Validità e motivi di nullità degli avvisi di accertamento
Al fine di non invalidare l’attività svolta dagli Organi di verifica presso il contribuente, il fisco deve rispettare delle precise procedure nelle sue verifiche, un preciso iter e delle scadenze precise, ciò per un rispetto delle norme poste a favore del contribuente [1] per la tutela del suo diritto di difesa.
L’art. 12 dello Statuto del contribuente infatti prevede che il contribuente ha diritto:
- di essere informato delle ragioni che giustificano la verifica;
- di farsi assistere da un professionista;
- di chiedere l’esame dei documenti in ufficio o presso il professionista;
- di rivolgersi al “garante” per abusi da parte dei verificatori;
- di comunicare, dopo il rilascio del p.v. di chiusura, entro 60 gg. osservazioni e richieste.
L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di detto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Quindi il legislatore, ispirandosi ad un principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, ha stabilito che il fisco deve inserire nel suo Processo Verbale di Contestazione (P.V.C.) tutte le osservazioni e i rilievi fatti dal contribuente e dal professionista che lo assiste sia durante la verifica ma, in più (e questo aspetto è molto importante) ha l’obbligo di emanare l’avviso di accertamento non prima che siano trascorsi 60 gg. dal rilascio della copia, al contribuente sottoposto a verifica, del processo verbale di chiusura delle operazioni svolte dal fisco (P.V.).
La cassazione con una sentenza [2] è andata anche oltre, stabilendo che l’accertamento fiscale è illegittimo se non rispetta questi termini ed emana l’avviso di accertamento prima della scadenza dei 60 gg. a meno che, come la legge stabilisce, non ci siano motivi di urgenza che giustifichi questa anticipazione dei termini, ed in ogni caso le ragioni di urgenza devono essere ben motivate. Quindi la sanzione che verrà comminata a siffatto avviso di accertamento, sarà la sua nullità. Non vi è alcuna possibilità di derogare a tal principio da parte del fisco, neanche nel caso in cui il contribuente presenti prima dei 60 giorni le sue osservazioni. In pratica l’avviso di accertamento può essere emanato solo dopo che sino passati 60 giorni dal rilascio del verbale, perché solo con lo spirare di questo termine, si consuma la facoltà da parte del contribuente, di esporre osservazioni e richieste all’Ufficio impositore. L’ufficio deve sempre considerare i rilievi fatti dal contribuente che contestano le operazioni di verifica svolte.
[1] 12 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente)
[2] sentenza 16999/2012
Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT)