Visto di conformità: per l’Iva la polizza copre i clienti
Arrivano le prime istruzioni operative per ottenere l’abilitazione a
rilasciare il visto di conformità: che sarà necessario apporre, a
partire dalle dichiarazioni Iva riferite al 2009, per permettere al
contribuente di usare in compensazione orizzontale (con tributi e
contributi diversi) i crediti Iva che superano i 15mila euro.
L’abilitazione ad apporre il visto, tra l’altro, impone ai
professionisti di procurarsi una garanzia ad hoc: chi non si fosse
ancora assicurato per apporre il visto di conformità (come è richiesto
per “vistare” le dichiarazioni dei redditi per le quali si è prestata
l’assistenza fiscale) dovrà farlo ora.
In attesa dei chiarimenti
dell’agenzia delle Entrate sul funzionamento del nuovo meccanismo – e,
in particolare, sulla natura dei controlli da effettuare per il
rilascio – sono le direzioni regionali a fornire i dettagli sulla
procedura da seguire per ottenere l’inserimento del soggetto
“qualificato” (munito dei necessari requisiti) nell’elenco
centralizzato di chi è legittimato ad apporre il visto. Le istruzioni
chiariscono come compilare l’istanza e quali documenti allegare: il
plico va inviato per raccomandata A/R alla direzione regionale
competente per territorio.
In sintesi, l’istanza deve contenere,
oltre alla richiesta di essere inseriti nell’elenco dei soggetti
legittimati al visto, i dati anagrafici e professionali del
richiedente, i luoghi dove si esercita l’attività e i dati anagrafici
dell’eventuale società di servizi (e degli organi sociali) di cui il
professionista si intende avvalere per l’assistenza fiscale,
specificando le attività affidate a questa struttura.
All’istanza
occorre allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che
contiene le attestazioni che il richiedente deve rilasciare (con
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore) e l’originale o
la copia conforme della garanzia assicurativa, già richiesta
dall’articolo 22 del decreto ministeriale 164/1999 per l’assistenza
fiscale. Circa la dichiarazione, la nota diffusa il 16 novembre dalla
direzione regionale dell’Emilia-Romagna precisa che il dichiarante deve
avere l’abilitazione a trasmettere le dichiarazioni fiscali rilasciate
dall’Agenzia: quindi non possono rilasciare visti di conformità i
soggetti non abilitati a Entratel.
Sulla copertura assicurativa (che
deve avere i requisiti elencati nella scheda pubblicata a fianco) si
concentrano i maggiori interrogativi dei professionisti interessati.
Essa non tutela l’amministrazione finanziaria ma – come si legge anche
nelle istruzioni – il contribuente per gli eventuali danni subiti
(circolare 21/E del 2009). Occorre quindi chiedersi quali siano questi
danni, anche per comprendere quando la copertura è “congrua”.
Il
danno dovrebbe riguardare solo le sanzioni irrogate al contribuente,
dato che l’imposta e gli interessi richiesti dall’Agenzia in caso di
compensazione di un credito inesistente o non spettante pur in presenza
di visto sulla dichiarazione sarebbero comunque dovuti dal soggetto
“vistato”: che, anzi, ne ha fruito indebitamente. Che poi, il
beneficiario di questa copertura assicurativa coincida spesso e
volentieri con lo stesso soggetto (contribuente) che ha chiesto il
visto pur sapendo di non averne diritto (in quanto è lui che tiene
materialmente le scritture contabili) è questione che le compagnie
assicuratrici e l’agenzia delle Entrate, presto o tardi, dovranno
affrontare. Andranno anche chiariti i dubbi operativi quando la
dichiarazione Iva è sottoscritta da chi esercita il controllo
contabile: possibile alternativa (per le società di capitali) al visto
di conformità. In particolare, occorre comprendere se in questo caso
gli adempimenti richiesti (per esempio istanza e copertura
assicurativa) siano superflui, essendo sufficiente la natura
dell’incarico rivestito. Si ricorda che l’infedele attestazione
dell’esecuzione dei controlli è punita con la sanzione da 258 a 2.582
euro, salvo provvedimenti ulteriori in caso di violazioni gravi o
ripetute.
OBBLIGO DI TUTELA
Per l’assistenza fiscale
La copertura assicurativa deve essere riferita all’assistenza
fiscale con apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni
Massimale adeguato
Il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei
clienti assistiti e dei visti di conformità rilasciati. Comunque non
può essere inferiore a 1.032.913,80 euro
Niente franchigie
L’assicurazione non può contenere franchigie o scoperti perché non
garantiscono la totale copertura dei danni subiti dal contribuente, a
meno che la società assicuratrice non si impegni espressamente a
risarcire il terzo danneggiato, con facoltà di rivalersi sull’assicurato
Per cinque anni
La polizza deve garantire il risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto
Per tutte le dichiarazioni
Gli assicurati possono apporre il visto di conformità su tutte le
dichiarazioni fiscali: la polizza non può indicare un modello di
dichiarazione specifico
Per gli associati
Il professionista che lavora in uno studio associato può anche
usare la polizza dello studio per i rischi professionali, purché
preveda una copertura assicurativa per l’assistenza fiscale a garanzia
dell’attività prestata da ogni singolo professionista.