essendo stata interrotta la trasmissione di tutti i
canali; il xxxxxx è rimasto, quindi, creditore per l’importo di euro
38,00.
L’odierno attore, al momento dell’instaurazione del presente
giudizio è risultato creditore nei confronti dell’odierna convenuta di
euro 86,00.
In corso di causa il xxxxxx ha ricevuta da Sky assegno
n. 101016065-07 allo stesso intestato, tratto su Banca Popolare di
Milano e portante la somma di euro 61,00 con la motivazione “rimborso
abbonamento Sky Italia”.
Imputando tale pagamento ai debiti scaduti,
l’odierno attore risulta essere ancora creditore nei confronti della
sociatà convenuta dell’importo residuo di euro 23,99, che deve essere
allo stesso corrisposta, unitamente agli interessi legali.
Occorre
rilevare come Sky Italia imponga ai propri clienti un ricevitore che
consente la ricezione e visione solo ed esclusivamente dei canali a
pagamento trasmessi dalla stessa Sky. Tale ricevitore incorpora solo il
sistema di codifica NDS-Videoguard e non è dotato di interfacce comuni
in grado di ospitare CAM e quindi non compatibile con i servizi a
pagamento forniti da altri operatori.
Quanto sopra ha indotto
l’odierno attore a non accettare il decoder prodotto dalla società
convenuta, con conseguente forzata rinuncia alla visione dei programmi
televisivi offerti da Sky, scelti e selezionati dall’attore stesso in
base ai propri interessi ed attitudini.
Il xxxxxx è stato infatti
indotto a sottoscrivere il contratto di abbonamento residenziale
satellitare Sky in virtù di particolari interessi sportivi e culturali
che non ha potuto soddisfare, in seguito all’avvenuta interruzione di
tali trasmissioni.
L’interruzione di tali trasmissioni ha
determinato in capo all’attore un danno che si inquadra nel genere del
danno esistenziale, consistente non solo nell’impossibilità di disporre
del servizio, ma altresì nella situazione di disagio che l’utente deve
affrontare per provvedere diversamente e per sollecitare la società ad
adempiere.
Quanto sopra esposto evidenzia come fondata risulti essere l’attorea domanda che deve conseguentemente essere accolta.
Il danno va liquidato in via equitativa, come da costante orientamento giurisprudenziale, nella misura di euro 500,00.
Consegue
alla soccombenza di parte convenuta la condanna della stessa alle spese
di giudizio che si liquidano come da dispositivo in favore della parte
attrice.
P.Q.M.
–
dichiara la validità ed efficacia del contratto avente ad oggetto
abbonamento residenziale satellitare “SOLO SMART CARD” concluso tra la
convenuta Sky Italia s.r.l. e l’attore xxxxxx;
per l’effetto
condanna SkY Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, all’esatto e integrale adempimento al contratto di
abbonamento “SOLO SMART CARD”.
– dichiara che SKy Italia s.r.l. ha
indebitamente prelevato all’attore, xxxxxx, la somma di euro 86,00 e
restituita, in corso di causa, all’attore, xxxxxx, la somma di euro
62,00;
per l’effetto, condanna la convenuta, Sky Italia s.r.l., in
persona del legale rappresentante pro-tempore, a restituire all’attore,
xxxxxx, la complessiva somma di uro 24,00, oltre interessi legali dalla
data del 24/06/2005 al saldo, oltre euro 0,97 a titolo di interessi già
maturati a far data dai singoli prelievi sino al 12/01/2006, data di
emissione dell’assegno di euro 62,00;
condanna la Sky Italia s.r.l.
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del
danno patito dall’attore, xxxxxx, a causa dell’inadempimento
contrattuale che liquida, in via equitativa, in euro 550,00;
condanna
la convenuta Sky Italia s.r.l. alla rifusione, in favore dell’attore,
xxxxxx, delle spese di causa, che liquida per euro 87,43 per esborsi,
euro 768,50 per diritti, euro 920,00 per onorari, euro 311,62 per spese
generali, oltre I.V.A., C.P.A. ed accessori di legge se dovuti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.
Imperia, 30/06/2006
IL GIUDICE DI PACE
(Dr. G. Quaglia)