Vigili in borghese? Multa illegittima
La vicenda posta all’attenzione del tribunale marchigiano concerne la questione della legittimità di un provvedimento sanzionatorio per violazione al Codice della Strada elevato da un agente di Polizia Municipale in abiti civili e fuori servizio.
Sulla scorta di quanto già affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 5771/2008, il giudice conclude che “a differenza di altri corpi (quali la Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ecc. i quali operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio) gli agenti della Polizia Municipale rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria solo nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio”.
Da ciò il tribunale inferisce l’illegittimità della contestazione nel caso di specie.
L’iter argomentativo posto a fondamento della tesi della illegittimità del verbale di contestazione
Il Tribunale si pronuncia nel senso della illegittimità del provvedimento sanzionatorio, facendo propria la trama motivazionale elaborata dalla sopracitata decisione della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. II, 3 marzo 2008, n. 5771). In quell’occasione i giudici di Piazza Cavour avevano stabilito che “in virtù del combinato disposto degli articoli 13 della legge n. 689 del 1981 e 1 della legge n. 65 del 1986, i vigili della Polizia Municipale sono competenti all’accertamento di tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative: alla Polizia Municipale sono altresì attribuite, in virtù dell’art. 5 della 1. n. 65 del 1986, funzioni di polizia giudiziaria”.
Orbene, argomentava la Corte, giacchè l’art. 57 c.p.p. comma 2 lett. b) dispone che le guardie delle province e dei comuni sono da considerarsi agenti di polizia giudiziaria limitatamente al tempo in cui sono in servizio nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, l’accertamento di una violazione effettuato da un agente di Polizia Municipale al di fuori del servizio è da ritenersi illegittimo.
In altre parole, l’assunto della Suprema Corte, condiviso dalla decisione in commento, è il seguente: l’art. 13 della Legge 689/1981 attribuisce agli organi di polizia giudiziaria il potere di accertare tutte le violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, tra le quali rientrano le violazioni in materia di circolazione stradale. Orbene, gli agenti ed ufficiali di Polizia Municipale, rivestono, sì, la qualifica di organi di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) Legge 65/1986., ma con le limitazioni previste dall’art. 57 c.p.p.: essi cioè, sono agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio comunale di competenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio.
Ne deriva che l’accertamento di una violazione al Codice della Strada compiuto da un agente di polizia municipale al di fuori del tempo del servizio è illegittimo.
SENTENZE Se volete vi mando una decina di sentenza d cassazione che dicono il contrario. Ma quelle, evidentemente, non fanno notizia