Visita fiscale – Tutto quello che c’è da sapere nel 2016
La prima cosa da sapere per le visite fiscali del 2016 è che resteranno valide le modifiche entrate in vigore su disposizione dell’Inps dal mese di gennaio 2015. Non tutti, però, conoscono esattamente orari e reperibilità. Ecco allora una sintetica guida alla visita fiscale.
Ricordiamo come prima cosa che ad inviare la visita fiscale, fatta da un medico dell’Inps, può essere lo stesso ente previdenziale (a campione e nel caso di lavoratori privati), oppure, come accade più frequentemente, può inviarla il datore di lavoro: se si tratta di un privato, se ne caricherà anche i costi, cosa che non avviene quando il lavoratore è dipendente della pubblica amministrazione.
L’Inps rende noti in questi giorni anche gli orari di reperibilità che, come detto, valgono per il biennio 2015-2016. Per i dipendenti Statali e degli Enti Locali la reperibilità dura per l’intera settimana, compresi i giorni festivi. Le fasce orarie vanno dalle ore 9.00 alle 13,00 e dalle 15.00 alle 18.00. Le stesse fasce valgono per i dipendenti del comparto scuola. In tal caso, però, il dirigente scolastico può chiedere la visita fiscale dal primo giorno di malattia solo nel caso in cui le assenze siano contigue alle giornate non lavorative (comprese, oltre a festivi o domeniche,
le giornate libere).
Passiamo ai lavoratori del settore privato. Il vincolo di reperibilità
totale resta lo stesso dei dipendenti pubblici, compresi festivi e week-end, ma cambiano le fasce
orarie: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle
19.00.
«Negli orari delle fasce di reperibilità – chiarisce l’Inps – fin dal primo giorno della
patologia, il lavoratore in malattia dovrà trovarsi a disposizione del medico
fiscale, presso il domicilio indicato nel certificato medico».
Cosa succede in caso di assenza ingiustificata quando arriva il medico fiscale? Vediamo quali sono le giustificazioni di regola non accolte: malfunzionamento del campanello, breve uscita per
espletare commissioni, non essersi potuti alzare dal letto. Scattano così sanzioni pari alla perdita del 100% della retribuzione, per i primi 10 giorni di assenza, e del 50% per le giornate successive. In questi casi il lavoratore ha 15 giorni di tempo per giustificare l’irreperibilità.