Violazione privacy e danno all’immagine: da quando decorre la prescrizione?
Una persona chiese il risarcimento del danno all’immagine ai sensi
degli artt. 2043 e 2050 cod. civ. e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy),
a un medico dopo aver appreso, a seguito della richiesta
d’archiviazione di una querela, che quest’ultimo aveva trattato
illegittimamente i suoi dati sensibili (ne aveva chiesto il T.S.O., con
certificato medico inviato ai carabinieri, anziché direttamente al
sindaco, contenente notizie attinenti alla salute psicofisica della
persona).
Il medico si difese eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento.
La Suprema Corte ha stabilito, in conformità all’indirizzo
interpretativo risalente alla decisione n. 576/2008 delle Sezioni Unite,
che va superato il tenore letterale dell’art. 2947 cod. civ. (il dies a quo
è quello in cui il fatto si è verificato), cosicché diventa rilevante
il momento in cui si è verificata la manifestazione, cioè la
conoscibilità del danno, anche in relazione alla rapportabilità causale
del danno ai comportamento incolpevole posto in essere dal danneggiato,
che va ancorato sia al parametro dell’ordinaria diligenza, sia a quello
del livello di conoscenze scientifiche dell’epoca.
Però la Cassazione, stavolta, è andata oltre.
Ha statuito, infatti, che se la notizia della violazione del diritto
soggiace a segreto, perché l’informazione é contenuta nel fascicolo del
P.M. contenente atti di un’indagine penale, la prescrizione
decorre dal giorno in cui il preteso danneggiato ha avuto legalmente la
possibilità di attivarsi per conoscere quei documenti, avendo ricevuto
l’avviso della richiesta di archiviazione, che segna la comunicazione
della cessazione del regime di segreto: quindi, la conoscibilità
soggettiva del danneggiato va ancorata a quel parametro obiettivo, non
più alla mera esistenza empirica del fatto, assunto come causativo del
danno (nella fattispecie, la più risalente trasmissione illegittima del certificato con i dati sensibili altrui).
Pertanto, il dies a quo per la prescrizione civile del danno
non si verifica – nell’ipotesi di fatti appresi mediante lettura di atti
processuali penali – sintanto che le indagini preliminari non si siano
chiuse ex art. 329 c.p.p.
e, inoltre, potrà persino decorrere da momenti successivi (spettando al
giudice di merito individuarli) per i casi in cui l’acquisizione
avrebbe potuto diligentemente avere luogo da parte di soggetti terzi, a
vario titolo coinvolti nel procedimento, i quali possono essere
destinatari di specifiche comunicazioni o comunque possono richiedere,
se diligenti, l’accesso agli atti.
L’art. 329 c.p.p.,
insomma, rappresenta il confine ultimo dello spostamento del termine di
decorrenza della prescrizione, dal giorno in cui il fatto si è
verificato, ex art. 2947 cod. civ., al momento in cui i segreto degli
atti di indagine cessa e gli atti sono conoscibili.