Vigile può multare anche sulle strade statali presenti nel territorio comunale
La Polizia municipale ha competenza all’accertamento delle violazioni
commesse su un tratto di Strada statale ricadente in territorio
comunale?
Per la Corte di Cassazione la risposta è positiva, di conseguenza le multe elevate sono valide.
Così la Suprema Corte, con la sentenza 27 settembre 2011, n. 19755,
con cui i giudici hanno, altresì, ribadito alcuni punti fermi nella
“spinosa” materia della opposizione ai verbali di contestazione per la
violazione dei limiti di velocità.
avverso il verbale della polizia municipale (violazione, appunto, dei
limiti di velocità) da parte di un automobilista che percorreva una
strada secondaria extraurbana.
accoglievano l’opposizione per la mancata contestazione immediata della
infrazione commessa, inidoneità tecnica della strumentazione di
accertamento, nonché per la carenza di potere da parte della polizia
municipale.
Al Comune, inoltre, veniva contestata l’omessa produzione del
certificato di omologazione dell’autovelox in uso, anche se ciò
risultava dal verbale di accertamento.
Da qui la proposizione del ricorso dinanzi la Suprema Corte da parte del Comune.
I giudici della Corte ribaltano le decisioni di primo e secondo grado accogliendo le motivazioni del ricorrente (del Comune).
Accolti tutti i motivi di ricorso presentati dal Comune, pertanto, alla
Corte non rimane altro che cassare la sentenza impugnata e disporre, in
favore del Comune, il rimborso delle spese di giudizio.
Nella decisione che qui si commenta si legge testualmente che “Gli
organi di polizia municipale, nel territorio di competenza, sono
abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento
istituzionale nell’ambito dell’espletamento dei servizi di polizia
stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia
della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare
accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della
strada anche quando il tracciato su cui si verifica l’infrazione sia una
strada statale al di fuori del centro abitato. In proposito va
osservato quanto segue.
A norma del L. n. 689 del 1981,
art. 13, comma 3, “all’accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro possono
procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria”.
L’art. 57 cod. proc. pen. indica fra gli agenti e ufficiali di
polizia giudiziaria “le guardie dei comuni”, con competenza “nell’ambito
territoriale dell’ente di appartenenza”.
Secondo la L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5 (recante la legge quadro
sull’ordinamento della polizia municipale), il “personale che svolge
servizio di polizia municipale”, nell’ambito territoriale dell’ente di
appartenenza, ha funzioni di polizia stradale (comma 1, lett. b), in
correlazione con quanto stabilito dal codice della strada vigente,
dovendosi ritenere rinvio formale e non recettizio quello contenuto in
tale norma al codice della strada del 1959”.