Va risarcito il lavoratore che acquista a sue spese gli abiti da lavoro
Scatta l’inadempimento contrattuale per il datore che non adempie
l’obbligo di fornire la divisa da lavoro ai propri dipendenti. Se,
infatti, il lavoratore ha provveduto a sue spese all’acquisto del
vestiario di servizio, l’azienda dovrà risarcirgli il danno subito. Ma
dall’importo da liquidare dovrà essere decurtata la percentuale del
costo del vestito posta a carico del dipendente. È quanto emerge dalla
sentenza 26234/09 con cui la Cassazione ha confermato la condanna di
un’azienda di trasporto locale al pagamento in favore di un proprio
dipendente della somma di circa ottocento euro a titolo di
corrispettivo dei capi di vestiario annualmente dovuti dalla società e
non consegnati. Secondo il ragionamento seguito dai giudici del merito,
infatti, la fornitura al personale dipendente della divisa da indossare
durante il servizio consiste in una prestazione datoriale di natura
retributiva. Pertanto, in caso di inadempimento all’obbligo
contrattualmente assunto, l’azienda deve risarcire il dipendente.
Visione condivisa dalla Suprema corte che ha accertato la suddetta
inadempienza nel comportamento della società condannata, ritenendo non
fondata la tesi difensiva secondo cui la mancata consegna degli abiti
da lavoro sarebbe dipesa dal mancato ritiro degli stessi da parte dei
dipendenti nei termini stabiliti. Ma la misura del risarcimento, però,
è stata depurata dalla percentuale del costo del vestito posta a carico
del dipendente.