Ubriachezza: sì alla confisca del veicolo in ipotesi di decreto penale di condanna (sentenza completa) Cassazione penale , sez. IV, sentenza 12.07.2009 n° 32957
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Sezione IV
Sentenza 24 giugno – 12 luglio 2009, n. 32957
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
OSSERVA
1)
Il 15 luglio 2008 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Reggio Emilia emetteva decreto penale nei confronti di G.I. per il
reato di cui all’art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza)
disponendo altresì la confisca dell’autoveicolo sequestrato
all’imputata in occasione dell’accertamento del reato avvenuto in ****.
Contro il decreto penale di condanna ha proposto opposizione
l’imputata che peraltro ha poi successivamente rinunziato
all’opposizione; il giudice per le indagini preliminari ha
conseguentemente ordinato l’esecuzione del decreto penale.
Con
istanza separatamente presentata G.I. ha chiesto la restituzione
dell’autovettura e il Giudice per le indagini preliminari, con
ordinanza 4 dicembre 2008, ha rigettato la richiesta e ha ribadito la
possibilità di disporre la confisca con il decreto penale e la natura
obbligatoria di tale misura di sicurezza per il reato in esame.
2)
Contro il provvedimento di diniego della restituzione ha proposto
ricorso G.I. che, con l’unico e articolato motivo di censura, contesta
la possibilità di applicare la confisca del veicolo con il decreto di
condanna e sostiene la natura facoltativa, e non obbligatoria, della
confisca dell’autoveicolo prevista dalla legge nel caso di guida in
stato di ebbrezza.
3) Va preliminarmente rilevato che il ricorso è inammissibile.
Sebbene
formalmente proposto contro il provvedimento del giudice per le
indagini preliminari che ha respinto la richiesta di restituzione del
veicolo in realtà il ricorso investe una statuizione contenuta in un
provvedimento (il decreto penale) ormai divenuta definitiva essendone
stata ordinata l’esecuzione e non essendo stata proposta alcuna
impugnazione contro la dichiarazione di esecuzione del medesimo
provvedimento.
Contro il decreto penale di condanna la legge
(art. 461 c.p.p.) prevede esclusivamente, come mezzo di impugnazione,
l’opposizione dell’imputato e della persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria.
La rinunzia all’opposizione e la dichiarazione
di esecuzione del decreto – dichiarazione non impugnata con il ricorso
in cassazione previsto dall’art. 461 c.p.p., comma 6 – ha come
conseguenza la formazione del giudicato conseguente alla natura
sostanziale di sentenza del decreto penale di condanna; natura
confermata sia dalla sua irrevocabilità nel caso non venga proposta
opposizione (art. 648 c.p.p., comma 3) sia dalla possibilità di
revisione prevista anche per questi decreti (art. 629 c.p.p.).
Essendosi
formato il giudicato sulla disposta confisca il problema da esaminare –
non preso in considerazione dal giudice per le indagini preliminari che
ha deciso sul merito della richiesta – è costituito dalla risposta al
quesito se, una volta disposta con sentenza irrevocabile la confisca,
il giudice dell’esecuzione possa ordinare la restituzione delle cose
sequestrate al condannato.
La risposta al quesito non può che
essere negativa. La competenza attribuita al giudice dell’esecuzione
dall’art. 676 c.p.p., comma 1 in materia di confisca e restituzione
delle cose sequestrate riguarda infatti esclusivamente i casi nei quali
alla confisca o alla restituzione non abbia provveduto il giudice della
cognizione (in questo senso v. Cass., sez. 1^, 6 dicembre 2007 n. 3952,
Rinaldi, rv. 238378; sez. 4^, 20 aprile 2000 n. 2552, El Yamini, rv.
216491) a meno che la richiesta di restituzione provenga da un terzo
rimasto estraneo al giudizio di cognizione (v. Cass., sez. 1^, 16
maggio 2000 n. 3596, Campione, rv. 216101).
3) Peraltro se
anche non dovesse ritenersi formato il giudicato sulla disposta
confisca è da osservare che il motivo che si riferisce alla asserita
non obbligatorietà della confisca dovrebbe comunque essere ritenuto
infondato.
La disposta confisca si fonda sul nuovo testo del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2 (codice della strada)
modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4 convertito, con
modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125 (misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica).
Con questa modifica legislativa
sono stati introdotti i seguenti periodi nell’art. 186 C.d.S., comma 2:
“Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a
richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione
condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con
il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’art. 240 c.p., comma
2, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.”
Come è agevole verificare dal tenore della norma si tratta di confisca
obbligatoria: ciò risulta sia dalla terminologia utilizzata (“è sempre
disposta”) sia dal richiamo all’art. 240 c.p., comma 2, che prevede,
appunto, casi di confisca obbligatoria (in questo senso deve intendersi
il richiamo all’art. 240: v. Cass., sez. 4^, 11 febbraio 2009 n. 13831,
Fumagalli, rv. 242479).
La natura obbligatoria della confisca
rende infondato anche il primo motivo di ricorso perchè l’art. 460
c.p.p., comma 2 prevede espressamente che con il decreto penale possa
essere applicata la confisca obbligatoria nei casi previsti dall’art.
240 c.p., comma 2;
richiamo da intendersi riferito a tutti i casi di confisca obbligatoria.
4) Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.
Con
riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza
13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
in considerazione della palese violazione delle regole sul giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, dichiara inammissibile il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.