Vincitore di concorso non sempre ha diritto al posto
“I vincitori di un concorso non hanno un diritto soggettivo
incondizionato all’assunzione”. L’amministrazione può anche scegliere di “non
procedere alla nomina o all’immissione in servizio” qualora, ad
esempio, è in corso una ristrutturazione del personale. Le
aspettative professionali dei vincitori, in questo caso, non devono essere neppure risarcite. Questa interessante conclusione è sancita nella sentenza n. 7497 del 30 novembre 2009, depositata dal Consiglio di
Stato. Dalla sentenza si evince che “i vincitori di un concorso pubblico non hanno un diritto
soggettivo incondizionato all’assunzione atteso che l’Amministrazione
ha il potere di non procedere alla loro nomina o all’immissione in
servizio dopo essere stati nominati, quand’anche abbia individuato
anche le sedi in cui questo debba essere prestato. E ciò tutte le volte
in cui siano presenti non solo valide e motivate ragioni di interesse
pubblico che abbiano fatto venir meno la necessità o la convenienza
alla copertura dei posti messi a concorso, ma anche, e a maggior
ragione, quando, sia sopravvenuto un intervento normativo che si sia
posto come factum principis impeditivo di quella nomina o di
quell’assunzione in servizio”.