Vademecum bollo auto
Gli automobilisti possono tirare un sospiro di sollievo: nessun aumento per il bollo auto.
Le Regioni non hanno modificato l’entità della tassa di circolazione, le cui prime scadenze sono al 1° febbraio.
Solo per le località abruzzesi colpite dal terremoto, i pagamenti sono stati sospesi dal 6 aprile 2009 con modalità diverse.
Scadenza al 1° febbraio
Entro il 1°
febbraio deve essere rinnovato il bollo auto per le vetture di potenza
superiore ai 35 KW se immatricolate dal 1° gennaio 1998, o superiori a
9HP se immatricolate fino al 31 dicembre 1997, la cui tassa di possesso
sia scaduta a dicembre 2009.
Tale scadenza riguarda anche le tasse
fisse per le targhe prova, rimorchi speciali (roulottes, rimorchi per
trasporto di imbarcazioni ecc.), nonchè le auto storiche, i ciclomotori
e i quadricicli leggeri prima della messa in circolazione su strada
pubblica.
Non sono più dovute già dal 1° gennaio 2008, nella
Provincia Autonoma di Bolzano, le tasse per i rimorchi speciali e
trasporto persone, nonchè per i ciclomotori e per le minicar.
Scadenza al 1° marzo
Entro il 1° marzo
deve essere versato il bollo auto per le vetture di potenza fino ai 35
KW se immatricolate dal 1° gennaio 1998, o di potenza fiscale fino a
9HP se immatricolate fino al 31 dicembre 1997, per i motoveicoli, gli
autocarri merci e speciali, trattori stradali e autobus la cui tassa di
possesso sia scaduta nel mese di gennaio 2010.
Scadenza al 31 maggio
Entro il 31 maggio
deve essere rinnovato il bollo auto per le vetture di potenza superiore
ai 35 KW se immatricolate dal 1° gennaio 1998, o superiori a 9HP se
immatricolate fino al 31 dicembre 1997, la cui tassa di possesso sia
scaduta ad aprile 2010.
Scadenza al 30 giugno
Entro il 30 giugno
deve essere versato il bollo auto per gli autocarri merci e speciali,
trattori stradali e autobus la cui tassa di possesso sia scaduta nel
mese di maggio 2010.
Scadenza al 31 agosto
Entro il 31 agosto
deve essere versato il bollo auto per le vetture di potenza fino ai 35
KW se immatricolate dal 1° gennaio 1998, o di potenza fiscale fino a
9HP se immatricolate fino al 31 dicembre 1997, nonchè per i motoveicoli
e autobus la cui tassa di possesso sia scaduta nel mese di luglio 2010.
Scadenza al 30 settembre
Entro il 30
settembre deve essere rinnovato il bollo auto per le vetture di potenza
superiore ai 35 KW se immatricolate dal 1° gennaio 1998, o superiori a
9HP se immatricolate fino al 31 dicembre 1997, la cui tassa di possesso
sia scaduta a agosto 2010.
Scadenza al il 2 novembre
Entro il 2
novembre deve essere versato il bollo auto per gli autocarri merci e
speciali, trattori stradali e autobus la cui tassa di possesso sia
scaduta nel mese di settembre 2010.
Bollo per i veicoli di prima immatricolazione
Il bollo per i veicoli di prima immatricolazione, invece, va versato entro il mese di immatricolazione.
Se
l’acquisto avviene negli ultimi 10 giorni del mese, però, si può pagare
il bollo auto entro il mese successivo a quello di immatricolazione,
ferma restando la decorrenza dal mese di immatricolazione.
Nella Regione Lombardia,
per i veicoli di nuova immatricolazione, a decorrere dal 1° gennaio
2004, il termine per corrispondere il primo pagamento della tassa è
stabilito nell’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è
avvenuta l’immatricolazione.
I rinnovi del pagamento di tali veicoli
debbono essere effettuati entro l’ultimo giorno utile del mese
corrispondente a quello di immatricolazione.
Somma da pagare
Per sapere quanto pagare,
occorre fare riferimento alla normativa comunitaria sulle emissioni
inquinanti riportata sulla carta di circolazione per determinare a
quale direttiva sia conforme il veicolo (Euro 0, 1, 2, 3, 4/5) e
moltiplicare il corrispondente valore riportato nella tabella per ogni
KW di potenza dell’automobile ad uso privato o CV, per le auto il cui
libretto di circolazione riporta ancora la potenza massima espressa in
CV.
Per i veicoli di potenza superiore ai 100 KW (o 136 CV), il
calcolo va effettuato aggiungendo all’importo base moltiplicato per 100
KW (o 136 CV) i singoli KW eccedenti i 100 (o i CV eccedenti i 136)
moltiplicati per l’importo unitario riportato nel rigo successivo.
Nel
caso di pagamenti inferiori all’anno occorre fare riferimento ai valori
unitari riportati nelle colonne “pagamenti frazionati” e moltiplicarli
per il numero di KW (o CV), dividere il prodotto ottenuto per 12 e
moltiplicare tale risultato per il numero di mesi per cui si intende
pagare la tassa auto.
Sospensione del pagamento per le zone terremotate
A
seguito del sisma che ha interessato l’Abruzzo il 6 aprile 2009, è
stata prevista la sospensione del pagamento del bollo auto secondo le
seguenti modalità:
• sospensione per i bolli da pagare nel periodo
dal 6 aprile al 30 novembre 2009 per i residenti in tutti i comuni
della provincia dell’Aquila;
• sospensione per i bolli da pagare nel
periodo dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per i residenti nei
seguenti comuni: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte,
Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri,
Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele,
Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli,
Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata
D’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio nè Vestini,
San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di
Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa
Sant’Angelo, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Arsita, Castelli,
Montorio al Vomano, Pietracamela, Tossicia, Brittoli, Bussi sul Tirino,
Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli, Torre dei
Passeri, Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio,
Montereale, Colledara, Fano Adriano e Penna Sant’Andrea.
Auto non inquinanti
Per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo con alimentazione (esclusiva o doppia) elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno, a prescindere dalla effettiva tipologia di euro, restano invariate le tariffe vigenti nell’anno 2006, ferme restando eventuali ulteriori agevolazioni già disposte dalle singole Regioni.
L’importo
da corrispondere è quello relativo alle normative euro 4 e euro 5,
senza applicazione di sovrattassa oltre i 100 KW (136 CV). Tale
disposizione ha valore sia per i veicoli omologati dal costruttore con
tali caratteristiche a decorrere dalla data di immatricolazione, sia
per i veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga
installato successivamente alla immatricolazione a decorrere dalle
periodicità successiva alla variazione dell’alimentazione.
Moto
Anche per i motocicli occorre fare
riferimento alla normativa comunitaria sulle emissioni inquinanti
riportata sulla carta di circolazione per determinare a quale direttiva
sia conforme (Euro 0, 1, 2, 3, 4/5) applicando le seguenti regole:
• per i motocicli fino a 11 KW o 15 CV è dovuta una tassa fissa secondo gli importi riportati nella seguente tabella;
• per
i motocicli di oltre 11 KW o 15 CV di potenza, oltre alla tassa fissa,
è dovuta una addizionale per ogni KW di potenza del motore secondo i
coefficenti riportati nella tabella.
Cambia il prezzo della riscossione
Sale di poco invece il prezzo della riscossione.
I bolli riscossi presso i tabaccai passano da euro1,55 a euro1,87 a decorrere dal 1° aprile 2010.
Il
medesimo importo di euro1,87 sarà applicato anche per le riscossioni
effettuate presso le delegazioni Aci (inclusi Telebollo e Bollonet) e
le agenzie di pratiche automobilistiche.
Inoltre i residenti nelle
Province Autonome di Bolzano e di Trento, e nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana e Umbria
possono pagare con il telefono o in Internet con i servizi di Telebollo
e Bollonet: il primo risponde al numero 199.711.711, mentre il secondo
è un servizio disponibile sul sito www.aci.it.
La ricevuta del versamento è trasmessa direttamente tramite e-mail
Il
costo dell’operazione è pari all’1,2% dell’importo dovuto, oltre al
costo dell’operazione di versamento, se previsto dalla
Regione/Provincia Autonoma di appartenenza.
Inoltre è possibile, dal
1° gennaio 2010, effettuare il pagamento del bollo auto tramite il
canale bancario ATM (cd. sportello Bancomat) e il canale Internet
Banking (solo per i clienti) presso gli istituti bancari abilitati, per
i residenti in: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Puglia, Toscana, Umbria,
Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento. Il
servizio è attivo tutti i giorni 24 ore al giorno.
Sanzioni per i ritardatari
Gli
automobilisti “ritardatari” nel pagamento del bollo possono
regolarizzare la propria posizione con una sanzione minima avvalendosi
del ravvedimento operoso (pagamento di almeno una parte della sanzione
dovuta per la tardività), in base all’art. 13 del Decreto legislativo
n. 472/1997, come modificato dal D.L. n.185 del 29 novembre 2008.
Bolli auto Interessante il campo bolli auto per l’applicazione del ravvedimento. Può capitare (e capita a molti) di scordare il pagamento del bollo auto, nel marasma di tasse e bollette che a centinaia ci portano via il tempo. Sarà sicuramente un interessante argomento per il nostro blog sul Ravvedimento operoso.