Violazioni codice della strada: sull’opposizione decide sempre il giudice di pace
Contro le sanzioni amministrative dipendenti da violazioni del codice
della strada è competente il giudice indicato dalla legge come
competente per materia e per valore, e pertanto, per quanto attiene alla
contestazione di un provvedimento sanzionatorio, il giudice indicato
come competente dalla l. 689/1981,
all’art. 22, è il giudice di pace, avendo il legislatore inteso fissare
in capo ad esso una competenza funzionale, esclusiva e generale, in
materia di violazioni al codice della strada.
La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 13
ottobre 2011, n. 21194 ribadisce un principio più volte affermato e
cristallinamente deducibile dalle disposizioni di legge applicabili al
caso concreto portato all’attenzione della Corte.
Tutto parte dall’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta, innanzi
all’ufficio del Giudice di Pace, da una società avverso il preavviso di
fermo amministrativo relativo ad alcuni veicoli di sua proprietà,
notificatogli per non aver provveduto al pagamento di alcune somme a
titolo di sanzioni amministrative per violazioni del C.d.s.
Il Giudice di Pace adito, tuttavia, dichiarava la propria incompetenza in quanto “l’importo del provvedimento opposto esulava dalla competenza del suo ufficio”, rimettendo
le parti innanzi al Tribunale territorialmente competente, il quale, a
sua volta, sollevava regolamento di competenza d’ufficio, ritenendo che
competente a conoscere della controversia fosse, per materia, il Giudice
di Pace. In particolare, il Giudice di merito rimesso osservava che “in tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto dell’art. 205 d.lgs. 285/1992 e dell’art. 22-bis l.689/1981
attribuisce, in via generale, al Giudice di Pace la competenza per
materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione
o di notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun
limite di valore, a nulla rilevando che non sia riportato l’inciso
“qualunque ne sia il valore”, atteso che l’assegnazione della competenza
per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in
giudizio”.
Argomentazioni ritenute fondate dal Giudice Supremo, il quale ha
altresì evidenziato come non rilevi, al riguardo, il fatto che la somma
dei titoli azionati per le singole contestazioni d’infrazione e di
irrogazioni di sanzione superi la competenza per valore del Giudice di
Pace per le cause ordinarie, dato che l’attribuzione della competenza
per materia al detto giudice in relazione alla natura della controversia
comporta , ex art. 22-bis, L. 689/1981,
un innalzamento della competenza per valore (Euro 15.493,00), ma
soprattutto che la competenza per materia resterebbe comunque
insensibile ad un eventuale cumulo delle domande, determinando ciò, ex art. 10, II c.p.c., unicamente una deroga alla competenza per valore e non a quella per materia.
Ritenute errate, dunque, le motivazioni del primo giudice adito poste a
suffragio della sua dichiarazione di incompetenza, la Corte di
Cassazione ha accolto il ricorso e fissato la competenza del Giudice di
Pace territorialmente competente a decidere, innanzi al quale era stata
correttamente proposta l’opposizione.