Usuranti, più tempo alle imprese
Prorogato al 31 luglio il termine per l’invio alla Direzione provinciale del lavoro della comunicazione da parte dei datori di lavoro presso i quali si svolgono lavorazioni ripetitive, come descritte dall’articolo 1, comma 1, lettera c ) del decreto legislativo 67/2011. Lo comunica il ministero del Lavoro con la circolare 15/2011 nella quale vengono illustrati e chiariti gli adempimenti più immediati legati all’entrata in vigore del decreto n. 67, che introduce agevolazioni per il conseguimento della pensione a favore dei lavoratori addetti a lavorazioni cosiddette “usuranti”.
Il primo adempimento, dal punto di vista cronologico, sarebbe dovuto scadere, prima della proroga accordata dal ministero del Lavoro, entro il 25 giugno, 30esimo giorno successivo all’entrata in vigore del provvedimento e consiste in una comunicazione indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro con la quale i datori di lavoro denunciano l’esistenza, nelle proprie aziende, di lavorazioni che hanno i requisiti indicati nella articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 67/2011.
In prossimità della vecchia scadenza il provvedimento individua altresì il modulo che le aziende devono utilizzare per assolvere al nuovo obbligo (modulo “Lav-US” disponibile da sul sito del ministero). Il Lavoro chiarisce che le imprese soggette a questo primo obbligo sono esclusivamente quelle nelle quali sono svolte attività che soddisfino tutti e tre i requisiti indicati nella norma e cioè:
– attività nelle quali si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del Codice civile come poi regolamentati dai diversi contratti collettivi. L’articolo 2100 è quello che disciplina il lavoro a cottimo, cioè quello in cui il lavoratore è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quello in cui la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione;
– attività nelle quali si applica un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
– attività che, oltre a essere caratterizzate dalle modalità di lavoro sopra descritte, rientrano in una delle voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni il cui elenco è allegato al decreto legislativo (si veda la tabella Inail qui a fianco).
Il fatto che tutti e tre i requisiti devono essere presenti vuol dire che non basta rientrare in una delle attività individuate in base alla tariffa Inail (ad esempio Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori, eccetera) per essere tenuti all’obbligo della comunicazione, ma occorre anche che l’attività sia organizzata secondo lo schema del lavoro a catena così come, al contrario, non basta che i lavoratori siano retribuiti secondo il sistema del cottimo, ma occorre anche che l’attività rientri in una di quelle individuate in base alla tariffa Inail.