Va licenziato per superamento del periodo di comporto il dipendente in aspettativa per motivi di salute che non presenta certificazione “ad hoc”
Il lavoratore assente per malattia o infortunio, la cui durata è
prossima alla scadenza del periodo di conservazione del posto, ha
diritto di chiedere un’aspettativa non retribuita per motivi di salute?
Sì, se tale possibilità è prevista dal contratto collettivo nazionale
di riferimento. Perché secondo il prevalente orientamento
giurisprudenziale la risposta sarebbe negativa, in quanto non sussiste
un principio di automatico prolungamento del periodo di comporto. Fatta
questa premessa, dunque, la Cassazione ha affermato che va
licenziato per superamento del periodo di conservazione del posto il
dipendente che ha chiesto l’aspettativa non retribuita per motivi di
salute, ma non ha presentato la certificazione medica ad hoc. È
quanto emerge dalla sentenza 23724/09 con cui la sezione lavoro di
piazza Cavour ha confermato la legittimità di un recesso datoriale per
il superamento del periodo di comporto da parte del lavoratore. Nella
specie, infatti, la norma contrattuale dava la possibilità al
dipendente di prendere l’aspettativa dopo tale periodo, però, lo
gravava dell’onere di produrre adeguata certificazione medica
attestante lo stato di malattia. Per la Suprema corte, quindi, correttamente i giudici del merito hanno ritenuto che il
mancato assolvimento di tale onere da parte del lavoratore ha abilitato
il datore a far valere come causa di recesso il già avvenuto
superamento del periodo di conservazione del posto (c.d. comporto).