Vanno cancellate frasi sconvenienti negli scritti difensivi anche se volte a censurare un comportamento scorretto
Con la sentenza n. 14112 depositata il 27 giugno 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che deve essere cancellata la scritta offensiva contenuta in uno scritto difensivo anche se tale offesa non è gratuita ma volta a censurare un comportamento ritenuto non corretto. Nella parte motiva della sentenza, gli Ermellini, precisando, in tema di cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute in scritti difensivi, l’apprezzamento circa l’effettivo rapporto tra queste e l’oggetto della causa è rimesso alla valutazione del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità e citando la sentenza conforme n. 15503 del 2002, hanno quindi enunciato il principio di diritto, secondo il quale “deve essere cancellata la frase che, priva dell’intento offensivo gratuito, risulta comunque sconveniente pur risolvendosi in una mera illazione volta unicamente a censurare un comportamento di controparte ritenuto non corretto”. Ad ogni modo la Corte ricorda che, in tema di cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute scritti difensivi, l’apprezzamento circa l’effettivo rapporto tra queste e l’oggetto della causa è rimesso alla valutazione del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità.