Va licenziato chi viola le norme di sicurezza esponendo il datore al rischio di un risarcimento
Scatta il licenziamento disciplinare per il
lavoratore che ha violato le norme di sicurezza mettendo il datore a
rischio-responsabilità verso i terzi. E la sanzione espulsiva può
essere fondata sulla testimonianza di altri dipendenti dell’azienda, a
patto che il giudice del merito ne motivi l’attendibilità in modo
congruo. È quanto emerge dalla sentenza 7345/10, emessa dalla sezione
lavoro della Cassazione.
Il caso
E’ giusto il recesso del datore
nei confronti del conducente di un mezzo che consegnava benzina ai
distributori: l’autista compie uno scarico abusivo presso un punto
vendita non previsto dal programma e poi, temendo gli ispettori
aziendali, scappa con il portellone dell’autobotte ancora aperto
(perdendo l’ammortizzatore). Spetta al giudice del merito valutare la
proporzionalità fra sanzione e condotta ed è convincente la motivazione
che rileva due gravi violazioni degli obblighi essenziali del rapporto
di lavoro: la fuga pericolosa in spregio alle norme di sicurezza e
l’eventualità di un riverbero di responsabilità sull’azienda sono
circostanze che ledono il rapporto di fiducia con il datore. È inutile
per il licenziato eccepire che i fatti sarebbero stati ricostruiti in
base alle dichiarazioni di testimoni «di parte» come gli ispettori
aziendali, mentre risulterebbe trascurata la versione fornita da altri.
L’apprezzamento sulla credibilità dei testi compete al giudice del
merito, che può fondare la decisione su una fonte di prova,
escludendone altre, a patto di indicare bene le ragioni del suo
convincimento e senza dover confutare ogni deduzione difensiva.