VOLETE MANDARE A CASA L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO? ALLORA VI SERVE UN AVVOCATO
Volete mandare a casa l’amministratore del vostro condominio? Non potete farlo direttamente, vi serve un avvocato. Tale procedura infatti, benché rientri nell’ambito della volontaria giurisdizione, assume il carattere di un vero e proprio contenzioso, per il quale quindi occorre una difesa tecnica. Così il Tribunale di Modena, che con una sentenza del 22 febbraio 2016 ha rigettato il ricorso presentato personalmente da due condomini per ottenere la revoca dell’amministratore.
«Il procedimento di revoca giudiziale in oggetto – si legge nel provvedimento del giudice modenese – richiede la necessaria presenza della difesa tecnica, sia per i condomini ricorrenti che per l’amministratore convenuto e/o resistente, dovendosi diversamente rilevare l’inammissibilità del ricorso». Discorso che secondo il giudice vale a maggior ragione dopo la riforma del condominio che, rinnovando l’articolo 1129 del Codice Civile, ha introdotto la disposizione per cui «in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato». Laddove il riferimento alle spese legali rende evidente che è imprescindibile una difesa tecnica, cioé l’assistenza di un avvocato in questo tipo di procedimento.
In merito alla revoca giudiziale dell’amministratore condominiale, chiarisce il Tribunale di Modena, «dottrina e giurisprudenza assegnano carattere di volontaria giurisdizione non contenziosa, quasi di natura amministrativa e, in ogni caso, assenza di contenuto decisorio del relativo provvedimento», tuttavia ciò «non fa venir meno la natura di procedimento a parti contrapposte, che nella specie vede come legittimo contraddittore l’amministratore del condominio, unico ma necessario legittimato passivo: egli contraddice la pretesa del condomino o dei condomini ricorrenti iure proprio e non come mandatario del condominio, cosicché è ad esso personalmente e non al condominio che devono fare carico le spese processuali del procedimento nel caso di provvedimento di revoca».
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