Vietata la pubblicità ingannevole di cosmetici anti-rughe e anti-cellulite
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto, alcune pubblicità di note marche di cosmesi, scorrette ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, let. B) del Codice del Consumo, e ne ha vietato l’ulteriore diffusione. Per i prodotti cosmetici, la pubblicità non è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Ministero della Salute; tuttavia essa deve uniformarsi alle disposizioni di indicate dai principi generali in materia di pubblicità, enunciati dal Codice del consumo, previsto dalla legge 229 del 2003 e approvato con D.lgs. 206 del 2005. Il Codice del consumo ha riconosciuto, fra i diritti fondamentali dei consumatori, un’informazione adeguata e una pubblicità corretta ed ha stabilito che la sicurezza, la composizione e la qualità dei prodotti devono essere comunicate in modo chiaro tale “da assicurare la consapevolezza del consumatore”, vietando la pubblicità ingannevole, intesa come qualsiasi forma di pubblicità che possa indurre in errore i consumatori condizionandone le scelte con dichiarazioni, presentazioni e immagini del prodotto false o ambigue relativamente alle caratteristiche e agli effetti. Il Tribunale Amministrativo con la sentenza n. 4916/2010, ha confermato la sanzione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato irrogata alla nota società di cosmesi. L’istruttoria ampia ed accurata, che ha coinvolto soggetti scientificamente autorevoli, ha permesso di accertare l’incoerenza tra prodotto e risultato enfatizzato attraverso il messaggio pubblicitario.