Vittoria di Noiconsumatori.it: CLARIMA BANCA (GRUPPO UNICREDIT) CONDANNATA A RISARCIRE I DANNI PER SPAMMING VIA E- MAIL
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE
in persona delia dr.ssa Giuseppìna PUSATERI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n, 74005/03 RG, CON OGGETTO: Risarcimento danni;
TRA
Angelo Pisani residente a Napoli al viale Raffaeli© 33 ed ivi elett.te dom.to presso \ proprio studio alla Via Bernini 25,rapp.tp e difeso da se stesso e congiuntamente e disgiuntamente dall’aw.Marco Ausiello come da procura a margine dell’atto di citazione
ATTORE E
Clarima S.p.A, – con sede legale in Milano alla via Calabria 31 Banca dei Gruppo UniCredit in persona del suo legale rappresentante amministratore Delegato, ing. Silvio Barzì rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli aw.tì Gaetano De Simone, Maria Rosaria De Simone e Antonio De Simone con studio in Napoli alla via S. Lucia 50 ove elett.te domiciliata presso lo studio giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposte,
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO CONCLUSIONI Con atto di citazione ritualmente notificato tramite plico postale spedito P08/11/Q5 Paw. Angelo Pisani conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace la Clarima SpA .per sentir riconoscere ed accertare l’illecito trattamento di dati dell’attore da parte della società convenuta e, pertanto affermare il diritto dell’istante a non subire abusi, fastidi violazioni della sua privacy e disporre la cessazione di tutti gli impedimenti e fastìdi a danno dell’utente; quindi condannare la convenuta al risarcimento in via equitativa, nei lìmiti di competenza del giudice di pace adito entro e non oltre la misura di €1100,00 dei danni personali e patrimoniali subiti dall’attore in particolare danni alla vita di relazione art2 Cost ed art 2043cc consistenti nel tempo impiegato per mantenere un collegamento e per ricevere, come per esaminare e selezionare, tra i diversi messaggi ricevuti oppure adottare filtri verificare con attenzione la presenza di virus. Tali danni qualificati dalla dottrina e dalla giurisprudenza “danni esistenziali” generano lesione e turbamento della qualità della vita.
La Clarima SpA si costituiva in giudizio eccepiva l’incompetenza per materia e per valore del giudice adito.
All’esito dell’istruttoria, .la causa veniva rinviata per la precisazione delie conclusioni e per la discussione L’attore concludeva per la condanna dei convenuti al risarcimento dì tutti i danni, il tutto con vittoria delie spese e chiedeva altresì di essere
autorizzato alla pubblicazione del dispositivo della sentenza a proprio
carico su almeno cinque quotidiani di interesse nazionale e due
settimanali il tutto nei limiti di competenza del giudice adito.
La società convenuta concludeva per il rigetto della domanda con il
favore delle spese.
La causa veniva assegnata in decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente va osservato che l’eccezione relativa al difetto di competenza del giudice adito non merita accoglimento; osserva il giudicante che l’oggetto della controversia sottoposta all’attenzione, attiene ad una richiesta di risarcimento dei danni ex art 2043cc , materia di competenza del giudice di Pace e la limitazione espressa contenuta nella comparsa di contenere le richieste nei limiti del giudizio di equità radica la competenza di questo giudice.
Come fenomeno di massa lo spam è molto recente, quantificare il fenomeno è difficile, anche perché una definizione univoca di cosa sia lo spam non esiste; per alcuni si tratterebbe dì e-mail non richieste, per altri di Uce, e-maìi commerciali non richieste e per altri ancora più genericamente dì e-maìl spazzatura. Secondo dati divulgati da dirigenti della Microsof lo spam ne! 2001 era deli’8% mentre oggi è del 50% e ha crescite del 20% al mese; i costi per le aziende e per la collettività sono difficili da stimare analisti prudenti parlano di almeno €42,00 all’anno per lavoratore sprecati in banda trasmissiva o persi in attività di selezione e di cancellazione dei messaggi. La sola Hofrnail servizio di posta di Microsoft blocca ogni giorno2,4 miliardi di messaggi di spam . Mentre secondo una ricerca condotta da Pew Internet and American lite project il 52% degli utenti non si fida più della posta elettronica e il 25% avrebbe ridotto il suo a causa del crescente numero dì messaggi indesiderati ricevuti. 1 metodi per combattere lo spam sono diversi e devono essere combinati tra loro. Occorre far ricorso a filtri sempre più efficaci con motori basati su un particolare calcolo dì probabilità e con archivi di regole di selezione dei messaggi costruiti grazie a un continuo studio delle campagne di spam. Altro aiuto arriva dalla normativa europea che è abbastanza severa in merito; la direttiva 1002/58/EC prevede un soft optin. In pratica per inviare un messaggio commerciale occorre o una esplicita richiesta da parte dell’utente, o un precedente contatto acquisito durante la vendita di un prodotto o di un servizio analogo a quello che ss intende pubblicizzare, la mail pubblicitaria deve inoltre comprendere un semplice meccanismo di dìsiscrizione. In Italia l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecita la raccolta più o meno automatica di indirizzi dalla Rete per usarli a fini di propaganda politica o commerciale. La legge 675/96, succ, modifiche ed integrazioni interviene in detta materia e vieta l’inoltro di messaggi commerciali automatici per telefono per fax o via e-masl senza il consenso preventivo de! consumatore,.
Due tendenze contrapposte hanno dominato negli ultimi anni i! mondo della protezione dei dati personali, da un lato il riconoscimento della tutela dei diritto alla protezione ( in tele senso importantissima deve ritenersi la normativa di cui aH’art.8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che per prima ha riconosciuto una tutela rilevante a questo diritto e che ha trovato poi conferma e maggiore forza nelìe successive normative comunitarie e nazionali). D’alfro lato è diventata sempre più forte ia pressione per utilizzazione di qualsiasi dato personale per ragioni di sicurezza interna ed intemazionale, ma anche per finalità commerciai!. L’incessante innovazione tecnologica ed elettronica rende difficile offrire una tutela giuridica adeguata; per seguire questi continui cambiamenti è necessario analizzare le dinamiche reali e valutare attentamente il gioco degli interessi in conflitto.
La vicenda dell’invio massiccio di messaggi non desiderati di posta elettronica è forse una delle manifestazioni quotidiane più evidenti delle continue invasioni delia sfera privata. Proteggere concretamente la riservatezza dei dati personali serve anche ad evitare che Internet sia stravolto diventando un enorme contenitore di messaggi spazzatura. Come più volte affermato dal Garante per la protezione dei dati personali la semplice presenza in rete di un indirizzo di posta elettronica non lo rende “pubblico” ed utilizzabile senza il consenso dell’interessato. L’attività del Garante si è trovata negli ultimi anni ad affrontare una emergenza concrete dalla quale è emersa una questione di carattere più generale; in particolare è da considerare che oggi la tutela dei dati personali non riguarda solamente la divulgazione impropria delle nostre informazioni, ma consiste anche nella difesa della sfera privata contro invasioni che violano il diritto alla tranquillità, È nata una nuova concezione integrale della persona, al!a proiezione della quale nel mondo, corrisponde il diritto di non perdere mai il potere di mantenere il pieno controllo sul proprio “corpo elettronico11 distribuito in molteplici banche dati nei luoghi più diversi. Un diritto che è diventato una componente essenziale della nuova cittadinanza che va inteso come l’insieme di poteri doveri che appartengono ad ogni sìngola persona. Un’ultima osservazione deve essere fatta circa l’individuazione del danno definito in dottrina e giurisprudenza come esistenziale derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Tale danno diverso dal danno alla salute, colpisce il soggetto in quelle estrinsecazioni rilevanti della personalità che coinvolgono l’individuo a livello di vissuto personale, non limitandosi ad una modifica delle condizioni di vita, ma comportando l’insorgenza di disagio a livello fisico o al livello psicologico, che non sì traduce in una deminutio dell’integrità psico-fisica dei soggetto, accertabile sulla base di un criterio medico­legale, in quanto se così fosse tale disagio si quantificherebbe in un “postumo permanente1* e non sarebbe altro che una lesione. Il danno che si riconosce è quello relativo al mutamento significativo delle abitudini dì vita quotidiane del soggetto ed a tutti i disagi conseguenti a questo cambiamento.
Nella fattispecie in esame l’attore ha fornito prova del proprio assunto, incombeva alla parte convenuta dimostrare l’esistenza di fatti modificativi del diritto. Più precisamente la convenuta società doveva dimostrare che il necessario consenso era stato espresso liberamente ed esplicitamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e che detto consenso era stato preceduto dalle necessario informazioni. Alla luce delle risultanze processuali rimane provato il nesso di causalità tra i! comportamento della convenuta società ed i danni lamentati dall’istante per le continue interferenze subite nella sfera privata. Per tutto quanto esposto questo giudice ritiene che nel caso di specie debba dichiararsi Sa convenuta Clarima SpA responsabile delle contìnue interferenze e, per l’effetto tenuta al risarcimento dei danni subiti dall’istante ex art 2043cc . L’attore, ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Considerando in riferimento al primo le attività compiute, con dispendio di tempo ed energie e le spese sostenute prima del giudizio per opporsi al trattamento non consentito dei dati personali (art. 13 L675/96) al fine di ottenere la cessazione delle intrusioni nella sua vite privata.
In merito al secondo i! giudicante ritiene che debba riconoscersi all’attore quello che in giurisprudenza viene definito come risarcimento da “danno esistenziale”; in esso intendendosi individuare quel danno che, ancorché non provato nella sua quantificazione materiale può essere dal giudice liquidato con libera determinazione riferibile alle massime di esperienza di cui all’ari 115cpc co2.
Nel caso di specie appaiono sufficiente provati i fatti e le relative circostanze; infatti è facilmente intuìbile il disagio patito dall’avvocato atteso che la casella dì posta elettronica veniva usata sia per scopi persona!! che per scopi professionali, li disagio può ravvisarsi per gli inconvenienti creati dalle perdite di tempo, dalle tensioni derivanti dalle interferenze nella sfera private, dalla interruzioni delle proprie abitudini e dall’alterazione della serenità necessaria per svolgere l’attività lavorativa; provocando in tal modo un danno nella sua vita di relazione quel danno cioè che incide sui diritti fondamentali della persona e trova tutela neìPart.2 e seguenti della Carta costituzionale; norma che garantisce i diritti dell’uomo come singolo individuo con attenzione anche ai danni che possono potenzialmente ostacolare le attività in cui si estrinseca la personalità dei soggetti. Nelle situazioni richiamate si possono ricomprendere le attività e le situazioni della fattispecie in esame, che possono essere valutate quale normale e generale atteggiamento di ciascuna persona in situazioni analoghe e quindi fatto notorio che prescinde dalla specificità dei caso esaminato.
Riguardo al quantum debeatur, per quanto valutato in precedenza in merito ai danni patrimoniali e non patrimoniali, il giudice pronunciando secondo equità ritiene giusto liquidare a favore dell’attore €1,000,00 somma rivalutata all’attualità, Sulla somma liquidate competono gli interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. Il giudice dispone il blocco dell’utilizzazione dei dati personali dell’attore in violazione della legge e dispone il rilascio dell’attestazione ai sensi deiPart, 13L675/1996, Non può accogliersi la domanda dirette alla pubblicazione de! dispositivo
della presente sentenza attesa che è previste come pena accessoria per
specifiche violazioni delle nome in materia di privacy.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’ari. 92 epe e vanno
liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e
dell’attività svolta.
La presente sentenza è provvisoriamente escutiva ai sensi deH’art282cpc.
Copia della presente sentenza va trasmessa al Garante per la protezione
dei dati personali
P. Q. M.
il Giudice dì Pace, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dall’aw. Angelo Pisani nei confronti della Clarima S.p.A. Banca del Gruppo UniCredit, in persona del legale rapp.te p.t,;rigettata ogni contraria istanza ed eccezione cosi provvede 1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l’effetto 2) condanna la Clarima S.p.A. Banca del Gruppo UniCredit, in persona del legale rapp.te p.t.,; al pagamento di €1.000.00 a titolo di risarcimento danno oltre interessi a far date dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo 3) dispone il blocco dell’utilizzazione dei dati personali dell’attore in violazione delia legge dispone il rilascio dell’attestazione ai sensi dell’ari. 13L675/1996. 4) condanna la convenuta Clarima SpA al pagamento delle spese che si liauidano in €830,00 di cui €80,00per spese, €450,00 per diritti ed €300,00 per onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.e spese ex art 15LP da liquidarsi all’aw.Angelo Pisani
5) Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza della presente sentenza va trasmessa al Garante per la protezione dei dati personali ,
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi
dell’art282cpe