Udine, investì in titoli Lehman Brothers Banca dovrà risarcirlo: primo caso in Italia
UDINE
Tutto nasce dalla causa intentata da un risparmiatore friulano nei
In pratica, l’operazione era da considerasi inadeguata, nonostante il
Ma l’investimento era inadeguato anche e soprattutto per la dimensione,
Ma il collegio (presidente Francesco Venier, Mimma Grisafi e Paolo
“L’istituto bancario non ha provato in giudizio di aver fornito alcuna
(27 marzo) – Le banche che hanno consigliato investimenti in titoli
Lehman Brothers da ottobre 2007, devono risarcire il danno patito dai
propri clienti. E’ questo, in sostanza, l’innovativo principio di
diritto affermato, per la prima volta in Italia, con una sentenza del
Tribunale di Udine.
confronti dell’Unicredit, con cui il 12 ottobre 2007, nella filiale
udinese, su consiglio del funzionario, aveva effettuato una
compravendita di obbligazioni Lehman Brothers. Assistito dallo studio
dell’avvocato Massimo Querini di Udine, l’uomo lamentava la violazione
delle norme che impongono all’intermediario un obbligo di informazione
e di astensione da operazioni inadeguate per tipologia, oggetto,
frequenza e dimensione, salvo ottenerne autorizzazione in forma scritta
da parte del cliente.
“rating” fosse sempre di livello alto (A o A+) e il titolo fosse
inserito nell’elenco “Basso rischio-Rendimento Patti Chiari”. E ciò
perché molto più rischiose dei Cct in precedenza investiti dal cliente,
in quanto le obbligazioni Lehman erano emesse da una banca d’affari, in
un momento in cui era già scoppiata la bolla dei subprime e i tassi
erano schizzati alle stelle in un clima di reciproca sfiducia tra
istituti bancari.
con un importo elevato sul totale investito. Alla richiesta si è
opposta la banca (avvocato Andrea Bonato Fabris), respingendo la tesi
dell’inadeguatezza dell’operazione e ribadendo l’inserimento del titolo
nell’elenco del Consorzio Patti Chiari.
Pettoello), ha dato ragione in toto al risparmiatore, condannando la
banca al risarcimento del danno, per un importo pari alla somma
investita (poco meno di 60 mila euro) e agli interessi legali, a fronte
della disponibilità del cliente di riconsegnare i titoli.
informazione al cliente se non quella generica (e per vero
“fuorviante”), che si trattava di obbligazione con rating A+ e classe
di rischio “1” e cioè bassa – si legge nella motivazione -. L’istituto
bancario avrebbe dovuto fornire al cliente una completa informazione
circa la natura del titolo acquistato dall’attore e in ordine ai rischi
connessi a quella specifica operazione”.