Valida la notifica a persona diversa dal destinatario, firmata in modo illeggibile Cassazione civile , SS.UU., sentenza 27.04.2010 n° 9962
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 27 Aprile 2010, n. 9962
Svolgimento del processo
V.A.,
passeggera sull’autovettura Alfa 75 condotta da C.A. e di proprietà di
C.M., assicurata presso la HDI Assicurazioni s.p.a. a seguito della
collisione di tale veicolo con altra auto di proprietà di S.A.,
condotta da N.M. e assicurata presso la Sara s.p.a., ha convenuto in
giudizio innanzi al giudice di pace di Roma il N., il S. e la Sara
Assicurazioni (nelle rispettive qualità di conducente, proprietario ed
assicuratrice dell’auto Lancia Prisma con la quale si era scontrata la
Alfa 75 sulla quale essa attrice era trasportata), chiedendone la
condanna solidale al risarcimento dei danni alla persona riportati a
seguito dello scontro tra le due autovetture, scontro che ha affermato
essersi verificato a **** per colpa esclusiva del conducente dell’auto
Lancia Prisma.
Nel giudizio di primo grado, nella
dichiarata contumacia del S., sono stati chiamati in causa i C. e la
HDI Assicurazioni (nelle rispettive qualità di proprietario e
conducente, nonché assicuratore del veicolo sul quale era trasportata
l’attrice) nei cui confronti la V. ha esteso la domanda.
Svoltasi
la istruttoria del caso con sentenza n. 23810 del 2001, il giudice di
pace ha condannato i convenuti N., S. e Sara s.p.a. in solido al
risarcimento del 50% dei danni riportati dall’attrice.
Avverso
tale sentenza ha proposto appello la V. chiedendo – in via principale –
fosse affermata, quanto al verificarsi del sinistro oggetto di
controversia, la esclusiva responsabilità del N. e che questi fosse
condannato al risarcimento del danno nella sua integrità.
In
subordine, la V. ha chiesto che – accertato il concorso di colpa tra il
N. ed il C. – venisse condannato anche questo ultimo al risarcimento
dei danni subiti da essa appellante.
Costituitisi in
giudizio il S., il N. e la HDI Assicurazioni s.p.a., mentre gli
appellati S. e N. hanno eccepito la nullità della notificazione
dell’atto introduttivo di primo grado, la HDI Assicurazioni s.p.a. ha
invocato la improcedibilità dell’appello nei propri confronti.
Il
tribunale di Roma, nella contumacia della SARA s.p.a., di C.A. e di
C.M., con sentenza 4 – 25 febbraio 2005 ha definito tale giudizio
dichiarando la V. decaduta dal diritto di proporre appello nei
confronti della HDI Ass.ni s.p.a. e disposto la rimessione della causa
innanzi al giudice di Roma per la rinnovazione della citazione
introduttiva del giudizio di primo grado nei confronti di S.A..
Per
la cassazione di tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso la
V., con atto 30 novembre 2005 affidato a due motivi, nei confronti di
S.A., N.M., HDI Assicurazioni s.p.a., Sara Assicurazioni s.p.a., C.A. e
C.M..
Resiste con controricorso la HDI Assicurazioni S.p.a..
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
La
causa, inizialmente assegnata alla terza sezione civile è stata rimessa
a queste Sezioni Unite a seguito della ordinanza 22 giugno 2009, n.
14528, per la risoluzione di una questione di massima di particolare
importanza in margine al primo motivo di ricorso e, in particolare,
quanto alla ritualità della notifica qualora questa ultima sia fatta al
destinatario al suo indirizzo a mezzo del servizio postale e consegnata
al ricevente che abbia sottoscritto per esteso, ancorché con grafia
illeggibile, nello spazio riservato alla “firma del destinatario o di
persona delegata” senza che tuttavia sia stata barrata la casella
relativa al destinatario e che vi sia indicazione relativa alla
coincidenza del ricevente con il destinatario.
Motivi della decisione
1.
In limine la controricorrente HDI Assicurazioni s.p.a. ha eccepito la
l’inammissibilità del ricorso avversario, atteso che il testo della
procura speciale rilasciata al difensore – riportato sulla copia
notificata del ricorso – non è, in tale copia, sottoscritto dalla parte
che la ha rilasciata, sicchè non sarebbe possibile verificare
l’effettiva anteriorità della procura rispetto al momento di
proposizione del ricorso.
2. L’eccezione – come già anticipato dall’ordinanza 22 giugno 2009, n. 13528 – è manifestamente infondata.
Deve
ribadirsi – infatti – in conformità a una giurisprudenza decisamente
maggioritaria di questa Corte regolatrice, che ai fini
dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, pur essendo necessario
che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o
coeva alla notificazione del ricorso all’intimato, non occorre che la
procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all’altra
parte, ben potendosi pervenire d’ufficio, attraverso altri elementi,
purché specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato
conferito prima della notificazione dell’atto (Cass. 2 luglio 2007, n.
14967, che ha ritenuto ammissibile il ricorso, considerando
sufficiente, ai fini della prova dell’anteriorità della procura,
l’apposizione della stessa a margine dell’originale dell’atto.
Analogamente, per il rilievo che la mancanza della procura ad litem
sulla copia notificata del ricorso per cassazione non determina
l’inammissibilità del ricorso, ove risulti che l’atto provenga da
difensore già munito di mandato speciale, Cass. 16 settembre 2009, n.
19971, specie in motivazione).
Anche a prescindere dai
rilievi che precedono si osserva che la controcorrente sembra
ipotizzare che colui che rilascia la procura debba apporre, in calce
alla stessa, due sottoscrizioni: una sull’originale ed una sulla copia
notificata del ricorso.
L’assunto non può seguirsi.
La
legge (art. 137 c.p.c., comma 2) – infatti – impone la notificazione di
una “copia” dell’atto (esso solo da sottoscrivere anche dal difensore
ex art. 125 c.p.c., comma 1), sicché l’eccezione è infondata alla
stregua del principio sopra esposto, in linea con la regola generale
che ormai decisamente connota le decisioni di questa Corte in materia
processuale secondo la quale le norme di rito debbono essere
interpretate in modo razionale in correlazione con il principio
costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), in guisa da
rapportare gli oneri di ogni parte alla tutela degli interessi della
controparte, dovendosi escludere che l’ordinamento imponga nullità non
ricollegabili con la tutela di alcun ragionevole interesse processuale
delle stesse (art. 156 c.p.c., comma 3) (cfr. Cass. 24 ottobre 2008, n.
25727).
3. Come accennato in parte espositiva, il
tribunale, sulla scorta delle deduzioni del S. – che si è costituito in
appello allo scopo – ha dichiarato la nullità della notificazione
dell’atto introduttivo di primo grado nei confronti del convenuto S.,
pur dichiarato contumace, in quanto l’atto di citazione risultava
inviato a mezzo del servizio postale presso il domicilio del
destinatario (nello stesso luogo dove peraltro l’appello era stato pure
in seguito notificato), senza tuttavia che nell’avviso di ricevimento
risultasse alcuna indicazione circa la persona alla quale il plico era
stato consegnato (e, per l’effetto, ha rimesso la causa dinanzi al
giudice di pace di Roma per la rinnovazione della citazione
introduttiva nei confronti del S.).
4. Con il primo
motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte de qua,
lamentando “violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 160
c.p.c., e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, in relazione
all’art. 360 c.p.c., n. 3”.
L’atto di citazione al S. –
evidenzia la ricorrente – è stato notificato a mezzo del servizio
postale e l’avviso di ricevimento, regolarmente depositato, indica che
la copia dell’atto è stata consegnata al ricevente che ha sottoscritto
per esteso, ancorché con grafia illeggibile (ha infatti sottoscritto
nello spazio riservato al “destinatario o persona delegata”).
Tale
attestazione – prosegue la ricorrente – fa prova fino a querela di
falso e non può essere confutata dal mero diniego della ricezione
dell’atto.
5. Con specifico riferimento a tale motivo di
ricorso, la terza sezione civile con ordinanza 22 giugno 2009, n. 14528
ha evidenziato che in una fattispecie identica alla presente – in cui
la notifica era stata fatta al destinatario al suo indirizzo a mezzo
del servizio postale e consegnata al ricevente che aveva sottoscritto
per esteso, ancorché con grafia illeggibile – Cass., sez. un., 17
novembre 2004, n. 21712 ha ritenuto valida una tale notificazione
atteso che indicando “l’avviso di ricevimento, depositato in atti, che
la copia dell’atto è stata consegnata al ricevente che ha sottoscritto
per esteso, ancorché con grafia illeggibile, ciò comporta
l’attestazione, facente prova fino a querela di falso, che l’atto è
stato consegnato a persona coincidente con il destinatario della
notificazione… e tale attestazione non può essere superata dal mero
diniego della ricezione dell’atto”.
Corollario di tale
affermazione – evidenzia ancora la ricordata ordinanza n. 14528 del
2009 – è l’enunciazione, nel caso di specie, del seguente principio di
diritto: “se dall’avviso di ricevimento della notificazione effettuata
ex art. 149 c.p.c., a mezzo del servizio postale non risulti che il
piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal
destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7,
comma 2, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello
spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo
stesso destinatario, la notificazione è valida, non risultando
integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c.”.
Peraltro,
si osserva sempre nella ricordata ordinanza, che a fondare una tale
conclusione non è sufficiente il rilievo che la L. 20 novembre 1982, n.
890, art. 7, comma 4, preveda che “quando la consegna sia effettuata a
persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita… dalla
qualità rivestita dal consegnatario” e che, dunque, possa ritenersi a
contrario che l’indicazione della qualità non è necessaria quando il
ricevente sia il destinatario medesimo, con la conseguenza che, se
nulla sia scritto di seguito alla firma, deve aversi per certo che
ricevente e destinatario coincidano, appunto fino a querela di falso.
Si
sottolinea – infatti – che il modello dell’avviso di ricevimento (che
nel caso non consta essere stato predisposto dall’amministrazione in
difformità dalla normativa che lo contempla), prevede ben 10 ipotesi di
ricevente, con altrettante caselle destinate ad essere barrate da chi
effettua la consegna e tra tali caselle le prime due concernono proprio
il destinatario (persona fisica o giuridica), sicchè tutte le volte che
il modulo risulti compiutamente compilato dall’agente postale è
comunque rilevata la qualità rivestita dal consegnatario,. quand’anche
egli sia lo stesso destinatario.
Diversamente – conclude l’ordinanza – nel caso di specie nessuna casella risulta esser stata sbarrata.
6.
Ritengono queste Sezioni Unite che il sopra riferito iter argomentativo
non possa essere seguito, con conseguente conferma della precedente
pronunzia di queste Sezioni Unite e accoglimento del primo motivo del
ricorso.
Alla luce delle considerazioni che seguono.
6.1.
Prevede la L. 20 novembre 1982, n. 390, art. 4, (in tema di
notificazioni di atti a mezzo posta), da un lato, che l’avviso di
ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e
munito del bollo dell’ufficio postale recante la data dello stesso
giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all’indirizzo già
predisposto dall’ufficiale giudiziario (comma 1), dall’altro, che
l’avviso di ricevimento costituisce prova della eseguita notificazione
(comma 3).
Dispone, ancora, l’art. 7, della stessa
legge, da un lato, che l’agente postale consegna il piego nelle mani
proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito (comma 1),
dall’altro, che l’avviso di ricevimento ed il registro di consegna
debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il
piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal
destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti
summenzionati, dalla specificazione seguita, su entrambi i documenti
summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal
consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare,
dell’indicazione di convivente anche se temporaneo (comma 4).
6.2.
Non prescrivendo la norma positiva che l’avviso di ricevimento debba
essere sottoscritto, dal consegnatario del piego, con firma leggibile,
è palese che il precetto di legge è soddisfatto anche nella eventualità
– come nella specie – in cui la sottoscrizione sia illeggibile.
In
una tale eventualità – inoltre – è irrilevante – contrariamente a
quanto si adombra nella ordinanza 14528 del 2009 – che non siano state
indicate, dall’agente postale, le esatte generalità della persona a
mani della quale è stato consegnato il piego.
Certo,
infatti – come ricordato sopra – che l’agente postale ai sensi della L.
n. 890 del 1892, art. 7, comma 1, è tenuto a consegnare al destinatario
la copia dell’atto da notificare e che, ove la copia non venga
consegnata personalmente al destinatario, detto agente è tenuto, ai
sensi del sopra trascritto art. 7 comma 4, a specificare nella relata
la persona diversa nei cui confronti la notifica fu eseguita,
l’eventuale grado di parentela esistente tra il destinatario e tale
persona cui la copia dell’atto fu consegnata, l’eventuale indicazione
della convivenza sia pure temporanea tra il destinatario e la persona
cui la copia dell’atto fu consegnata è palese che la omessa indicazione
da parte dell’agente postale del compimento delle formalità previste
dal citato art. 7, comma 4, induce a ritenere, salvo querela di falso,
che tale agente abbia consegnata la copia dell’atto da notificare
personalmente al destinatario, e che questo ultimo ha sottoscritto
l’avviso di ricevimento, a nulla rilevando che manchi nell’avviso di
ricevimento stesso l’ulteriore specificazione “personalmente al
destinatario” (in questo senso cfr. ad esempio, Cass. 1 marzo 2003, n.
3065, in motivazione).
6.3. Irrilevante, al fine di
pervenire a una diversa conclusione e di affermare (come ritenuto dalla
sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione e auspicato
dall’ordinanza n. 14528 del 2009 di questa Corte) che in una tale
eventualità sussiste nullità della notificazione, è la circostanza che
il modello dell’avviso di ricevimento predisposto dalla Amministrazione
postale prevede ben dieci ipotesi di ricevente con altrettante caselle
destinata a essere barrate dall’agente postale che effettua la consegna
e che tra tali ipotesi (e tra tali caselle) le prime due concernono
proprio il destinatario, persona fisica o giuridica, sicché tutte le
volte che il modulo risulti compiutamente compilato dall’agente postale
è comunque rivelata la qualità rivestita dal consegnatario, quand’anche
egli sia lo stesso destinatario, mentre, nella specie nessuna delle
case risulta barrata.
In particolare è la stessa legge –
come osservato sopra – che prevede, in termini non equivoci, che
l’avviso di ricevimento deve essere sottoscritto dalla persona alle
quale è consegnato il piego e quando la consegna sia effettuata a
persona diversa dal destinatario la firma deve essere seguita., dalla
specificazione della qualità rivestita dal destinatario Ciò – giusta la
previsione testuale di cui all’art. 12 preleggi – non può che
significare, a prescindere dalle modalità con cui è stato predisposto
il modello di avviso di ricevimento da parte delle Poste Italiane – che
nessun obbligo sussiste per l’agente postale, allorché consegna il
piego al destinatario dello stesso di far risultare (nelle caselle che
precedono la sottoscrizione o di seguito a questa) che la consegna è
avvenuta a mani proprie dello stesso destinatario.
Non
essendosi il giudice di appello attenuto ai principi di cui sopra è
evidente, come anticipato, che il primo motivo del ricorso meriti
integrale accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza
impu-gnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità della
notificazione dell’atto introduttivo del giudizio in primo grado con
conseguente rimessione della causa innanzi al giudice di pace di Roma.
7.
Benché la HDI si fosse costituita in primo grado eleggendo domicilio
presso il proprio difensore – ha fatto presente il tribunale – l’atto
di appello le era stato notificato presso la sede legale della società,
con conseguente nullità della notifica, nullità non sanata dalla
costituzione oltre il termine della HDI (essendo tale costituzione
effettuata al solo scopo di eccepire il vizio e l’improcedibilità
dell’appello a seguito del passaggio in giudicato della sentenza nei
suoi confronti).
8. Con il secondo motivo la ricorrente
denunziando “violazione e falsa applicazione degli artt. 330 e 331
c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, censura la sentenza
impugnata nella parte de qua (in cui, da un lato, ha dichiarato la
decadenza di essa concludente dalla facoltà di proporre appello avverso
la HDI Ass.ni s.p.a., per essere stato l’atto di appello notificato
alla sede legale della stessa HDI Ass.ni piuttosto che al
domiciliatario indicato, dall’altro, ritenuto la inammissibilità
dell’appello nei confronti della stessa, nonostante l’inscindibilità
del relativo rapporto rispetto a quello degli altri litisconsorzi).
9. La controricorrente HDI Assicurazioni resiste a tale deduzione facendone presente la infondatezza.
Nel
corso del giudizio di primo grado – espone; al riguardo la contro
ricorrente – la V. non aveva proposto alcuna domanda nei confronti di
essa concludente (e del proprio assicurato) avendo chiesto il
risarcimento dei darmi patiti esclusivamente nei confronti del
conducente del proprietario e della società assicuratrice della,
vettura antagonista a quella sulla quale era trasportata, si che – a
prescindere darla ritualità, o meno, della notifica dell’atto di
appello nei confronti di essa concludente il giudice di appello non
poteva, comunque, non rilevare la inammissibilità di una domanda nuova,
inammissibilmente introdotta per la prima volta in grado di appello
dalla V..
10. Tale ultimo rilievo non coglie nei segno.
Si osserva, infatti, che il giudice ai appello ha ritenuto la decadenza
della V. dall’appello nei confronti della HDI Assicurazioni per
inesistenza della notifica dell’atto di appello (e non la
inammissibilità dello stesso, perché contenente domanda nuova preclusa
in appello) si che le difese svolte dalla HDI assicurazioni s.p.a. non
sono in alcun modo pertinenti, rispetto ai motivo di ricorso per
cassazione in esame.
11. Premesso quanto sopra e
evidenziano che la questione specifica (circa l’eventuale
inammissibilità dell’appello per novità della domanda della V. ancorché
l’HDI Assicurazioni s.p.a. e il proprietario nonché il conducente del
veicolo dalla stessa assicurata siano stati già chiamati in causa nel
giudizio di primo grado e sia stata, in quella sede, accertata la
concorrente responsabilità del conducente di tale vetture in ordine al
verificarsi del sinistro denunciato dall’attrice potrà e dovrà essere
sottoposta all’esame del giudice del rinvio, osserva la Corte che anche
il secondo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
In
termini opposti a quanto affermato dalla sentenza impugnata e in
conformità a una giurisprudenza da lustri consolidata di questa Corte
regolatrice, infatti, si osserva che la notifica dell’appello (o del
ricorso per Cassazione) al domicilio reale della parte costituita nel
precedente grado di giudizio non determina la inesistenza giuridica
dell’impugnazione bensì la sua nullità, sanata con effetto ex tunc
dalla tempestiva costituzione della controparte (Cass. 29 novembre
2006, n. 25364; Cass. 11 maggio 2004, n. 8893; Cass. 27 giugno 2002, n.
9362; Cass. 23 giugno 1997, n. 5576, tra le tantissime).
E’
palese, di conseguenza, che nella specie il tribunale non poteva
dichiarare – come ha dichiarato – la decadenza della V. dall’appello
nei confronti della HDI Assicurazioni s.p.a. ma esaminare questo nel
merito.
12. La sentenza impugnata, in conclusione, deve
essere cassata e la causa va rimessa, per nuovo esame, allo stesso
tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di
questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa
la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, allo stesso
tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di
questo giudizio di cassazione.
Un deciso passo in avanti verso la
semplificazione delle formalità in tema di notifica degli atti
giudiziari. Sono, infatti, ritenute valide quelle fatte dall’agente
postale a persona diversa dal destinatario, anche nel caso in cui abbia
firmato in modo illeggibile. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite
civili, con la sentenza 27 aprile 2010, n. 9962.
Il caso
La
causa, assegnata alla Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, è
stata rimessa alle Sezioni Unite, al fine di risolvere una particolare
questione attinente alla ritualità della notifica di un atto di
citazione, quando questa sia stata effettuata all’indirizzo del
destinatario, a mezzo di servizio postale, e consegnata a persona,
diversa dal destinatario, che abbia sottoscritto per esteso, anche se
con grafia illeggibile, nello spazio riservato alla “firma del
destinatario o di persona delegata”, senza che fosse stata barrata la
casella relativa al destinatario e che vi fosse indicazione attinente
alla coincidenza del ricevente con il destinatario medesimo.
Il
giudice di primo grado dichiarava la nullità della notificazione
dell’atto introduttivo di primo grado, in quanto l’atto di citazione
risultava inviato al domicilio del destinatario senza che, nell’avviso
di ricevimento, risultasse alcuna indicazione in merito alla persona
alla quale il plico era stato consegnato.
La fattispecie
In
tema di notificazioni di atti a mezzo posta, l’art. 4, comma 1, della
Legge 20 novembre 1982, n. 390, prevede che l’avviso di ricevimento di
piego raccomandato, completo in ogni sua parte, nonché munito di bollo
dell’ufficio postale con la data del giorno di consegna, sia spedito,
in raccomandazione, all’indirizzo predisposto dall’ufficiale
giudiziario mentre, al comma 3 della citata disposizione, si afferma
che l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita
notificazione.
Ai sensi dell’art. 7 della stessa legge,
inoltre, è previsto che l’agente postale consegni il piego nelle mani
proprie del destinatario, sebbene dichiarato fallito, e che l’avviso di
ricevimento ed il registro di consegna debbano essere firmati dalla
persona alla quale è effettuata la consegna; nel caso in cui questa sia
effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere
apposta su entrambi i suddetti documenti, con la specificazione della
qualità rivestita dal consegnatario, con l’indicazione se trattasi di
familiare o di convivente, anche temporaneo.
La
normativa non prevede che l’avviso di ricevimento debba essere
sottoscritto, dal consegnatario medesimo, con firma leggibile, con la
conseguenza che dovrebbe ritenersi valida la notificazione anche nel
caso in cui la sottoscrizione sia illeggibile, e non siano indicate,
dall’agente postale, le esatte generalità della persona consegnataria
del plico, come nella specie.
La notificazione fatta a persona diversa dal destinatario
Da
tempo la giurisprudenza di legittimità, come evidenziato nella sentenza
che si commenta, ha affermato la validità della notificazione fatta a
persona diversa dal destinatario, anche nel caso di sottoscrizione, da
parte di quest’ultima, con firma illeggibile, affermando “[…] che la
copia dell’atto è stata consegnata al ricevente che ha sottoscritto per
esteso, ancorché con grafia illeggibile, ciò comporta l’attestazione,
facente prova fino a querela di falso, che l’atto è stato consegnato a
persona coincidente con il destinatario della notificazione” ([i]).
Il giudice nomofilattico enuncia, in merito, il seguente principio di diritto: “se, dall’avviso di ricevimento della notificazione, effettuata ex
art. 149 c.p.c., a mezzo di servizio postale, non risulti che il piego
sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal
destinatario, tra quelle indicate dalla legge n. 890 del 1982, art. 7,
comma 2, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile, apposta
nello spazio riservato alla firma del ricevente, sia stata vergata
dallo stesso destinatario, la notificazione è valida, non risultando
integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c.”.
E’
del tutto irrilevante, secondo l’opinione delle Sezioni Unite, al fine
di ritenere sussistente la nullità della notificazione, che il modello
dell’avviso di ricevimento preveda ben 10 ipotesi di “ricevente”, con
altrettante caselle destinate ad essere barrate da chi effettua la
consegna e che tra tali caselle le prime due concernano proprio il
destinatario (persona fisica o giuridica), sicché tutte le volte che il
modulo risulti compiutamente compilato dall’agente postale è comunque
rilevata la qualità rivestita dal consegnatario, quand’anche egli sia
lo stesso destinatario.
Ciò in quanto “è la stessa legge
che prevede, in termini non equivoci, che l’avviso di ricevimento deve
essere sottoscritto dalla persona alla quale è consegnato il piego e
quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario la
firma deve essere seguita dalla specificazione della qualità rivestita
dal destinatario”. Di conseguenza, nessun obbligo sussiste in capo
all’agente postale, nel caso di consegna del plico al destinatario, di
far risultare che la consegna sia avvenuta a mani proprie di
quest’ultimo.
________________
[i] Cass. civ., Sez. Un., 17 Novembre 2004, n. 21712.