Violenza privata, ex amanti, diffusione, immagini hard, sussistenza
Integra il delitto di violenza privata, la minaccia, posta in essere
nei confronti dell’ex amante, della diffusione di materiale
audio-visivo, riproducente i rapporti sessuali intrattenuti con la
stessa, durante la relazione, poi conclusa. (1)
(*) Riferimenti normativi: art. 610 c.p..
(1) In tema di requisiti del reato, si veda Cassazione penale, sez. V, sentenza 16.03.2009 n° 11522.SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Sentenza 22 maggio – 31 luglio 2009, n. 31758
(Presidente Pizzuti – Relatore Amato)
Motivi della decisione
S.
C. è stato condannato dal gup di S. M. Capua Vetere con rito abbreviato
per il delitto configurato dagli art. 56 e 610 c.p., avendo tentato di
indurre C. E. a riprendere la loro relazione, mediante la minaccia di
diffondere materiale audio-visivo riproducente i rapporti sessuali
avuti con la stessa.La Corte d’Appello di Napoli ha confermato.
Ricorre il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione:
–
non possono essere ricondotti al reato di violenza privata gli sms
inviati al coniuge della donna, affinché recedesse dall’intento di
riconciliarsi con la moglie;– contraddittoria è la sentenza,
poiché la minaccia di diffondere il materiale con le immagini dei
rapporti intimi è collegata dalla corte partenopea talvolta allo scopo
di riprendere la relazione, talaltra a quello di “provocare disgusto e
disprezzo nei destinatari”;– ad onta del rito speciale
prescelto, il giudice non avrebbe potuto utilizzare a fini probatori il
contenuto della querela-denuncia.Le censure sono manifestamente infondate.
I
messaggi inviati al L. adombrano chiaramente un’ulteriore condotta di
violenza privata, ai danni del marito della C. e denotano, comune, la
conferma solare della violenza morale attuata nei confronti della donna.La
pluralità di intenti che hanno ispirato la condotta dell’imputato
ribadisce e non esclude il dolo specifico dell’illecito contestato,
ampiamente provato dal compendio di prova, consistente nella finalità
di costringere la C. a riprendere la relazione extraconiugale.Imponente
è l’assetto di prova che suffraga la denuncia sporta, donde la
superfluità dell’utilizzo del contenuto della stessa al fine di
suffragare il verdetto di colpevolezza.All’inammissibilità del
ricorso consegue la condanna del prevenuto alle spese processuali ed
alla sanzione pecuniaria ex art. 616 cpp, determinata nella misura di
euro 1.500.P.T.M.
Dichiara
inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di euro 1.500 alla
cassa delle ammende.