Corte di Cassazione, Sez. Lav., 1° marzo 2011, n. 5019
Nella sentenza n. 5019/2011 la Corte di Cassazione, confermando le precedenti pronunce dei giudici del merito, dichiara illegittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che aveva abbandonato il posto di lavoro poco prima del dovuto avendo, al momento dell’ingresso, alterato lo strumento aziendale di controllo delle presenze mediante l’inserimento della sua presenza in servizio per l’intero turno pomeridiano.Muovendo, infatti, dalla corretta considerazione che “in tema di licenziamento disciplinare la gravità della condotta contestata del lavoratore deve essere valutata in base alla considerazione complessiva del suo contenuto obiettivo, della sua portata soggettiva in relazione alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi che hanno determinato il comportamento ed all’intensità dell’elemento volitivo“; i Giudici della legittimità hanno ritenuto corretta la sostituzione della massima sanzione disciplinare del licenziamento con quella, di minor gravità, della sospensione dal lavoro per cinque giornate, sulla base del fatto che – nel caso di specie – era rimasta incerta la circostanza che il lavoratore avesse abbandonato il posto di lavoro prima della fine del turno e che tutt’al più si era trattato di pochi minuti, dopo comunque che il dipendente aveva svolto tutti i compiti affidatigli per la giornata.