Vacanze rovinate per divertimenti pericolosi? Il tour operator deve risarcire il turista
La Cassazione ricorda che gli obblighi
dell’organizzatore del viaggio non si esauriscono con il «controllo di
vitto e alloggio» ma si estendono pure al controllo delle «modalità
dell’esecuzione della prestazione anche in ordine ad aspetti
dell’attività del gestore dei servizi (albergatore) esulanti dalle
promesse caratteristiche del viaggio».
Il caso
Una signora torinese, dopo due
cause di giudizio che le avevano dato torto, si è vista dare ragione
dalla Cassazione (sentenza 25396/09) che ha accolto il suo ricorso.
Durante un viaggio organizzato a Zanzibar nel gennaio di dieci anni fa
la signora aveva riportato lesioni personali al polpaccio a causa del
morso di una scimmietta presente nell’albergo dove soggiornava che il
proprietario teneva per fare divertire i turisti. Tornata dalla vacanza
rovinata, citò il tour operator chiedendo un risarcimento di circa 12
mila euro, ma la Corte d’appello di Torino, nell’aprile 2004, sostenne
che l’evento dannoso accaduto alla turista era riconducibile unicamente
alla condotta privata del gestore alberghiero e che, in ogni caso,
l’organizzatore del viaggio non aveva «l’obbligo di controllare
qualsiasi comportamento dei collaboratori locali o di porre in atto
dispositivi per preservare l’incolumità del viaggiatore». Tesi bocciata
dalla Cassazione che, accogliendo il ricorso della signora, ha disposto
un nuovo esame davanti alla Corte d’appello di Torino che ora dovrà
tenere presente che «l’assunzione dell’obbligazione di somministrare
vitto e alloggio non esaurisce l’ambito della prestazione alberghiera,
che necessariamente implica anche doveri accessori di salvaguardia
dell’incolumità dei clienti, la cui violazione può comportare una
responsabilità di natura contrattuale». Ora dovrà essere risarcita
considerato che è «improprio il rilievo sulla inconfigurabilità di un
obbligo dell’organizzatore del viaggio di controllare le modalità
dell’esecuzione della prestazione anche in ordine ad aspetti
dell’attività del prestatore di servizi (albergatore) esulanti dalle
promesse caratteristiche del viaggio».