Tv, stop a procedura contro Italia
La Commissione Ue ha chiuso la procedura d’infrazione contro l’Italia,
aperta nel 2007, per mancato rispetto delle regole europee sulla
pubblicità televisiva. I dubbi di Bruxelles erano sulla compatibilità
dei messaggi di tre minuti di teleshopping non contati nei limiti
pubblicitari, sugli spot promozionali delle stazioni tv non coperti da
una definizione legale pubblicitaria e sulle sanzioni considerate
inefficienti per infrazione delle regole.
La
decisione odierna oltre l’Italia riguarda anche l’Estonia. La
Commissione aveva avviato procedimenti di infrazione anche contro
l’Estonia in quanto i canali televisivi di questo paese ignoravano
sistematicamente la normativa comunitaria che limita la durata degli
spot pubblicitari a 12 minuti per ora.
Le due nazioni, che
violavano la direttiva Televisione senza frontiere, “hanno nel
frattempo opportunamente modificato la propria legislazione e le
pratiche nazionali in modo da conformarsi alle norme europee
applicabili nel settore audiovisivo”, spiega l’esecutivo Ue.
“Mi
congratulo con l’Italia e l’Estonia per aver adottato misure concrete
che hanno consentito loro di adeguarsi alla normativa europea in
materia di pubblicità. Grazie alla proficua collaborazione fra le
autorità nazionali e la Commissione europea, infatti, i telespettatori
dei due paesi godono ora di una migliore protezione garantita da norme
precise. Di fondamentale importanza per i telespettatori è essere
perfettamente consapevoli che ciò che vedono è un messaggio
pubblicitario”, ha dichiarato Viviane Reding, commissario europeo per i
mezzi di comunicazione.
Tornando all’Italia, in seguito
all’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione nel
dicembre 2007, l’Agcom ha modificato le norme nazionali applicabili in
materia di pubblicità imponendo una durata minima di 15 minuti per le
finestre di programmazione destinate alle televendite. “Tali
disposizioni – afferma la Commissione – mettono fine alla prassi delle
emittenti televisive italiane consistente nell’inserire televendite di
tre minuti fra i programmi televisivi senza includerli nel calcolo dei
limiti orari. La normativa audiovisiva europea (la Direttiva
televisione senza frontiere ) prevede che le finestre destinate alle
televendite abbiano una durata minima di 15 minuti in modo che i
telespettatori possano rendersi conto che si tratta effettivamente di
televendita”.
La commissione evidenzia poi che L’Agcom “ha
inoltre aggiornato le norme italiane precisando che gli spot di
televendita debbano essere inclusi nel calcolo dei limiti orari
destinati alla pubblicità, conformemente alla normativa europea”.
E’
stato inoltre stabilito che le norme europee relative all’inserimento e
alle interruzioni di messaggi pubblicitari debbano valere anche per
l’autopromozione (quando un canale televisivo inserisce annunci di
programmi futuri della stessa rete). Per fare un esempio, sinora le
emittenti italiane interrompevano la trasmissione di telegiornali per
mandare in onda questo tipo di annunci, in contrasto con la normativa
dell’Ue.
Le autorità italiane, spiega la nota, “hanno spiegato
inoltre che i messaggi di autopromozione sono soggetti alle norme
pubblicitarie di carattere generale volte a tutelare i minori, e a
vietare sia contenuti inappropriati – quali l’incitazione all’odio –
che la promozione di sostanze nocive come il tabacco. I messaggi che
incitano all’acquisto di prodotti o servizi dell’emittente televisiva
(come “premium pay-per-view “) sono considerati a carattere
pubblicitario e, in quanto tali, vanno inclusi nel calcolo dei limiti
orari dei 12 minuti”.
Il 3 settembre scorso, il Consiglio di
Stato ha confermato la validità delle modifiche introdotte dall’Agcom,
richiedendo in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea una
pronuncia relativamente ad alcune questioni riguardanti televendite e
autopromozioni.
Va detto che l’Italia ha anche accelerato e
potenziato il meccanismo delle sanzioni in caso di violazione delle
norme in materia di pubblicità , conformemente alla normativa Ue. La
legge 101/2008, infatti, oltre a sopprimere l’obbligo di inviare alle
emittenti recalcitranti la notifica ufficiale – la cosiddetta diffida
-, abolisce l’oblazione (ossia la possibilità per le emittenti di
pagamento della sanzione in misura ridotta) ed introduce sanzioni
pecuniarie più elevate per tali violazioni (da 10.329 euro a 258.228
euro contro l’importo previsto in precedenza, compreso fra 5.165 e i
51.646 euro).