Volo cancellato: giudice competente a ricevere il ricorso Corte di Giustizia UE , sez. IV, sentenza 09.07.2009 n° C-204/08
Corte di Giustizia Europea
Sezione IV
Sentenza 9 luglio 2009
«Regolamento
(CE) n. 44/2001 – Art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino –
Regolamento (CE) n. 261/2004 – Artt. 5, n. 1, lett. c), e 7, n. 1,
lett. a) – Convenzione di Montreal – Art. 33, n. 1 – Trasporti aerei –
Richieste di compensazione pecuniaria rivolte dai passeggeri alle
compagnie aeree in caso di cancellazione dei loro voli – Luogo di
esecuzione della prestazione – Competenza giurisdizionale in caso di
trasporto aereo da uno Stato membro ad un altro da parte di una
compagnia aerea avente sede in un terzo Stato membro»
Nel procedimento C‑204/08,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte,
ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) con
decisione 22 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 19 maggio 2008,
nella causa
Peter Rehder
contro
Air Baltic Corporation,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta
dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de
Lapuerta, dai sigg. E. Juhász (relatore), G. Arestis e J. Malenovský,
giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. N. Nanchev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° aprile 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Rehder, dall’avv. J. Kummer, Rechtsanwalt;
– per l’Air Baltic Corporation, dall’avv. G.‑S. Hök, Rechtsanwalt;
– per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;
– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
– per il governo lettone, dalla sig.ra E. Eihmane e dal sig. U. Dreimanis, in qualità di agenti;
– per il governo del Regno Unito, dal sig. L. Seeboruth, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re A.‑M. Rouchaud-Joët e S. Grünheid, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE)
del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il
sig. Rehder e l’Air Baltic Corporation (in prosieguo: l’«Air Baltic»)
in esito all’annullamento del volo che egli aveva prenotato presso tale
compagnia per recarsi da Monaco di Baviera (Germania) a Vilnius
(Lituania).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3
Il regolamento n. 44/2001 è entrato in vigore il 1° marzo 2002 e,
conformemente al suo art. 68, n. 1, sostituisce la Convenzione 27
settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale, come successivamente
modificata (GU 1998, C 27, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di
Bruxelles»).
4 Il primo ‘considerando’ di
tale regolamento enuncia che «[l]a Comunità si prefigge l’obiettivo di
conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per
realizzare gradualmente tale spazio è opportuno che la Comunità adotti,
tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in
materia civile che sono necessarie al corretto funzionamento del
mercato interno».
5 Ai termini della
seconda frase del secondo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001,
«[è] pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di
unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e
commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse
dagli Stati membri vincolati dal [citato] regolamento siano
riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».
6
La prima frase dell’undicesimo ‘considerando’ del medesimo regolamento
precisa che «[l]e norme sulla competenza devono presentare un alto
grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della
competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve
valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati,
nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti
giustifichi un diverso criterio di collegamento».
7
Il dodicesimo ‘considerando’ dello stesso regolamento stabilisce che
«[i]l criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere
completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in
base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la
controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione
della giustizia».
8 Le norme sulla competenza dettate dal regolamento n. 44/2001 sono contenute nel suo capo II, composto dagli artt. 2-31.
9
L’art. 2, n. 1, di tale regolamento, compreso nella sezione 1 del capo
II suddetto, intitolata «Disposizioni generali», prevede quanto segue:
«Salve
le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel
territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere
dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».
10 L’art. 3, n. 1, del detto regolamento, collocato nella medesima sezione 1, così dispone:
«Le
persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere
convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle
norme enunciate nelle sezioni da
11
Ai sensi dell’art. 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, contenuto
nella sezione 2 del capo II di quest’ultimo, intitolata «Competenze
speciali»:
«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
1)
a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui
l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
b)
ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa
convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in
giudizio è:
– nel caso della compravendita di beni, il luogo,
situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero
dovuto essere consegnati in base al contratto,
– nel caso della
prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i
servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al
contratto;
c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)».
12 L’art. 60, n. 1, del citato regolamento enuncia quanto segue:
«Ai
fini dell’applicazione del presente regolamento una società o altra
persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:
a) la sua sede statutaria, o
b) la sua amministrazione centrale, oppure
c) il suo centro d’attività principale».
13 L’art. 71, n. 1, del medesimo regolamento dispone come segue:
«Il
presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli
Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materie particolari».
14 Il regolamento
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261,
che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza
ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di
ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L
46, pag. 1), introduce il principio della compensazione pecuniaria per
i passeggeri nell’ambito dei trasporti aerei internazionali in caso di
cancellazione del volo. L’art. 5 di tale regolamento, rubricato
«Cancellazione del volo», recita:
«1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
(…)
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo
(…)».
15 L’art. 7, n. 1, del medesimo regolamento, rubricato «Diritto a compensazione pecuniaria», stabilisce quanto segue:
«Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:
a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a
(…)».
16 Ai sensi dell’art. 12, n. 1, del citato regolamento:
«Il
presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad
un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del
presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento».
La Convenzione di Montreal
17
La Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto
aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 (in
prosieguo: la «Convenzione di Montreal»), è stata sottoscritta dalla
Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a suo nome con la
decisione del Consiglio 5 aprile 2001, 2001/539/CE (GU L 194, pag. 38),
ed è entrata in vigore, per quanto riguarda la Comunità, il 28 giugno
2004. Il suo art. 19, rubricato «Ritardo», prevede quanto segue:
«Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. (…)».
18 L’art. 33, n. 1, della Convenzione di Montreal, rubricato «Competenza giurisdizionale», è del seguente tenore:
«L’azione
per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell’attore, nel
territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del
domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del
luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il
contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
19
Il sig. Rehder, residente in Monaco di Baviera, aveva prenotato presso
l’Air Baltic, compagnia con sede sociale in Riga (Lettonia), un volo da
Monaco a Vilnius. La distanza tra Monaco e Vilnius è leggermente
inferiore a
Circa trenta minuti prima dell’ora prevista per la partenza da Monaco
di Baviera i passeggeri sono stati informati della cancellazione del
volo. Dopo una modifica della prenotazione effettuata dall’Air Baltic
il ricorrente ha preso un volo per Vilnius via Copenhagen ed è giunto a
destinazione più di sei ore dopo l’ora alla quale avrebbe normalmente
dovuto giungervi con il volo prenotato in origine.
20
Con domanda proposta dinanzi all’Amtsgericht Erding [Tribunale di
Erding], nella cui circoscrizione si trova l’aeroporto di Monaco di
Baviera, il sig. Rehder ha chiesto la condanna dell’Air Baltic al
pagamento di un indennizzo di EUR 250 conformemente agli artt. 5, n. 1,
lett. c), e 7, n. 1, lett. a), del regolamento n. 261/2004. Ritenendo
che i servizi di trasporto aereo siano resi nel luogo di partenza
dell’aereo, il che comporta che il luogo di esecuzione
dell’obbligazione contrattuale, ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett.
b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, sia quello
dell’aeroporto di partenza, nel caso di specie l’aeroporto di Monaco di
Baviera, l’Amtsgericht Erding si è dichiarato competente a conoscere
della richiesta di compensazione pecuniaria del sig. Rehder.
21
Su appello interposto dall’Air Baltic, l’Oberlandesgericht München
[Corte d’appello di Monaco di Baviera], ritenendo che i servizi di
trasporto aereo siano resi nel luogo in cui si trova la sede sociale
della compagnia che effettua il volo, ha annullato la sentenza del
giudice di primo grado. Avverso la sentenza del giudice d’appello il
sig. Rehder ha proposto una domanda di «Revision» dinanzi al
Bundesgerichtshof [Corte federale di cassazione].
22
Il giudice a quo osserva che la soluzione della questione se
l’Amtsgericht Erding sia competente nel caso di specie dipende
dall’interpretazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino,
del regolamento n. 44/2001. Esso rileva che, per quanto attiene al
primo trattino di tale disposizione, relativo alla compravendita di
beni, la Corte ha dichiarato innanzitutto che questa norma di
competenza speciale in materia contrattuale fa del luogo di consegna un
criterio di collegamento autonomo, tendenzialmente applicabile a tutte
le domande fondate su uno stesso contratto di compravendita di beni e
non soltanto a quelle fondate proprio sull’obbligo di consegna
(sentenza 3 maggio 2007, causa C‑386/05, Color Drack, Racc. pag.
I‑3699, punto 26). La Corte avrebbe poi stabilito che tale norma si
applica anche in caso di pluralità di luoghi di consegna dei beni e
che, in tal caso, occorre intendere per luogo di esecuzione il luogo
che assicura il collegamento più stretto tra il contratto e il giudice
competente; tale luogo è, di massima, quello della consegna principale
quale determinata in ragione di criteri economici (sentenza Color
Drack, cit., punto 40). La Corte avrebbe infine considerato che, ove
stabilire il luogo della consegna principale non sia possibile,
ciascuno dei luoghi di consegna presenta una sufficiente prossimità
agli elementi materiali della controversia, cosicché in tale
eventualità l’attore può citare il convenuto dinanzi al giudice del
luogo di consegna di sua scelta (sentenza Color Drack, cit., punto 42).
23
Nondimeno – sottolinea il Bundesgerichtshof – la stessa Corte ha
indicato esplicitamente, al punto 16 sempre della sentenza Color Drack,
che le sue considerazioni valevano solo nel caso di una pluralità di
luoghi di consegna in un unico Stato membro e non anticipavano la
soluzione per il caso di più luoghi di consegna in più Stati membri.
24
Il Bundesgerichtshof si domanda quindi se, alla luce degli obiettivi
del regolamento n. 44/2001, secondo cui occorre unificare e rendere
prevedibili le norme sulla competenza nonché determinare un luogo unico
dell’esecuzione, il quale, in linea di massima, è quello che presenta
il collegamento più stretto tra la controversia e il giudice
competente, non occorra interpretare nello stesso modo l’art. 5, punto
1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 e concentrare
in via di principio in un unico luogo di esecuzione anche la competenza
giurisdizionale per controversie relative alle obbligazioni
contrattuali derivanti da un contratto di trasporto aereo
internazionale, benché non sia agevole, nell’ambito di un contratto del
genere, stabilire in modo univoco il luogo in cui sono rese, per la
parte essenziale, le prestazioni di servizi.
25
Tutto ciò considerato, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il
giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento [n.
44/2001] debba essere interpretato nel senso che, anche nel caso dei
voli aerei a partire da uno Stato membro della Comunità verso un altro
Stato membro della Comunità, occorre ammettere l’esistenza di un unico
luogo di adempimento per tutti gli obblighi contrattuali e tale luogo
sia quello della prestazione principale quale determinata secondo
criteri economici.
2) Qualora debba essere determinato un luogo
di adempimento unico, quali criteri siano rilevanti per la sua
determinazione; in particolare, se il luogo di adempimento unico sia
fissato in funzione del luogo del decollo o del luogo dell’atterraggio».
Sulle questioni pregiudiziali
26
In via preliminare, prima di passare all’esame delle questioni
sollevate dal giudice a quo, occorre rilevare che in alcune
osservazioni depositate dinanzi alla Corte è stato sollevato il
problema dell’applicabilità, in una situazione come quella su cui verte
il procedimento principale, dell’art. 33 della Convenzione di Montreal
al fine di determinare il giudice competente.
27
Si deve osservare, al riguardo, che il diritto invocato nella
fattispecie dal ricorrente nel procedimento principale, diritto tratto
dall’art. 7 del regolamento n. 261/2004, è un diritto ad un indennizzo
forfetario e standardizzato del passeggero a seguito della
cancellazione del volo e prescinde dal diritto al risarcimento dei
danni sancito all’art. 19 della Convenzione di Montreal (v. sentenza 10
gennaio 2006, causa C‑344/04, IATA e ELFAA, Racc. pag. I‑403, punti
43‑46). I diritti fondati sulle succitate disposizioni,
rispettivamente, del regolamento n. 261/2004 e della convenzione di
Montreal rientrano, dunque, in contesti normativi differenti.
28
Ne consegue che la questione sollevata nel procedimento principale,
fondata unicamente sul regolamento n. 261/2004, deve essere esaminata
alla luce del regolamento n. 44/2001.
29
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice
del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di precisare come debbano
essere interpretati i termini «il luogo, situato in uno Stato membro,
in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base
al contratto» contenuti nell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo
trattino, del regolamento n. 44/2001, in caso di trasporto aereo di
persone da uno Stato membro all’altro, nel contesto di una richiesta di
compensazione pecuniaria fondata sul regolamento n. 261/2004.
30
In realtà, con le suddette questioni il giudice del rinvio vuol sapere
dalla Corte se, nel caso di una prestazione di servizi come quella
oggetto del procedimento principale, debba conferirsi ai suddetti
termini la stessa interpretazione che la Corte ha già offerto per il
primo trattino della medesima disposizione nella citata sentenza Color
Drack nel caso di più luoghi di consegna di beni all’interno di un
unico Stato membro.
31 Al punto 18 della
citata sentenza Color Drack la Corte si è basata, per rispondere alla
questione sottopostale, sulla genesi, sugli obiettivi e sul sistema del
regolamento n. 44/2001.
32 A tale
proposito la Corte ha ricordato anzitutto che la norma di competenza
speciale prevista all’art. 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 in
materia contrattuale, la quale completa il criterio del foro del
domicilio del convenuto, risponde a un obiettivo di prossimità ed è
fondata sulla stretta correlazione tra il contratto e il giudice
chiamato a conoscerne (sentenza Color Drack, cit., punto 22).
33
La Corte ha poi osservato che, per quanto riguarda il luogo di
esecuzione delle obbligazioni nascenti da un contratto di compravendita
di beni, il regolamento n. 44/2001 stabilisce, all’art. 5, punto 1,
lett. b), primo trattino, tale criterio di collegamento in modo
autonomo, al fine di rafforzare gli obiettivi di unificazione delle
norme di competenza giurisdizionale e di prevedibilità. In una tale
ipotesi il luogo di consegna dei beni viene considerato, pertanto, un
criterio di collegamento autonomo, tendenzialmente applicabile a tutte
le domande fondate sul medesimo contratto di compravendita (sentenza
Color Drack, cit., punti 24 e 26).
34 Alla
luce degli obiettivi di prossimità e di prevedibilità la Corte ha
dichiarato che la norma dettata all’art. 5, punto 1, lett. b), primo
trattino, del regolamento n. 44/2001 si applica anche in caso di
pluralità dei luoghi di consegna dei beni in un unico Stato membro,
sottolineando che un solo giudice deve essere competente a conoscere di
tutte le domande fondate sul contratto (sentenza Color Drack, cit.,
punti 36 e 38).
35 Infine, sempre in caso
di pluralità dei luoghi di consegna dei beni in un unico Stato membro,
la Corte ha considerato che il luogo che assicura il collegamento più
stretto tra il contratto e il giudice competente è quello della
consegna principale, la quale dovrà essere determinata in ragione di
criteri economici, e che, ove stabilire il luogo della consegna
principale non sia possibile, ciascuno dei luoghi di consegna presenta
una sufficiente prossimità agli elementi materiali della controversia,
per cui in tale ipotesi l’attore può citare il convenuto dinanzi al
giudice del luogo di consegna di sua scelta (sentenza Color Drack,
cit., punti 40 e 42).
36 Occorre
sottolineare che le considerazioni su cui la Corte si è basata per
pervenire all’interpretazione formulata nella citata sentenza Color
Drack sono valide altresì per i contratti di fornitura di servizi,
finanche quando tale fornitura non sia effettuata in un unico Stato
membro. Infatti, le regole di competenza speciale previste dal
regolamento n. 44/2001 in materia di contratti di vendita di beni e di
fornitura di servizi hanno la stessa genesi, perseguono la stessa
finalità e occupano la stessa posizione nel sistema istituito da tale
regolamento.
37 Gli obiettivi di
prossimità e di prevedibilità che sono perseguiti con la concentrazione
della competenza giurisdizionale nel luogo della fornitura dei servizi,
ai termini del contratto di cui trattasi, e con la determinazione di
una competenza giurisdizionale unica per tutte le pretese fondate su
tale contratto non possono essere trattati diversamente in caso di
pluralità dei luoghi di fornitura dei servizi medesimi in più Stati
membri. Una tale distinzione, infatti, non solo non sarebbe corroborata
dalle disposizioni del regolamento n. 44/2001, ma sarebbe in
contraddizione con la stessa ratio di quest’ultimo, che è quella di
contribuire, con l’unificazione delle norme sui conflitti di competenza
in materia civile e commerciale, allo sviluppo di uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia nonché a un corretto funzionamento del
mercato interno in seno alla Comunità (v. primo e secondo
‘considerando’ del regolamento n. 44/2001).
38
Di conseguenza, anche in caso di pluralità dei luoghi di fornitura dei
servizi in diversi Stati membri occorre individuare il luogo che
assicura il collegamento più stretto tra il contratto in causa e il
giudice competente, ovvero quello dove, in forza del contratto,
dev’essere effettuata la fornitura principale dei servizi.
39
A questo riguardo occorre subito constatare che, come ha rilevato il
giudice del rinvio, il luogo della sede o del principale stabilimento
della compagnia aerea interessata non presenta il necessario stretto
collegamento con il contratto. Infatti, le operazioni e le azioni
intraprese a partire da tale luogo, in particolare la messa a
disposizione di un aeromobile e di un equipaggio adeguati,
costituiscono misure logistiche e preparatorie in vista dell’esecuzione
del contratto di trasporto aereo e non servizi la cui fornitura
integrerebbe il contenuto propriamente detto di tale contratto.
Altrettanto vale per il luogo della conclusione del contratto di
trasporto aereo e per quello di emissione del biglietto.
40
I servizi la cui fornitura corrisponde all’esecuzione degli obblighi
derivanti da un contratto di trasporto aereo di persone sono, invero,
la registrazione e l’imbarco dei passeggeri e l’accoglienza degli
stessi a bordo dell’aereo nel luogo di decollo stabilito nel contratto
di trasporto medesimo, la partenza dell’aereo all’ora prevista, il
trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli dal luogo di partenza a
quello di arrivo, la gestione dei passeggeri durate il volo e, infine,
il loro sbarco, in condizioni di sicurezza, nel luogo di atterraggio e
all’ora convenuti nel contratto. Da questo punto di vista, neppure gli
eventuali luoghi di scalo dell’aeromobile presentano un collegamento
sufficiente con i servizi sostanziali risultanti da detto contratto.
41
Orbene, gli unici luoghi che presentano un collegamento diretto con i
detti servizi, forniti in esecuzione degli obblighi derivanti dal
contratto, sono quelli di partenza e di arrivo dell’aereo, dove per
«luoghi di partenza e di arrivo» devono intendersi quelli convenuti nel
contratto di trasporto concluso con una sola compagnia aerea, che è il
vettore operativo.
42 Si deve tuttavia
osservare in proposito che, a differenza delle consegne di beni in
luoghi differenti, che costituiscono operazioni distinte e
quantificabili al fine di determinare quale sia la consegna
economicamente principale, i trasporti aerei costituiscono per loro
stessa natura servizi forniti in maniera indivisibile e unitaria dal
luogo di partenza a quello di arrivo dell’aereo, di modo che rispetto
ad essi non è possibile enucleare, in funzione di un criterio
economico, una parte della prestazione che costituisca la prestazione
principale e sia fornita in un luogo preciso.
43
Ne risulta che tanto il luogo di partenza quanto quello di arrivo
dell’aereo devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di
fornitura principale dei servizi oggetto di un contratto di trasporto
aereo.
44 Ognuno di tali due luoghi
presenta un nesso sufficientemente prossimo con gli elementi materiali
della controversia e assicura, pertanto, quel collegamento stretto
richiesto dalle regole di competenza speciale enunciate all’art. 5,
punto 1, del regolamento n. 44/2001 tra il contratto e il giudice
competente. Di conseguenza, chi chiede un indennizzo ai sensi del
regolamento n. 261/2004 può citare la controparte, operando una scelta
cui ha diritto, dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione si trova
uno dei detti luoghi sul fondamento dell’art. 5, punto 1, lett. b),
secondo trattino, del regolamento n. 44/2001.
45
Una tale facoltà di scelta in capo all’attore non solo rispetta il
criterio di prossimità, ma altresì soddisfa l’esigenza di
prevedibilità, giacché permette tanto all’attore quanto al convenuto di
identificare facilmente gli organi giurisdizionali che possono essere
aditi. Essa è inoltre conforme all’obiettivo di certezza del diritto,
dal momento che la scelta dell’attore è limitata, ex art. 5, punto 1,
lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, a due sole
giurisdizioni. Occorre poi ricordare che è sempre possibile all’attore
ricorrere al giudice del luogo di domicilio del convenuto, come prevede
l’art. 2, n. 1, del citato regolamento, ovverosia, nel caso di specie,
ai sensi dell’art. 60, n. 1, del medesimo regolamento, al giudice nella
cui circoscrizione il vettore aereo ha la sede statutaria,
l’amministrazione centrale o il principale centro d’attività, ciò che è
conforme all’art. 33 della Convenzione di Montreal.
46
D’altro canto, una tale facoltà di scelta, perfino quando gli organi
giurisdizionali che possono essere aditi si trovano in Stati membri
differenti, è riconosciuta all’attore anche dalla costante
giurisprudenza della Corte nell’ambito della competenza speciale in
materia di delitti o di quasi delitti, per la quale si vedano l’art. 5,
punto 3, della Convenzione di Bruxelles nonché l’art. 5, punto 3, del
regolamento n. 44/2001 (v., in particolare, sentenze 30 novembre 1976,
causa 21/76, Bier, detta «Mines de potasse d’Alsace», Racc. pag. 1735,
punti 24 e 25, nonché 10 giugno 2004, causa C‑168/02, Kronhofer, Racc.
pag. I‑6009, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
47
Alla luce di quanto precede, le questioni sollevate vanno risolte
dichiarando che l’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del
regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che, in caso
di trasporto aereo di persone da uno Stato membro all’altro, effettuato
sul fondamento di un contratto concluso con un’unica compagnia aerea
che è il vettore operativo, il tribunale competente a conoscere di una
richiesta di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di
trasporto e sul regolamento n. 261/2004 è quello, a scelta dell’attore,
nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di
arrivo dell’aereo quali indicati in detto contratto.
Sulle spese
48
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute
da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono
dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’art.
5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del
Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, in
caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro all’altro,
effettuato sul fondamento di un contratto concluso con un’unica
compagnia aerea che è il vettore operativo, il tribunale competente a
conoscere di una richiesta di compensazione pecuniaria basata su tale
contratto di trasporto e sul regolamento (CE) del Parlamento europeo e
del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in
materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri e che abroga il
regolamento (CEE) n. 295/91, è quello, a scelta dell’attore, nella cui
circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo
dell’aereo quali indicati in detto contratto.
Può capitare a ciascuno di noi di andare in
aeroporto e trovare il proprio volo cancellato. In questo caso, che
fare oltre, naturalmente, ad arrabbiarsi?
Innanzitutto è
necessario accertarsi se la cancellazione sia stata provocata da cause
imprevedibili e/o di forza maggiore o da altre cause.
In questa
seconda ipotesi occorre inoltrare alla compagnia aerea in questione (e,
in Italia, anche all’Enac), tramite raccomandata a/r, formale diffida e
messa in mora chiedendo il rimborso del biglietto e la compensazione
pecuniaria, compresa tra i 250 ed i 600 euro, a seconda della lunghezza
del volo. Nel caso in cui la compagnia aerea non fornisca alcun
riscontro o rifiuta di corrispondere tale indennizzo forfettario,
ulteriore strumento a disposizione è il ricorso al giudice. Si, ma a
quale giudice rivolgersi, e dove presentarlo? Relativamente alla prima
domanda, deve trattarsi del giudice ordinario. Alla seconda delle due
domande ha, recentemente, dato risposta la Corte di Giustizia europea
con la sentenza del 9 luglio 2009.
La Corte ha, finalmente,
chiarito che in caso di annullamento di un volo intracomunitario i
passeggeri possono rivolgersi, per chiedere il rimborso del biglietto,
la compensazione e l’eventuale risarcimento del danno (patrimoniale e
non) se dovuto, al giudice del luogo di partenza oppure a quello di
arrivo dell’aereo. Pertanto, per la scelta del foro territorialmente
competente, è ininfluente sia il luogo ove ha sede la compagnia aerea,
sia quello dove il contratto di trasporto è stato concluso.
I
fatti: il sig. Rehder, residente a Monaco di Baviera, aveva prenotato
presso l’Air Baltic, compagnia con sede sociale in riga (Lettonia), un
volo da Monaco a Vilnius. Circa trenta minuti prima dell’ora prevista
per la partenza da Monaco di Baviera, i passeggeri sono stati informati
della cancellazione del volo. Dopo una modifica della prenotazione
effettuata dall’Air Baltic, il ricorrente prendeva un volo per Vilnius
via Copenhagen, giungendo a destinazione più di sei ore dopo l’ora alla
quale avrebbe normalmente dovuto giungervi con il volo prenotato in
origine.
Con domanda proposta dinanzi all’Amtsgericht Erding
(Tribunale di Erding), nella cui circoscrizione si trova l’aeroporto di
Monaco di Baviera, il sig. Rehder chiedeva la condanna dell’Air Baltic
al pagamento di € 250, come previsto dal regolamento in materia di
compensazione e di assistenza ai passeggeri. Ritenendo che i servizi di
trasporto aereo sono resi nel luogo di partenza dell’aereo, e ciò
implica che il luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale sia –
ai sensi del regolamento sulla competenza giurisdizionale – quello
dell’aeroporto di partenza, il Tribunale adito si è dichiarato
competente a conoscere della superiore richiesta.
L’Air Baltic
impugnava la menzionata decisione dinanzi alla Corte d’appello di
Monaco di Baviera, la quale accoglieva la richiesta del vettore aereo e
annullava la sentenza del giudice di primo grado, ritenendo al
contrario competente il giudice del luogo in cui si trova la sede
sociale della compagnia che effettua il volo.
Il giudice
d’appello considera che, come nella compravendita di beni, in materia
contrattuale il luogo di consegna sia un criterio di collegamento
tendenzialmente applicabile a tutte le domande fondate su uno stesso
contratto di compravendita di beni e non soltanto a quelle fondate
sull’obbligo di consegna. La Corte avrebbe poi stabilito che la
medesima norma si applica anche in caso di pluralità di luoghi di
consegna dei beni e che, per luogo di esecuzione occorre intendere
quello che assicura il collegamento più stretto tra il contratto ed il
giudice competente: tale luogo è, in genere, quello della consegna
principale quale determinata in ragione di criteri economici. La Corte
avrebbe infine considerato che, se non è possibile stabilire il luogo
della consegna principale, ciascuno dei luoghi di consegna presenta una
sufficiente prossimità agli elementi materiali della controversia, per
cui in tale eventualità l’attore può citare il convenuto dinanzi al
giudice del luogo di consegna di sua scelta.
Avverso tale ultima sentenza il sig. Rehder ha proposto una domanda di “Revision” dinanzi alla Corte federale di cassazione.
Quest’ultimo
giudice ha rivisto e corretto l’interpretazione della Corte d’appello
osservando che <<I servizi la cui fornitura corrisponde
all’esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto di trasporto
aereo di persone sono, invero, la registrazione e l’imbarco di
passeggeri e l’accoglienza degli stessi a bordo dell’aereo nel luogo di
decollo stabilito nel contratto di trasporto medesimo, la partenza
dell’aereo all’ora prevista, il trasporto dei passeggeri e dei loro
bagagli dal luogo di partenza a quello di arrivo, la gestione dei
passeggeri durante il volo, e, infine, il loro sbarco, in condizioni di
sicurezza, nel luogo di atterraggio e all’ora convenuti nel contratto.
Da questo punto di vista, neppure gli eventuali luoghi di scalo
dell’aeromobile presentano un collegamento sufficiente con i servizi
sostanziali risultanti da detto contratto>>.
Da tutte le
considerazioni svolte discende che <<… in caso di trasporto aereo
di persone da uno Stato membro all’altro, effettuato sul fondamento di
un contratto concluso con un’unica compagnia aerea che è il vettore
operativo, il tribunale competente a competente a conoscere di una
richiesta di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di
trasporto e sul regolamento n. 261/2004 e quello, a scelta dell’attore,
nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di
arrivo dell’aereo quali indicati in detto contratto>>.