Vittoria NoiConsumatori.it emergenza rifiuti. La sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Napoli, V Sezione civile, nella persona della dott. Liliana La Regina ha pronunziato la seguente
SENTENZA Oggetto:
. risarcimeni
nella causa civile iscritta al n. 48077 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili danni dell’anno 2005, riservata per la decisione all’udienza del 19 settembre 2007, avente ad oggetto “risarcimento danni”, introdotta
DA
ARNESE EDUARDO, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazza Vanvitelli, n. i 5, presso lo studio dell’Avv. Angelo Pisani, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all’atto di citazione,
ATTORE
E
ERRICO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazza Vanvitelli, n. i 5, presso lo studio dell’Avv. Angelo Pisanì, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento,
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONTRO
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, Palazzo San Giacomo, presso l’Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo degli Avv.ti Irene lacovella e Affilio Marino, giusta procura in calce all’atto di citazione notificato,
CONVENUTO
E
A.S.I.A.-AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE-NAPOLI S.P.A., in per
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via F.
Crispi, n. 44, presso lo studio dell’Avv. Aniello De Ruberto, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all’atto di citazione notificato,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All’udienza del 19 settembre 2007, le parti così concludevano:
per l’attore e per l’interventore: accogliersi integralmente le domande e, previa
declaratoria di responsabilità dei convenuti, condam-iarli per quanto di ragione e per le
rispettive responsabilità al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dagli
istanti, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al procuratore antistatario Deposita
comparsa conclusionale, alla quale si riporta,
per l’Asia deposita comparsa conclusionale, nella quale conclude per il rigetto di
qualsivoglia domanda azionata nei propri confronti, con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato rispettivamente il 1 7 ed il 20 giugno 2005, Arnese
Eduardo convemva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, il Comune di Napoli e la società A.S.LA.- Azienda Servizi Igiene Abientale Napoli S.p.A, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, esponendo quanto segue:
1) che l’istante abita in un appartamento sito in Napoli, alla via Ponti Rossi, n. 18, e, pur
pagando regolarmente la Tarsu, non gode del corrispettivo servizio;
2) che la strada in cui è ubicata la detta abitazione è impraticabile e lurida per i rifiuti maleodoranti non raccolti, come pubblicato dal quotidiano Il Mattino in data 9 maggio
2005;
3) che la questione della mancata raccolta dei rifiuti è stata oggetto di articoli ed inchieste da parte del suddetto quotidiano (rassegna stampa del 23 aprile 2005 e foto allegate) sul “caos ed emergenza rifiuti a Napoli”;
4) che inutilmente l’istante si adoperava ad effettuare la separazione in casa dei rifiuti,
essendosi rivelata un bluffla raccolta differenziata promossa dal Comune;
5) che, suo malgrado, è costretto a convivere quotidianamente con la sporcizia e
l’inquinameno ambientale, a respirare aria maleodorante ed esalazioni nocive per la
salute;
6) che, in conseguenza di tale stato di cose, l’istante subisce gravi danni personali,
patrimoniali, alla vita di relazione, esistenziali, alla salute, nonché turbamento, ansia e stress che hanno provocato un significativo peggioramento della qualità della sua vita;
7) che il Comune di Napoli si è reso altresì responsabile di un provvedimento illegittimo,
avendo disposto che il conferimento dei rifiuti secchi recuperabili avvenisse mediante
deposito a terra “accanto alla palma indicatrice di eco-punto più vicina”, se che
fossero predisposti contenitori, cosi generando pericolo igienico sanitario e, in piu,
violando l’art. i 5 e segg. del Codice della strada, che indica i comportamenti vietati su
tutte le strade;
8) che la nota sentenza n. 500199, emessa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ha
definitivamente sancito la risarcibilità del danno ingiusto patito dal cittadino in conseguenza di un comportamento della P.A. che violi i principi di buon andamento, correttezza e legalità;
9) che il pregiudizio consistente nella rovina della qualità della vita costituisce senza dubbio un danno ingiusto e come tale risarcibile.
Tutto ciò premesso, chiedeva che, accertate le rispettive responsabilità dei convenuti per
i disagi, l’emergenza rifiuti ed i pericoli ambientali ed igienico-sanitari connessi allo
smaltimento dei rifiuti, gli stessi fossero per l’effetto condannati, in solido o in via
alternativa, al risarcimento dei danni tutti, personale, patrimoniale, morale, alla salute,
esistenziale, alla vita di relazione, all’immagine, patiti dall’istante entro il limite di €i 032,32, somma comprensiva della condanna al pagamento, sempre a titolo risarcitorio,
di un’ulteriore somma da calcolarsi assumendo quale parametro quella versata all’ente
impositOre a titolo di tassa rifiuti per un servizio mai reso.
Instauratosi il giudizio, alla prima udienza si costituiva quale interventore volontario il sig Ernco Massimiliano, il quale depositava comparsa d’intervento nella quale, premesso
di essere residente in Napoli, lamentava i medesimi disagi e disservizi esposti nell’atto
introduttivo della lite dall’Arnese, formulando le medesime domande e conclusioni nei
confronti dei convenuti. Questi ultimi si costituivano alla stessa udienza depositando
comparsa di costituzione e risposta. Il Comune di Napoli preliminarmente eccepiva
l’inammissibilità della domanda, posto che l’interesse di cui si chiede tutela costituisce un
mero interesse diffuso o di fatto, come tale non riconosciuto nell’ordinamento giuridico,
kon la conseguente carenza di interesse ad agire del singolo Esponeva, inoltre, di aver dffidato in toto alla societa A S I A , con delibera n 895 del 1 0 marzo 2005, la gestione
/del servizio di raccolta dei rifiuti, riservandosi il solo potere di indirizzo e controllo, di tal
che ogni eventuale inadempimento deve attribuirsi all’esclusiva responsabilita di essa
società; deduceva, altresì, che ai fini risarcitori l’attore ha l’onere di provare la sussistenza
dell’evento lesivo e i danm che assume patiti, con specifico riferimento al preteso danno
alla salute. Chiedeva, in ogni caso, di chiamare in causa la società Assitalia S.p.A., quale
compagnia che assicura l’ente comunale anche per la responsabilità connessa ai rischi
concernenti il nzionamento del se di ne urbana, concludeva, infine, pei il rigetto della domanda e, nella denegata ipotesi di accoglimento, per la condanna diretta
della compagnia Assitalia o, in subordine, in caso di condanna del Comune di Napoli, per
il riconoscimento del diritto di rivalsa nei confronti di detta compagnia.
Dal suo canto 1’A.S.I.A., eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione dell’adito
giudice, eccepiva altresì la nullità dell’atto di citazione, per non essere ivi indicate lepresunte violazioni e madempienze ad essa addebitabili e le ragioni che fonderebbero la responsabilita di essa comparente Eccepiva ancora il difetto di legittimazione attiva dell’istante in quanto, in tema di organizzazione ed espletamento di un pubblico servizio,
il soggetto privato non è legittimato attivo allorché, come nel caso di specie, non sia
portatore di un interesse azionabile in sede giurisdizionale; evidenziava, inoltre, la
carenza di azione diretta nei confronti di essa A.S.I.A. per mancanza di ogni presupposto di legge che consenta al privato cittadino di svolgere una domanda giudiziale nei
confronti di tale societa, del tutto estranea al rapporto tra privato e pubblica
amministrazione e, pertanto, priva di legittimazione passiva. Contestava, in ogni caso, la
sussistenza dei fatti lamentati, soprattutto in relazione alla loro durata, in quanto il servizio di raccolta viene quotidianamente effettuato. Rappresentava infine che, a seguito
lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania (dichiarato )n D.P.R. n. i i 294 (rectius O.P.C.M. i i febbraio i 994), reiterato con successivi
provvedimenti governativi e prorogato fino al 31 dicembre 2005 con D.P.R. 23/12/04), il
trattamento finale dei rifiuti è demandato. ad un Commissario di Governo a ciò delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e che tale Commissario ha affidato alla società
FI.BE. la realizzazione e la gestione degli impianti di produzione di CDR presso cui devono essere conferiti i rifiuti prelevati nel terntorio del Comune di Napoli Il predetto
Commissario, con ordinanza n. 1 75 del 3 aprile 2001 , ha stabilito che il conferimento deve essere effettuato presso gli impianti di produzione di CDR di Tufino, Caivano e Giughano e che, in caso di impedimento, la FIBE e tenuta a comunicare tempestivamente
ai Comuni ed ai soggetti affidatari della gestione dei rifiuti (nella fattispecie, I’A.S.I.A.) i luoghi alternativi di smaltimento. Ciò nonostante, accade che gli impianti risultino saturi Ovvero chiusi o, comunque, non funzionanti, per cui è impossibile per 1’A.S.I.A. conferire
rifiuti prelevati, pur essendosi la società dotata di ulteriori automezzi noleggiati pressoterzi per fronteggiare la situazione, peraltro oggetto di numerosi articoli di stampa, nei
quali è stato evidenziato come il problema della ricettività degli impianti risulti acuito
dalla mancata realizzazione degli impianti di termovalorizzazione. Gli eventuali ritardi
nella raccolta non sono, pertanto, imputabili all’A.S.I.A., bensì alla FI.BE., per non aver
indicato i luoghi alternativi di conferimento, con la conseguente impossibilità per la
comparente di svuotare gli automezzi e di reimmetterli in servizio, ricorrendo dunque
l’ipotesi di cui all’art. 121 8 c.c., secondo cui il debitore non è inadempiente se il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile. La convenuta rappresentava, ancora, come ogni domanda finalizzata ad
ottenere il rimborso della TARSU (rimborso previsto, nei casi di mancato svolgimento
del servizio, dal Regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 99 del 7
maggio 2004) debba rientrare nella cognizione del Giudice tributario. Contestava, infine,
la sussistenza e la configurabilità dei danni lamentati, con precipuo riferimento al danno
alla salute ed alla vita di relazione, nonché al danno esistenziale ed a quello patrimoniale,
comunque non.provati.
Riservato il provvedimento sulla preliminare eccezione di difetto di giurisdizione, si
rendeva necessaria nelle more la ricostruzione del facicolo dell’A.S.I.A., non rinvenuto agli atti di causa. Quindi, a scioglimento della riserva, questo giudicante riteneva di
doversi pronunziare sulla questione unitamente al merito, autorizzando nel contempo il
convenuto Comune di Napoli alla chiamata in causa dell’Assitalia. L’ente comunale,
tuttavia, non dava corso alla relativa procedura, omettendo di chiamare in causa detta
compagnia. Quindi, ammessa ed espletata prova testimoniale con i testi indicati dagli
istanti, ad esclusione di quelli ritenuti incapaci a testimoniare ex art. 246 c.p.c., e con
quelli indicati dall’A.S.I.A., ammesso e non reso l’interrogatorio formale dei legali
rappresentanti degli enti convenuti, all’udienza del 19 settembre 2007, sulle conclusioniIn via preliminare, va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo giudice, sollevata dall’A.S.I.A. sul duplice rilievo che: 1) i capi della domanda concernenti una valutazione critica delle modalità di espletamento del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti da parte del Comune di Napoli involgono un giudizio in ordine all’organizzazione del servizio da parte dell’Amministrazione comunale, e rientrano pertanto nella giurisdizione del Giudice Amministrativo; 2) i capi della domanda tendenti a conseguire, dietro un’apparente richiesta risarcitoria, il rimborso, totale o parziale, della TARSU appartengono invece alla giurisdizione del giudice tributario.
L’eccezione non è condivisibile, e pertanto va respinta.
Invero, attraverso il presente giudizio l’istante intende far valere la lesione di un diritto soggettivo, reclamando il risarcimento del danno che da tale lesione assume essergli derivato; tanto emerge testualmente dalle conclusioni svolte in atto di citazione, laddove chiede “condannare le medesime parti convenute al rispettivo e proporzionale risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall ‘attore “. Ciò posto, appare evidente che non è qui in discussione la modalità di organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, ovvero la pretesa di ottenere una diversa regolamentazione dello stesso attraverso l’imposizione di un facere alla pubblica amministrazione, circostanza questa che effettivamente comporterebbe una pronunzia destinata ad incidere sulla discrezionalità del soggetto pubblico e, sostanziandosi nella richiesta di tutela di un interesse legittimo, la domanda non potrebbe che appartenere alla giurisdizione del giudice amministrativo; viceversa, 1’ accertamento di una condotta illecita dell’Amministrazione ritenuta lesiva di un diritto soggettivo viene richiesto non allo scopo di incidere concretamente sull’attività dell’ente pubblico mediante l’indicazione di criteri organizzativi diversi da quelli adottati, ma soltanto al fine di ottenere il risarcimento dei danni che da tale condotta siano eventualmente derivati Resta, in ogni caso, assorbente ai fini dell’affermazione di
giurisdizione del giudice ordinario per tale materia quanto in argomento statuito dalle
SS.UU. della Suprema Corte nella ben nota sentenza 22 luglio i 999 n. 500/SU, secondo
cui, ai fini della configurazione della responsabilità aquiliana in capo alla pubblica aniniiniStraZlofle, non costituisce elemento negativo di valutazione la posizione formale
di interesse legittimo rivestita dal danneggiato, perchè anche l’interesse legittimo deve essere risarcito quante volte e leso per effetto dell’attivita illegrttima e colpevole della
bblica amministrazione. Proseguendo nello stesso solco, la successiva giurisprudenza
-. legittimità ha affermato che : “Il diritto al risarcimento del danno ingiusto, lamentato
fatto della pubblica amministrazione, è indipendente ed autonomo rispetto alla )uazione soggettiva lesa ed ha natura di diritto soggettivo anche quando la lesione sia collegata ad una precedente posizione di interesse legittimo Ne segue pertanto che 1 ‘azione di risarcimento deve essere proposta davanti al giudice ordinario, fatta eccezione nei casi in cui nella materia rilevante sussista una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo estesa ai diritti patrimoniali conseguenziali” (Cass SS UU n i 9200/04) Va, dunque, affermata la giurisdizione di questo giudice, nonche la sua competenza ratione valore, in ordine alla domanda in atti.
Venendo ora al merito della questione, la domanda è fondata e deve essere accolta nei
limiti di cui in motivazione.
Gli istanti agiscono al fine di ottenere il risarcimento dei danni che assumono esser loro
derivati dalla grave situazione igienico-sanitaria determinatasi nel territorio del Comune di Napoli a seguito della mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani. Sul punto, occorre
innanzitutto evidenziare che il Comune in parola è interessato, da ormai più di un decennio, dalla problematica della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, in forma ed
spazzatura, che hanno determinato una vera e propria emergenza per la salute pubblica e l’ambiente Il protrarsi di tale situazione (tutt’oggi, come noto, non ancora risolta) ha
senza dubbio causato una palese mortificazione della dignità di ciascun cittadino per il sol fatto di dover vivere, muoversi ed agire in un contesto insalubre e malsano, non a caso,
peraltro, fin dall’anno 1994 è stato dichiarato — come sopra già evidenziato – lo stato di emergenza in relazione allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell’intera Regione
Campania, stato di emergenza che, pur a fronte del carattere necessariamente transitorio e limitato nel tempo che lo connota, è stato di anno in anno prorogato e perdura
all’attualità. Vai la pena rilevare, al riguardo, come nell’O.P.C.M. del 23 gennaio 2007, con la quale è stato per l’ennesima volta prorogato fino aL 3 1 dicembre 2007 detto stato di
emergenza, si rimarchi “il perdurare della gravità del contesto socio-economico
ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, anche in relazione alle conseguenze di natura igienico-sanitaria”.
Nel caso in esame è risultato, e non è stato comunque oggetto di contestazione, che sia l’attore che l’interventore abitano e vivono nella città di Napoli. E’ altresì emerso,
attraverso le prove testimoniali assunte, che i cumuli di rifiuti presenti in qualsiasi ora del giorno nelle zone circostanti la loro abitazione producevano sporcizia e cattivo odore, tali da indurli ad evitare di ricevere gli amici ovvero, nel caso dell’Errico, a tener chiuse le finestre per evitare che l’abitazione, posta al primo piano, fosse invasa dall’odore nauseante dei rifiuti. Gli istanti, pertanto, hanno subito una concreta ed intollerabile compressione della loro personalità, con il conseguente condizionamento nelle scelte quotidiane ed il correlativo sconvolgimento delle normali abitudini e relazioni di vita. Si aggiunga che il dover camminare lungo strade stracolme di rifiuti di ogni genere ed
invase da ratti, con il connesso pericolo di contrarre infezioni anche gravi, nonché la consapevolezza di respirare un’aria insalubre, oltre che nauseabonda e maleodorante, hainciso negativamente sulla qualità della vita degli istanti, così come di tutti gli abitanti di Napoli. Ne discende che la lesione di interessi inerenti alla libera e piena estrinsecazione
della persona, come tali riconducibili all’ arL 2 della Costituzione, non può che comportare ìl riconoscimento, nel caso di specie, del danno cosiddetto esistenziale. Tale
nuova categoria di danno, come noto, ha fatto il suo ingresso nel piu recente panorama
giurisprudenziale quale strumento di tutela dei valori della persona non rientranti nella
sfera patrimoniale La giurisprudenza e la dottrina hanno dato vita a tale figura per la sentita esigenza di colmare, nel sistema risarcitorio del danno alla persona, tutelata
espressamente daIl’art 2 della Carta costituzionale, il vuoto lasciato dalle due figure del
danno morale e del danno biologico A differenza del danno morale, che e risarcibile solo
presenza di una fattispecie di reato, e viene commisurato al dolore che il danneggiato
ha intimamente patito, ed a differenza del danno biologico, che consiste nella lesione
psicofisica del soggetto, accertabile con criterio medico-legale, il danno esistenziale puo
essere definito come la lesione della personalità del soggetto nel suo modo di essere sia
personale che sociale, che si sostanzia in una alterazione apprezzabile della qualità della
vita, consistente nel dover agire altrimenti, ovvero in un’ alterazione dei ritmi della propria vita. La figura del danno esistenziale, perciò, assicura la tutela risarcitoria a fronte
di quei comportamenti illeciti che non integrano un fatto di reato e non hanno cagionato al danneggiato una lesione dell’integrità psicofisica, ma non di meno hanno menomato o fortemente compresso la estrinsecazione della sua personalità nei rapporti con il prossimo, con l’ambiente o rispetto alle attività della vita, in modo da ledere i diritti costituzionalmente tutelati dall’art. 2 della Costituzione. Essa ricomprende, in sostanza, tutte quelle lesioni che, non riconducibili a danni patrimoniali o biologici in senso stretto, insistono su interessi giuridicamente protetti e meritevoli di tutela all’interno del nostro ordinamento. Quanto alla prova ditale tipologia di danno, le Sezioni Unite della SupremaCorte hanno chiarito che “il danno esistenziale, da intendere come ogni pregiudizio
provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all ‘espressione e
realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, va provato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dallo ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per
presunzioni (cfr. Cass. civ., SS.UU., 24 marzo 2006, n 6572).
Orbene, nel caso di specie, come si e avuto modo di accertare, e inconfutabile che gli
-istanti abbiano subito un peggioramento della qualita della loro vita, peggioramento
desumibile altresi mediante il ricorso a presunzioni e massime di comune esperienza E’
mfatti innegabile che la descritta situazione di emergenza igienico-sanitaria, tale da
costnngere tutti i cittadini di Napoli a vivere in un ambiente insalubre e malsano, protraendosi nel tempo abbia inevitabilmente inciso sull’assetto relazionale della vita di ciascuno, così determinando non un modesto disagio, bensì una grave limitazione della
personalità, in termini di rispetto e dignità della persona stessa.
In conclusione, all’esito del giudizio svolto può affermarsi che il disservizio nella raccolta dei rifiuti nella città di Napoli ha comportato per gli istanti un danno risarcibile sotto il profilo esistenziale. Circa la quantificazione di tale danno, stante l’oggettiva difficoltà di determinare con esattezza il pregiudizio patito, sembra necessario fare ricorso al criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c.. Pertanto, tenuto conto della qualità della situazione giuridica violata, della notevole intensità e della considerevole durata della violazione, pare congruo liquidare in via equitativa in favore di ciascuno degli istanti la somma di €.
200,00.
A diversa conclusione deve invece pervenirsi in relazione al danno biologico o alla salute,
parimenti lamentato dagli istanti. A differenza del danno esistenziale, infatti, il danno biologico è subordinato alla esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisicaVai la pena precisare, per completezza di trattazione, che non vengono in considerazione in questa sede le disposizioni di legge e le svariate ordinanze, succedutesi nel tempo, del
Presidente del Consiglio dei Ministri, con le quali sono stati assegnati al Commissario di governo, nominato a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, poteri in ordine alla gestione dello smaltimento dei rifiuti sull’intero territorio regionale. Ciò sia in quanto
il Comune di Napoli non ha svolto alcuna difesa in tal senso, sia in quanto le eventuali responsabilità di altri organismi, ove sussistenti ed accertate, non incidono sulla presente decisione, che viene assunta secondo equità; in tale nozione si intende ricomprendere, per
qui interessa, la naturale tendenza del cittadino ad individuare nell’ente comunale centro più prossimo di imputazione del servizio in questione, essendo detto ente
del relativo tributo.
Venendo, infine, alla posizione dell’Asìa, occorre evidenziare che il Comune convenuto,
nel respingere ogni propria responsabilità, ha richiamato la delibera della Giunta
Municipale di Napoli n. 895 del 10 marzo 2005, con la quale la gestione del servizio in
parola sarebbe stata affidata in toto a tale società, con riserva del solo potere di indirizzo e
di controllo, e con conseguente responsabilità dell’affidataria. Ebbene, a prescindere dalla non irrilevante circostanza che tale delibera non è stata versata agli atti di causa, deve in ogni caso osservarsi che alcun effetto nei confronti dell’istante potrebbe derivare da un siffatto accordo, intercorso tra il Comune di Napoli e l’Asia; in forza dell’art. i 372 c.c., infatti, lo stesso vincola solo le parti contraenti e non produce alcun effetto nei confronti dei soggetti ad essa estranei.
Quanto alla domanda di rivalsa spiegata dal Comune di Napoli nei confronti dell’AsIa, la stessa deve invece essere dichiarata inammissibile, trattandosi di azione configurante, dal punto di vista processuale, una domanda autonoma, che necessita di specifica attività istruttoria volta ad accertare circostanze diverse dai fatti dedotti in giudizio, e richiedeuna pronuncia da rendersi a seguito della effettiva condanna del soggetto istante e previo accertamento della concreta erogazione da parte di questo delle somme do Tale
domanda potrà, ovviamente, proporsi in separato giudizio.
Tenuto conto della novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Arnese Eduardo e da Errico Massimiliano nei confronti del Comune di Napoli, in persona
Sindaco p.t., e della società Asia S.p.A., in persona del legale rappresentate p.t., così
provvede
dichiara la responsabilità del Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro-tempore, nella determinazione dell’evento per cui è causa;
2) per l’effetto, condanna il predetto Comune al pagamento, in favore di Arnese Eduardo
e di Errico Massimiliano, della somma di €. 200,00 per ciascuno;
3) dichiara inammissibile la domanda di rivalsa spiegata dal Comune di Napoli nei
confronti dell’Asia;
4) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. /
Così deciso in Napoli, il 19 novembre 2007. Il Giudife di Pace
dott. Lilianaa La Regina
Grandioso Edu, sei il numero 1 !!!!!