Volo cancellato e risarcimento supplementare: i chiarimenti della GUCE
La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza 13 ottobre 2011 (procedimento C-83/10), stabilisce un importante principio in materia di risarcimento del danno nel caso di volo cancellato. Nel caso di specie sette passeggeri della Air France avevano richiesto il risarcimento dei danni subiti a causa dei ritardi prolungati e dei disagi causati dai problemi tecnici emersi sul velivolo della citata compagnia aerea durante il volo che collegava Parigi a Vigo in Spagna. In particolare, alcuni minuti dopo il decollo dell’aereo all’ora prevista, il pilota aveva deciso di rientrare al punto di partenza a causa di un guasto tecnico. Ai passeggeri del volo in questione sono state proposte alternative di imbarco per l’indomani, senza che tuttavia l’Air France offrisse una sistemazione in albergo o qualsivoglia assistenza durante l’attesa del nuovo imbarco.
Pregiudizialmente si chiede l’interpretazione dell’articolo 2, lett. l) e 12 del Regolamento Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, istitutivo di regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione di volo o di ritardo prolungato.
La valutazione dei giudici della Corte europea si focalizza in primo luogo sulla nozione di “cancellazione del volo” e se ad essa possa farsi rientrare il caso in questione. Dopo un articolato e complesso ragionamento, fondato sull’analisi della situazione individuale di ciascun passeggero, verificando se, per ognuno di essi la programmazione del volo sia stata abbandonata o meno, si legge nella sentenza che per volo si intende sostanzialmente un’operazione di trasporto aereo, costituendo in un certo modo un’ “unità” di tale trasporto, realizzata da un vettore aereo che fissa il suo itinerario. Quest’ultimo costituisce un elemento fondamentale del volo, in quanto effettuato in conformità ad un programma previamente stabilito dal vettore . Ne consegue che, affinché un volo possa essere considerato come effettuato, non sia sufficiente che l’aereo sia partito conformemente all’itinerario previsto, ma sia necessario anche che esso raggiunga la sua destinazione, come previsto dall’itinerario.
Pertanto, la nozione di «cancellazione del volo», come definita dall’art. 2, lett. l), del Regolamento n. 261/2004, in una situazione come quella in discussione nella causa, non si riferisce esclusivamente all’ipotesi in cui l’aereo in questione non sia affatto partito, bensì comprende anche il caso in cui tale aereo è partito, ma, per una qualsivoglia ragione, è stato poi costretto a rientrare all’aeroporto di partenza, e i passeggeri di detto aereo sono stati trasferiti su altri voli.
Inoltre, i giudici della Corte precisano che la nozione di risarcimento supplementare consente al giudice nazionale di stabilire il risarcimento del danno morale causato dall`inadempimento del contratto di trasporto aereo alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal diritto nazionale.
Infatti, il risarcimento supplementare completa l’applicazione delle misure uniformi e immediate previste dal Regolamento CE 261/2004. In base alle norme dell’Unione, in caso di cancellazione del volo si ha diritto al rimborso del biglietto ai passeggeri oppure al loro imbarco su un volo alternativo.
Inoltre, durante l`attesa del successivo collegamento aereo, la compagnia deve offrire ai viaggiatori un`adeguata assistenza: sistemazione in albergo, possibilità di ottenere pasti e bevande e di effettuare chiamate telefoniche. In conclusione, nella ipotesi di cancellazione del volo il risarcimento supplementare consente ai passeggeri di ottenere un risarcimento del danno complessivo, sia morale che materiale, subito a causa dell’inadempimento dei vincoli contrattuali, configurandosi a carico del vettore una serie di obblighi di sostegno e di spesa. Nel caso in cui la compagnia aerea venga meno al suo dovere, i passeggeri danneggiati possono valere un diritto al risarcimento che non rientra in quello supplementare, ma che deriva dal regolamento.