Utenza telefonica disattivata e risarcimento dei danni (sentenza completa)
Giudice di Pace
Bari
Sentenza 27 marzo 2009, n. 2781
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace, Avv. M. Mazzei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, contrassegnata con il numero RG. 15046/2007, affari contenziosi civili, tra
XXXXXXXXXXXXXX
CONTRO
Vodafone Omnitel, in persona……..
avente ad oggetto: inadempimento contrattuale – risarcimento danni-
conclusioni
all’udienza
del 27 febbraio 2009, l’attore ha concluso, riportandosi ai propri
scritti difensivi: (1. accertare il rapporto contrattuale esistente tra
le parti; 2. dichiarare la convenuta inadempiente nei confronti
dell’attore 3.ordianare l’immediato ripristino dell’utenza sospesa; 4.
Condannare la convenuta alla restituzione del credito residuo,
esistente sulla scheda, prima della sospensione del servizio, pari a
circa € 100,00; 5. condannare la convenuta al risarcimento del danno
subito, pari ad €. 2.200,00 o alla somma maggiore o minore, ritenuta di
giustizia e/o equità, nei limiti della competenza del GdP. adito 6.
inibire alla convenuta di riassegnare a terzi l’utenza indicata; 7.
condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di
causa). La convenuta ha concluso per il rigetto della domanda attorea.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’attore,
dopo aver inutilmente interessato il Corecom ed espletato, con esito
negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione, con atto di
citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi
l’ufficio del Giudice di Pace di Bari, la Vodafone Omnitel, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, per ivi sentire: (1. accertare
il rapporto contrattuale esistente tra le parti; 2. dichiarare la
convenuta inadempiente nei confronti dell’attore 3.ordinare l’immediato
ripristino dell’utenza sospesa; 4. Condannare la convenuta alla
restituzione del credito residuo, esistente sulla scheda, prima della
sospensione del servizio, pari a circa € 100,00; 5. condannare la
convenuta al risarcimento del danno subito, pari ad €. 2.200,00 o alla
somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia e/o equità, nei limiti
della competenza del GdP. adito 6. inibire alla convenuta di
riassegnare a terzi l’utenza indicata; 7. condannare la convenuta al
pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
L’attore
assumeva di essere Presidente e legale rappresentante di una società
iscritta al Roc e di occuparsi di progettare, realizzare e gestire
servizi culturali, socio educativi, sanitari, nonché di pubblicare
diverse riviste in ambito sociale; che per far fronte a tutte le
esigenze lavorative, circa 7 anni fa, stipulava un contratto telefonico
con il Gestore Vodafone; che tale numero telefonico veniva usato per lo
svolgimento delle attività del Gruppo; che venivano investite ingenti
somme di denaro al fine di stampare la brochure informative
sull’attività dell’associazione, oltre che riviste, manifesti,
biglietti da visita, sulle quali era riportato il detto numero di
telefono; che l’utenza in questione veniva utilizzata, anche come
numero di riferimento dei un’altra Associazione, di cui l’attore
riveste, anche la Presidenza; che successivamente l’utenza veniva
trasformata in “ricaricabile”, restando sempre di uso aziendale, a nome
dell’amministratore; che nel mese di febbraio 2007 veniva effettuata
una ricarica telefonica, per far fronte alle esigenze lavorative; che
in data 11/08/2007, la Vodafone decideva, unilateralmente, di
sospendere l’utenza, così procurando gravissimi disagi e grave
nocumento all’attore; che le sollecitazioni epistolari non sortivano
esito positivo.
Con comparsa di costituzione e risposta,
depositata in data 15/02/2008, si costituiva la Vodafone che eccepiva
la nullità dell’atto di citazione, poiché la copia notificata era priva
della pagina n. 2, contenente l’esposizione dei fatti. Nel merito
evidenziava che la convenuta ha agito nel rispetto delle condizioni
generali del contatto, in virtù delle quali, se la sim card non viene
utilizzata o ricaricata per un periodo superiore a dodici mesi, la
scheda telefonica viene disattivata, fermo restando che il credito
residuo può essere richiesto in restituzione a mezzo lettera racc. Né
quindi, vi è stata violazione del decreto Bersani. Concludeva 1)
nullità dell’atto di citazione 2) in subordine, per il rigetto della
domanda attorea.
Revocata la contumacia della convenuta;
disposta l’integrazione della domanda attorea, preso atto che la
convenuta, in seguito all’integrazione della domanda ha provveduto a
costituirsi con regolare mandato in calce alla comparsa di costituzione
e risposta; ammesse le prove documentali in atti; espletata la prova
testimoniale; preso atto della rinuncia esplicita al deferito
interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della
Vodafone e della relativa accettazione, all’udienza del 27/02/2009, la
causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La
nullità dell’atto di citazione, sollevata dalla convenuta, conseguente
alla notificazione dello stesso, privo della pagina numero due e
l’eccezione di inammissibilità e/o inesistenza della costituzione della
Vodafone, conseguente al “mandato allegato a mezzo di spille all’atto
di costituzione…”, appaiono sanate alla luce dell’integrazione della
domanda attorea della nuova costituzione della Vodafone. Il contratto
stipulato tra le parti, non rientra tra quelli perfezionati tra
professionista e consumatore. Invero, entrambi le parti hanno agito
nell’esercizio delle rispettive attività imprenditoriali. L’attore, non
riveste la qualità di consumatore, avendo stipulato il contratto, per
la propria attività lavorativa, come dichiarato nell’atto di citazione
(“che l’attore è Presidente, nonché legale rappresentante del
xxxxxxxxxxxxx, iscritto al ROC -Registro degli Operatori della
Comunicazione-, e si occupa di progettare, realizzare e gestire servizi
culturali, socioeducativi e sanitari, nonché di pubblicare diverse
riviste in ambito sociale; che per far fronte a tutte le esigenze
lavorative, circa sette anni fa, stipulava un contratto telefonico con
il Gestore Vodafone – Omnitel e, dunque, gli veniva assegnato il n. xxxxxxxxxxx;
tale utenza diveniva fondamentale per lo svolgimento delle attività del
Gruppo, infatti conteneva numeri telefonici importanti ed era usata
quale numero di riferimento per la segnalazione di disservizi od
inchieste che condotte sui giornali di proprietà dello stesso; che,
pertanto, venivano investite ingenti somme di denaro al fine di
stampare brochure informative sull’attività della associazione,oltre
che riviste, manifesti, biglietti da visita, sulle quali era riportato
detto numero al quale fare riferimento; che, invero, l’utenza in
questione veniva utilizzata, altresì, come numero di riferimento del
xxxxxxxxxxxx, di cui l’attore riveste la Presidenza”.
Pertanto, non
sono applicabili, nel caso di specie, le norme poste a tutela del
consumatore, poiché l’attore ha stipulato il contratto di fonia mobile,
non in veste di consumatore, ma in veste di imprenditore e per il
raggiungimento di scopi propri dell’attività imprenditoriale svolta.
La
domanda merita accoglimento parziale e nei termini che seguono. E’
provato, né è in contestazione che l’attore ha stipulato un contratto
telefonico con la Vodafone;che gli è stato assegnato un numero
telefonico n..; che l’utenza telefonica, corrispondente al numero
…………., nel corso del tempo è stata trasformata in “ricaricabile” che
nel mese di agosto 2007, l’utenza è stata unilateralmente sospesa dalla
Vodafone Omnitel. Quest’ ultima ha sic et simpliciter sostenuto di aver
provveduto alla definitiva disattivazione della scheda – utenza
telefonica – conformemente alle condizioni generali del contratto per
non aver provveduto, l’attore, ad utilizzare e/o a ricaricare la Sim
card per il tempo di dodici mesi. Nella fattispecie de qua, a
prescindere dall’applicabilità o dell’interpretazione che si intenda
dare all’art. 1 della L. 40/07, che ha convertito il DL 7/07 – Decreto
Bersani, l’attore ha provato di aver provveduto ad eseguire ricariche sull’utenza telefonica in questione
nel mese di Febbraio ed anche prima dell’estate 2007 (vedi
dichiarazioni testimoniali rese). Appare, quindi, provato che l’utenza
telefonica non è rimasta inattiva o inutilizzata per dodici mesi, come
sostenuto dalla convenuta, ove si consideri che una ricarica è stata
eseguita nel mese di febbraio 2007 e un’altra prima dell’estate 2007 e
che l’utenza telefonica è stata sospesa definitivamente a far data
dall’11/08/07.
Deve quindi ritenersi illegittimo, il
comportamento della convenuta, per aver violato il disposto di cui
all’art. 5, comma 4, delle condizioni generali di contratto, in atti,
ed in generale, per aver disattivato l’utenza telefonica
immotivatamente, così violando le norme di correttezza e buona fede nei
rapporti contrattuali in itinere. Tanto importa il diritto dell’attore
a vedersi riattivato e riassegnato il numero di telefono xxxxxx. E’
provato, inoltre, che l’utenza telefonica disattivata veniva utilizzata
dall’attore per l’esercizio delle attività professionali (vedi rivista,
manifesti pubblicitari in cui è riportato il numero telefonico in
questione) e giusta dichiarazione testimoniali rese da xxxx. Non v’è
dubbio, pertanto, che l’attore in conseguenza della repentina
sospensione dell’utenza telefonica abbia sopportato disagi, disguidi e
problemi di vario genere con la propria clientela. Né è da escludere un
calo di clientela, con conseguente danno economico, stante la
difficoltosa rintracciabilità telefonica da parte della clientela. Ai
sensi dell’art. 1226 c.c., apparendo il danno indeterminato e non
potendo lo stesso essere determinato con precisione, liquida e
riconosce all’attore, in via equitativa, per i danni sopportati in
conseguenza del sicuro e necessitato mutamento del numero telefonico,
la somma di € 300,00. Condanna, inoltre, la convenuta alla
rassegnazione del credito monetario telefonico esistente prima della
sospensione dell’utenza telefonica, che si riconosce in € 50,00, ai
sensi dell’art. 1226 c.c. L’accoglimento della domanda importa la
condanna alle spese del giudizio, che vengono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice
di Pace di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda, promossa
da XXXXXXXXX c/ Vodafone Omnitel, in persona del legale rappresentante
p.t., rigetta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1.
Condanna la Vodafone Omnitel, in persona del suo legale rappresentante
p.t., al pagamento della somma di € 300,00, a titolo di risarcimento
danni, in favore dell’attore;
2. Condannala Vodafone
Omnitel, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla
riattivazione del numero di utenza xxxxxxxxxxx e con accredito di €
50,00;
3. Condanna la Vodafone Omnitel, in persona del
legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del giudizio, in
favore dell’attore, che si liquidano in € 1.100,00 (di cui € 500,00 per
diritti, € 400,00 per onorario, € 112,50 per rimborso forfettario del
12,5% ed € 87,50 per spese anticipate), oltre cna ed iva.
Bari, 27/03/2009
Il Giudice di Pace Avv. M. Mazzei