D’ora in poi alcuni rivenditori smanettoni dovranno stare molto attenti: vendere i chip che permettono alla Playstation di funzionare con videogiochi masterizzati secondo la Corte di Cassazione infatti è reato. La corte ha accolto il ricorso della Procura di Trento e annullato con rinvio l’assoluzione pronunciata dalla Corte d’Appello di Bolzano nei confronti di un uomo che aveva venduto, nel 2002, dei “mod chip” destinati ad alterare la Playstation 2 e consentire la fruizione di videogiochi masterizzati.
Il Tribunale di Bolzano lo aveva condannato, in primo grado, a sei mesi di reclusione con la condizionale e 6 mila euro di multa. Poi la Corte d’Appello aveva riformato la decisione assolvendo l’imprenditore perché, aveva sostenuto, la disciplina contenuta nell’art. 171ter della legge sul diritto d’autore, introdotta nel 2003, è del tutto innovativa rispetto alla precedente e prevede per la prima volta “la sanzionabilità di condotte come quelle addebitate all’imputato, che restano invece estranee alle disposizioni in vigore nel 2002”.
Contro questa pronuncia ha fatto ricorso in Cassazione la Procura di Trento e lo ha vinto. I giudici della terza sezione penale lo hanno accolto precisando che la riforma non ha affatto introdotto una fattispecie di reato nuova ma ha semplicemente chiarito la vecchia formulazione, che dev’essere al passo con l’evoluzione tecnologica e dei diritti digitali. Per questo il reato si configurava anche prima della riforma e, a maggior ragione, dopo.
Secondo la norma, infatti, viene punito “chiunque produce, utilizza, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, decodificare o rimuovere le misure di protezione del diritto”. “Per le ragioni su esposte”, si legge in fondo alle motivazioni, “questa Corte ritiene che tale formulazione ricomprenda anche l’elusione e la rimozione dei sistemi di protezione integrati fra supporto informatico e apparato destinato ad essere utilizzato, con la conseguenza che erroneamente la Corte d’Appello ha escluso le condotte poste in essere dall’uomo nel 2002″.