Valida la multa fuori dalle strisce blu quando l’ausiliario del traffico è dipendente comunale
Quando l’ausiliario del traffico è dipendente del
Comune sono valide le multe anche fuori dalle strisce blu. I “vigilini”
se sono alle dipendenze dell’Ente locale possono elevare
contravvenzioni agli automobilisti che parcheggiano in divieto di sosta
nelle strade pubbliche. Lo sottolinea la seconda sezione civile della
Cassazione che con la sentenza 22676/09 ha accolto il ricorso del
Comune di Civitavecchia che si era visto annullare dal Giudice di pace
una contravvenzione.
Il caso
L’automobilista sanzionato per divieto di
sosta aveva ottenuto dal magistrato onorario l’annullamento della multa
perché la zona non era inclusa nel capitolato per la gestione dei
parcheggi comunali. E dunque non rientrava nel raggio di azione degli
ausiliari del traffico.
La decisione
Di diverso avviso gli “ermellini”. Sbaglia il Gdp:
poiché il “vigilino” era un dipendente comunale – e non un ausiliario
alle dipendenze di una società concessionaria o un ispettore delle
aziende di trasporto pubblico urbano – non si poteva escludere la
legittimità dell’accertamento. Perché le limitazioni di competenza
valgono per i “vigilini” delle società concessionarie che possono
elevare multe solo nelle aree soggette a concessione di parcheggio e
per gli ispettori ai quali spetta accertare le infrazioni sulle corsie
riservate ai mezzi pubblici. Confini che non si estendono, però, agli
ausiliari ai quali l’Ente locale ex articolo 17 comma 132 legge 127/97
ha conferito funzioni di prevenzione e accertamento delle infrazioni
nel territorio comunale.