Vendita della casa per debiti non pagati? Ecco la guida di Noi Consumatori
Da anni molti contribuenti si trovano improvvisamente spiacevoli sorprese: la propria abitazione in vendita all’asta per debiti erariali non pagati. Sul problema è necessario fare estrema attenzione. A tal proposito NoiConsumatori.it e il suo Presidente, l’avvocato Angelo Pisani, propongono una guida sul “dafarsi” e sulle leggi a disposizione per far comprendere al contribuente in che modo agire e come risolvere il problema.
Quando arriva una cartella esattoriale bisogna subito pagarla oppure fare ricorso entro 60 giorni, trascorsi i quali, il concessionario ha titolo per procedere all’ipoteca. In un secondo momento, ricevuto l’avviso di trascrizione dell’ipoteca sulla casa, ci sono 6 mesi di tempo per provvedere al pagamento, dopodichè l’esattoria procede. Alcuni concessionari mandano questi atti per posta ordinaria, quando devono essere notificati e addebitano le spese di iscrizione e cancellazione quando sono esenti da imposte e tasse – ex art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, modificativo dell’art. 47 del D.p.r. 602/73.
Che cosa fare?
L’avvocato Angelo Pisani, Presidente Nazionale dell’associazione Noi Consumatori.it, che da anni si occupa di cartelle esattoriali e ha dichiarato guerra ad Equitalia in merito all’emissione delle “cartelle pazze” e alla mancata trasparenza nelle operazioni, ottenendo, tra l’altro, molte vittorie, afferma che “la prima cosa da fare è verificare se le cartelle esattoriali a cui si riferisce l’ipoteca sono state realmente notificate. Se non è così bisogna fare subito ricorso alla Commissione Tributaria o al Giudice ordinario. In merito alla correttezza delle notifiche verificare la sezione : notifica tributaria ”.
“Altro punto importante: quando l’iscrizione ipotecaria contiene cartelle notificate da più di un anno devono essere precedute da intimazione di pagamento, che una volta si chiamava avviso di mora, in mancanza è tutto nullo” – spiega Pisani.
In base alla legge:
E’ illegittima e quindi nulla l’iscrizione ipotecaria in base a titoli non notificati regolarmente ex art. 140 e ss cpc. ( Commissione Tributaria Regionale di Napoli sentenza n. 138/01/2010 Depositata il 11/03/2010 su ricorso di B.M. difeso dal dott. Giuseppe Marino – Commissione Tributaria provinciale di Bologna n.118/09/2009 Depositata il 09/11/2009 – Commissione Tributaria di Napoli Sez. 24 sentenza n. 574/24/2009 Depositata il 12/11/2009 – Commissione Tributaria di Napoli Sez.15 sentenza n. 601/30/2009 Depositata il 26/10/2009 – Commissione Tributaria provinciale di Agrigento n.10/05/2008 Depositato il 09/01/2008 – Commissione Tributaria provinciale di Milano n.100/12/2008 del 26 maggio 2008 – Commissione Tributaria di Napoli Sez.15 Sentenza n. 482/15/2007 Depositata il 15/10/2007 su ricorso di V.C. difeso dal dott. Giuseppe Marino – Commissione Tributaria di Napoli Sez.20 Sentenza n. 630/20/2007 Depositata il 15/04/2008 su ricorso di S.G. difeso dal dott. Giuseppe Marino – Commissione Tributaria provinciale di Pisa Sez. 4 Sentenza N. 58/04/2008 Depositata il 16/04/2008 su ricorso di G.R. difeso dal dott. Giuseppe Marino – Commissione Tributaria di Napoli Sez.20 Sentenza n. 620/20/2007 Depositata il 04/03/2008 su ricorso di L.A. difeso dal dott. Giuseppe Marino – Commissione Tributaria di Napoli Sez. 20 sentenza n. 630/20/2007 Depositata il 15/04/2008 su ricorso di S.G. difeso dal dott. Giuseppe Marino – Commissione Tributaria di Napoli Sez.20 Sentenza n. 620/20/2007 Depositata il 04/03/2008 su ricorso di L.A. difeso dal dott. Giuseppe Marino – Commissione Tributaria Provinciale di Firenze Sez. 20 sentenza n. 57/20/2008 Depositata il 05/05/2008 su ricorso della società a.t. sas difesa dal dott. Giuseppe Marino).
E’ illegittima l’iscrizione ipotecaria senza intimazione di pagamento ( Commissione Tributaria Regionale di Milano sentenza n. 46/08/10 Depositato il 28/04/2010 su ricorso di T.S. difeso dal dott. Giuseppe Marino – Commissione Tributaria Provinciale di Milano sentenza n. 156/26/2010 Depositata il 05/05/2010 su ricorso di M.S. difeso dal dott. Giuseppe Marino Commissione Tributaria Regionale di Firenze sentenza n. 26/32/10 Depositata il 01/03/2010 su difesa del Dott. Giuseppe Marino – Commissione Tributaria Regionale di Napoli sentenza n. 212/07/2009 depositata il 29/06/2009 – Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone sentenza n. 299/05/2009 Depositata il 03/08/2009 – Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone sentenza n.300/05/2009 Depositata il 03/08/2009 – Commissione Tributaria Provinciale di Treviso sentenza n.90 del 15 dicembre 2008- Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi sentenza n.99/01/2007 depositata il 12 luglio 2007, Cassazione a sezioni unite 2010 ).
E’ illegittima l’iscrizione ipotecaria inferiore a 8000€ ( Commissione Tributaria di Cosenza Sez. 1 Sent. n. 429/01/2007 depositata il 05/11/2007 ).
E’ illegittima l’iscrizione ipotecaria in presenza di istanza di rateizzazione (Commissione Tributaria Provinciale di Genova sentenza n.81/13/2008 depositata il 14 aprile 2008).
E’ illegittima l’iscrizione ipotecaria di un immobile con fondo patrimoniale familiare (Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, Sentenza n. 71/01/2008 depositata il 10/06/2008 ).
L’ipoteca è applicabile solo a imposte dirette e indirette con esclusione di Contributi e multe (Cassazione 2009 – Commissione Tributaria Regionale di Milano sentenza n. 46/08/10 Depositato il 28/04/2010 su ricorso di T.S. difeso dal dott. Giuseppe Marino).
E’ illegittima l’ipoteca se già e’ stato fatto il fermo (Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara sentenza n.250/01/2009 del 30 luglio 2009).
Cosa dice la legge:
ART. 76 DPR. 602/1973
1. Il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro . Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. 2. Il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell’art. 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all’importo indicato nel comma 1.
“L’ ‘articolo 76 del Dpr 602/73 stabilisce che il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente 8000€ – spiega Pisani -. Il successivo art. 77, prescrive che decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, comma 1 (pari a 60 giorni dalla notifica della cartella), il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili. Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione, determinato a norma dell’art. 79 del D.P.R. n. 602 del 1973, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca e, solo dopo che siano decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, può procedere all’espropriazione” .
“Per la notifica molti concessionari della Riscossione si avvalgono delle cartelle di Agenzie private – dichiara Pisani -. Ma non lo possono fare. Infatti la legge stabilisce che le notifiche le devono effettuare tramite i loro messi notificatori o in alternativa tramite Poste Italiane, circuito atti amministrativi e giudiziari, per cui l’affidamento ad agenzie private rende inesistenti le notifiche – si veda la Sentenza del Giudice di pace di Catania Sez. I, del 31-08-2006, Sentenza della Corte di Cassazione Sez. I civile, del 19-10-2006, n. 22375 “.