Vademecum per il viaggiatore o per le compagnie aeree?
Cieli nel caos e passeggeri a terra. La nuvola di
cenere che arriva dall’Islanda ha bloccato il traffico aereo. A farne
le spese, come spesso accade, i viaggiatori.
Stavolta però nessuna responsabilità a carico di compagnie aeree o tour operator.
Quali sono le armi a tutela del consumatore pur in presenza in eventi imprevedibili come questo?
Le
risposte son chiare, le alternative poche: rimborso del biglietto o
utilizzo su un altro volo, assistenza ai viaggiatori ma nessun
risarcimento per il mancato volo.
Di seguito un vademecum per tutelare diritti e doveri dei soggetti coinvolti di fronte all’emergenza.
Solo volo
In base alla Carta dei diritti del passeggero è accuratamente previsto il caso di cancellazioni dovute a «eventi eccezionali».
Il viaggiatore ha il diritto
di scegliere tra il rimborso del biglietto oppure l’imbarco, il prima
possibile o in data più conveniente, su un altro volo.
In capo alla compagnia aerea l’obbligo di un’adeguata assistenza a terra comprensiva
di: somministrazione di pasti e bevande, organizzazione di eventuali
pernottamenti, trasferimenti da e per l’aeroporto, due chiamate
telefoniche e, nell’era del tecnologico, fax e email a disposizione.
Presso
alcuni aeroporti con esauriti i posti letto, la soluzione «brandine» è
una soluzione residuale, ma concreta se dettata da forza maggiore.
Il cliente tuttavia non ha diritto ad alcun risarcimento per i danni subiti.
Nessuna eccezione, sia per l’assistenza che per gli eventuali rimborsi, per i voli low cost che devono osservare, in ogni caso, la Carta del passeggero.
Pacchetti Turistici
Per i pacchetti turistici non ancora partiti il cliente ha diritto alternativamente a:
• il differimento della data di partenza
• il cambio di destinazione
• il cambio di data e di destinazione
• un bonus
• il rimborso totale.
In
verità in questi casi l’agenzia di viaggio avrebbe diritto a vedersi
riconosciuto il proprio ruolo di intermediario, ma occorre
tendenzialmente valutare caso per caso.
Per i pacchetti «in corso» quindi con una
possibile fase di rientro, la titolarità dell’assistenza è formalmente
del tour operator ma è prassi che il fornitore «vettore aereo» si
sostituisca in quanto è suo dovere contrattuale sia verso il cliente
che verso l’intermediario.