Un test di lingua italiana per gli stranieri
Dal prossimo 9 dicembre niente permesso di soggiorno senza conoscenza dell’italiano. Lo prevede il decreto 4 giugno 2010 (firmato dai ministri dell’Interno e dell’Istruzione, Roberto Maroni e Mariastella Gelmini), che entra in vigore in quella data e prevede un test di lingua obbligatorio per gli stranieri che intendono richiedere il documento per soggiornanti di lungo periodo. In pratica, se non sai l’italiano per grazia divina, non potrai mai impararlo. E’ come se noi volessimo andare in Inghilterra a imparare l’inglese ma a Londra non ci facessero mettere piede se prima non dimostriamo di sapere l’inglese. Un paradosso che solo al nostro attuale governo poteva venire in mente. Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno italiano, ha messo a punto la procedura informatica che consentirà la gestione delle domande per la partecipazione al test. Lo straniero che intende chiedere il rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo dovrà presentare alla prefettura la richiesta di partecipazione tramite l’indirizzo www.testitaliano.interno.it . La prefettura convoca il richiedente entro 60 giorni per lo svolgimento della prova indicando data e luogo. L’esame si svolge con modalità informatiche ma, su richiesta, anche per iscritto. E’ strutturato sulla comprensione di brevi testi, frasi ed espressioni di uso frequente. Il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata della prova sono stabiliti uniformemente su tutto il territorio nazionale. Per superare la prova il candidato deve conseguire almeno l’80% del punteggio complessivo. Se l’esito è positivo, lo straniero può presentare la domanda e la questura, verificati tutti gli altri requisiti richiesti, rilascia il permesso di soggiorno. In caso di ‘bocciatura’, lo straniero può ripetere la prova e inoltrare un’altra richiesta per sostenere il nuovo test. Non tutti gli stranieri sono però tenuti a sottoporsi all’esame di lingua. E’ infatti esentato dalla prova chi ha attestati o titoli che certifichino la conoscenza dell’italiano a un livello non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; chi ha titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di primo o secondo grado oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati): chi è entrato in Italia come dirigente, professore universitario o ricercatore, traduttore o interprete; chi è affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico.