Vessazioni Equitalia. Farsi valere con la Giustizia Europea
In tema di riscossione coattiva dei debiti si riscontra, a livello nazionale, un comportamento sempre più determinato ad ignorare quelle che sono le garanzie a tutela del soggetto debole. Parliamo di Equitalia e società assimilate, quelle società cioè che hanno in gestione la massa di crediti vantati dallo Stato ed enti pubblici; ma anche di molti altri soggetti che operano nel settore, e che spesso utilizzano sistemi che dimezzano o annullano le garanzie che la legge offre a tutela del soggetto esecutato.
Ad esempio la mancata notifica dell’atto di pignoramento presso terzi al debitore o il mancato rispetto delle normative del codice di procedura civile relativamente alla notifica degli atti esecutivi al debitore assente: tutti modi per eludere norme poste a salvaguardia del diritto di difesa del soggetto debole, modi che:
– impediscono la corretta conoscenza della procedura esecutiva,
– inibiscono ogni possibilità del debitore alla contestazione della pretesa del creditore
– ed anche ogni sua facoltà di verifica di quanto addebitatogli.
Non sempre é chiamato a valutare atteggiamenti poco ortodossi del creditore, ritiene opportuno condannare o sanzionare l’operato contestato. Intervengono valutazioni che nulla hanno a che fare con la legge e con il diritto, ma che prevalgono in forza della considerazione che ispira un agente che tenta di riscuotere un credito dello Stato in un momento in cui nessuno paga. Considerazioni che offuscano senza motivo anche principi di diritto consolidati nei secoli, quali il favor debitoris, e che ridimensionano fino all’annullamento secoli di civiltà del diritto.
La Corte Europea dei diritti dell’uomo può offrire una soluzione: la lesione alla convenzione è profonda ed estesa e riguarda:
– ogni principio inerente il giusto ed equo processo,
– l’effettività e l’efficacia della giustizia nazionale,
– l’abuso perpetrato dalle persone che agiscono in nome di funzioni ufficiali.
Sia chiaro che l’ eventuale condanna proveniente da Strasburgo non incide sul rapporto tra debitore e creditore: quello può essere modificato solo dalla giustizia nazionale. Una eventuale condanna a Strasburgo non aggiunge né toglie nulla allo status di debitore, all’entità del debito, alla forma dell’esecuzione. Non ha cioè un riscontro diretto sulla obbligazione originaria.
Una eventuale condanna a Strasburgo fa di più: sanziona lo Stato inadempiente, l’autorità statale che ha promosso o non ha impedito un comportamento in lesione ai diritti civili e non ha difeso in modo adeguato il cittadino leso e responsabile in proprio, risponde per non aver garantito ed assicurato la civiltà all’interno del proprio territorio, per aver abbandonato i deboli e per aver oppresso chi doveva tutelare.
Una eventuale condanna a Strasburgo comporta anche un risultato concreto ed immediato: lo Stato responsabile è chiamato a risarcire i danni .
La sentenza di Strasburgo ha una sua congruità che si riverbera sulle relazioni stesse tra la comunità degli Stati aderenti e lo Stato sanzionato e si monetizza in favore del danneggiato e può e deve offrire ristoro adeguato al danno causato da un comportamento ingiusto, illecito ed indebito, anche se compiuto da uno Stato sovrano.
Chiedere a Strasburgo di intervenire in questi frangenti è un obbligo, ma non è una operazione di puro esercizio filosofico. Il cittadino danneggiato da un comportamento in qualche modo attribuibile ad uno Stato membro può ottenere un risarcimento sufficiente ad offrire ristoro alla sofferenza patita, e nello stesso tempo sanzionare quello che si manifesta come l’unico soggetto in grado di porre fine a comportamenti inadeguati al livello di civiltà che abbiamo raggiunto con tanta fatica. E’ il modo più concreto che poteva offrire Strasburgo per impedire che gli scopi della Convenzione fossero attribuibili a speculazioni di menti elette senza problemi finanziari. Non possiamo non approfittarne. Ne va del nostro futuro.
Qui come ricorrere contro Equitalia, e non solo, in ambito di Giustizia Europea:
http://sosonline.aduc.it/info/giustiziaeuropea.php