Vessatoria la clausola contrattuale che deroga al “foro del consumatore”
Nei contratti tra professionista e consumatore, la clausola con la
quale si deroga al c.d. foro del consumatore, stabilendosi come sede
del foro competente sulle controversie località diversa da quella di
residenza o domicilio elettivo del consumatore, deve essere considerata
una clausola contrattuale presuntivamente vessatoria. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione.