Via libera all’ipoteca solo dopo il «sollecito»
È illegittima l’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della riscossione se – una volta trascorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento – la misura cautelare non è preceduta dalla consegna di una nuova intimazione ad adempiere. A stabilirlo la Ctr della Puglia con la sentenza n. 7/9/12.
L’agente della riscossione ha inviato a un contribuente una comunicazione con cui lo informava di avere iscritto ipoteca sugli immobili di sua proprietà, a causa del mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali. Il diretto interessato ha presentato ricorso, contestando l’omessa notifica delle cartelle di pagamento e la violazione dell’articolo 50, comma 2, del Dpr 602/73.
Nello specifico, il ricorrente ha sostenuto che l’iscrizione ipotecaria non fosse stata preceduta dalla notifica di alcuna intimazione di pagamento mentre la disposizione stabilisce che nei casi in cui l’espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, sia necessaria la notifica di una nuova intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo.
Il collegio di primo grado ha accolto il ricorso ma Equitalia ha proposto appello, contestando, fra l’altro, l’errata interpretazione in primo grado dell’articolo 50, comma 2, del Dpr 602/73. In tal senso, l’agente della riscossione ha ritenuto che non fosse necessaria la notifica di un’intimazione prima di procedere all’iscrizione ipotecaria in quanto la norma fa esclusivo riferimento all’«espropriazione» non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella. Ne discende il corollario che la sopraggiunta inefficacia dell’originaria intimazione, contenuta nella cartella di pagamento, è ostativa soltanto all’avvio della procedura espropriativa, non anche all’iscrizione ipotecaria che ha «natura esclusivamente cautelare».
La tesi non ha convinto la Commissione tributaria regionale, che ha rigettato l’appello. Secondo il collegio, l’ipoteca rappresenta una misura cautelare conservativa ma è «strumentale all’espropriazione», pertanto, non si possono applicare le disposizioni che disciplinano l’espropriazione e, in particolare, l’articolo 50, commi 1 e 2, del Dpr 602/73.
Un orientamento confortato da un precedente della Cassazione (sezioni unite n. 2053/2006), nel quale si chiarisce che «dalla collocazione delle norme che disciplinano le misure cautelari nel Titolo II (del Dpr 602/1973, ndr) sulla riscossione coattiva delle imposte … si ricava che le stesse sono preordinate all’espropriazione forzata».
Dunque, se l’intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento con il passare di un anno perde efficacia ai fini dell’espropriazione forzata, lo stesso effetto si produce ai fini dell’iscrizione ipotecaria. Così occorre procedere alla notifica di una nuova intimazione di pagamento, come stabilisce l’articolo 50, comma 2, del Dpr 602/73.