Vizi della cartella e dell’avviso di mora:responsabile il concessionario
Sentenza n. 3242 del 14 febbraio 2007 |
Prima di emettere l’avviso di mora, il concessionario della riscossione deve accertarsi della ritualità della notifica della cartella: in mancanza, il medesimo avviso è illegittimo per quanto attiene la richiesta di interessi e accessori e deve essere impugnato dinanzi al giudice tributario.Quanto precede è contenuto nella sentenza n. 3242 della Corte di cassazione, depositata il 14 febbraio 2007, dalla quale emerge che il concessionario è parte del processo tributario per gli atti viziati da errori a lui direttamente imputabili e, nel caso di emissione dell’avviso di mora non preceduto dalla notifica dell’atto impositivo, l’eventuale ricorso proposto solo avverso l’ufficio impositore è inammissibile.La legittimazione passiva del concessionario, parte del processo tributario al pari dell’ufficio finanziario e dell’ente locale, ai sensi dell’articolo 10, Dlgs n. 546 del 1992, sussiste soltanto per gli atti di riscossione dallo stesso emessi, quali, ad esempio, eventuali errori collegati alla compilazione e alla intestazione della cartella di pagamento, ovvero alla notifica della stessa o dell’avviso di mora; lo stesso soggetto risulta, invece, privo di legittimazione allorché l’oggetto dell’atto impugnato riguarda questioni legate al rapporto di imposta, nel qual caso il contraddittorio deve essere instaurato con l’ente impostore.La giurisprudenza ha affermato che la legittimazione passiva del concessionario della riscossione sussiste “solo” nei casi in cui oggetto della controversia sia l’impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili, ovvero di errori a lui imputabili; per cui è esclusa la previsione dell’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario per atti a lui non direttamente riferibili (il concessionario chiamato in causa, ad esempio, in relazione a un vizio relativo alla preliminare attività accertativa, potrà invece eccepire validamente il difetto di legittimazione passiva, con ogni ovvia conseguenza in merito alle spese processuali. L’impugnazione dell’avviso di pagamento rende inammissibile il ricorso in quanto è atto non impugnabile: in sostanza, trattasi di comunicazione bonaria e un invito a pagare da inserire nel contesto delle facilitazioni dei rapporti tra Comune e contribuente – Cassazione, 12 luglio 2005, n. 14669).Nella fattispecie in esame, una società aveva impugnato l’avviso di mora, eccependo la nullità della notifica della cartella di pagamento; la Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso e la sentenza è stata confermata in secondo grado. In particolare, confermata la nullità della notifica della cartella esattoriale, i giudici di appello individuavano come legittimato passivo il soggetto accertatore della maggiore pretesa erariale, non l’autore dell’atto impugnato, essendo il concessionario un mero esecutore materiale delle pretese accertate dall’ufficio.L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione.I giudici di legittimità hanno ritenuto che il concessionario della riscossione è parte del processo tributario quando oggetto della controversia sia l’impugnazione di vizi propri della cartella di pagamento e dell’avviso di mora (cfr Cassazione, sentenza n. 11667 del 2001).Tra i casi di errore materiale direttamente ascrivibile al concessionario rientra quello dell’avviso di mora che non sia stato preceduto da rituale notifica della cartella esattoriale. La Corte ha ribadito che in tali controversie (aventi a oggetto la denuncia di vizi propri dell’atto e ascrivibili al concessionario) non è configurabile un rapporto di litisconsorzio necessario tra ente impostore e concessionario, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, in quanto deve escludersi la possibilità di disporre successivamente l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario. I giudici hanno ritenuto, attesa l’inammissibilità del ricorso introduttivo, che la cassazione della sentenza di appello avesse effetto anche sulla sentenza di primo grado (per la riscossione delle imposte sui redditi, la mancata previa notifica della cartella esattoriale di pagamento comporta la nullità dell’avviso di mora: nullità che, in quanto vizio proprio di tale atto, è deducibile nei confronti del concessionario che lo ha emesso – Cassazione, 8 febbraio 2006, n. 2798). |